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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 46158/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 10/10/2022, la Corte di appello di Lecce - ridotta ad anni 2 la durata delle pene accessorie fallimentari - ha, nel resto, confermato la sentenza del 27/10/2017 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie poi riformate in appello.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 216 e 217

I. fall. e vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di appello non ha tenuto conto, con riguardo all'elemento psicologico del reato, delle peculiari caratteristiche della condotta dell'imputato, laddove erroneamente la sentenza impugnata ha desunto la sussistenza del dolo dalle lacune nella tenuta delle scritture contabili, essendo, invece, necessaria la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione postuma della storia societaria.

I giudici di merito non hanno motivato adeguatamente, in quanto la presunta volontà di Elia di realizzare la fattispecie incriminatrice in questione è stata tratta dal risultato pratico dalla condotta, ritenuta riconducibile nell'ambito della tipicità del reato contestato, laddove nel caso di specie non vi sono elementi tali da indurre a ritenere che la condotta dell'imputato, certamente negligente, fosse finalizzata allo scopo elusivo di cui all'art. 216

I. fall.

Il M.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito che dalla verifica della documentazione contabile era emerso che i bilanci e la contabilità erano tenuti in maniera regolare, mentre del tutto infondato è l'assunto dei giudici di merito secondo cui l'indagine della Guardia di Finanza era riferita alla sola quantificazione delle rimanenze e non alla verifica degli altri elementi contabili.

Lo stesso curatore ha riferito di una documentazione contabile non completa in quanto Elia non aveva consegnato il registro delle fatture per il 2009 e il 2010, mentre sono stati rinvenuti il libro giornale del 2010, i registri IVA e le fatture attive e passive.

La condotta andava più correttamente qualificata come bancarotta semplice, mentre la sentenza impugnata incorre nella violazione dell'art. 216

I. fall. e nel vizio di mancanza di motivazione su tale specifico punto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

C.g

2. Le (sul punto) conformiKdi merito hanno rilevato, sul piano della ricostruzione fattuale (non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso), che il fatto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto all'imputato riguarda, per un verso, la carenza documentale (secondo le dichiarazioni del curatore, mancanza, nella contabilità per gli anni 20(19 e 2011, della documentazione completa attestante la linearità dei pagamenti e delle scritture contabili, mancanza del libro giornale, dei registri IVA, delle fatture attive e passive) e la non corrispondenza del dato formale con la reale situazione della società (con particolare riferimento alla presenza, meramente figurativa, di ingenti scorte di magazzino), che avevano pregiudicatc la possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita.

Di qui il rilievo della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale.

Conclusione questa in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo,

I. fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774 - 01).

Le sentenze di merito hanno rilevato che, lungi dall'esaurirsi nell'incompleta tenuta della contabilità, la condotta dell'imputato si è concretizzata anche in annotazioni contabili non corrispondenti alla reale situazione della società, il che, all'evidenza, rende ragione della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della manifesta infondatezza della tesi del ricorrente - peraltro carente di compiuta correlazione con la ricostruzione fattuale delle conformi sentenze di merito - circa la sussumibilità del fatto nella fattisoecie di bancarotta semplice.

3. Le censure incentrate sulle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA] sono inammissibil&, per plurime, convergenti ragioni.

In primo luogo, tale censure, lungi dall'offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si limitano a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica inclividuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

Inoltre, la Corte distrettuale ha spiegato che l'esame contabile effettuato dagli inquirenti si è limitato alla sola quantificazione delle rimanenze e non alla verifica degli altri elementi contabili: il ricorso non si confronta con tale rilievo, risultando, pertanto, del tutto aspecifico.

Le ulteriori doglianze articolano, al più questioni di merito, volte a sollecitare - a fronte della motivazione dei giudici di merito, in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici - a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/10/2022, la Corte di appello di Lecce - ridotta ad anni 2 la durata delle pene accessorie fallimentari - ha, nel resto, confermato la sentenza del 27/10/2017 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie poi riformate in appello. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 216 e 217 I. fall. e vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello non ha tenuto conto, con riguardo all'elemento psicologico del reato, delle peculiari caratteristiche della condotta dell'imputato, laddove erroneamente la sentenza impugnata ha desunto la sussistenza del dolo dalle lacune nella tenuta delle scritture contabili, essendo, invece, necessaria la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione postuma della storia societaria. I giudici di merito non hanno motivato adeguatamente, in quanto la presunta volontà di Elia di realizzare la fattispecie incriminatrice in questione è stata tratta dal risultato pratico dalla condotta, ritenuta riconducibile nell'ambito della tipicità del reato contestato, laddove nel caso di specie non vi sono elementi tali da indurre a ritenere che la condotta dell'imputato, certamente negligente, fosse finalizzata allo scopo elusivo di cui all'art. 216 I. fall. Il M.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito che dalla verifica della documentazione contabile era emerso che i bilanci e la contabilità erano tenuti in maniera regolare, mentre del tutto infondato è l'assunto dei giudici di merito secondo cui l'indagine della Guardia di Finanza era riferita alla sola quantificazione delle rimanenze e non alla verifica degli altri elementi contabili. Lo stesso curatore ha riferito di una documentazione contabile non completa in quanto Elia non aveva consegnato il registro delle fatture per il 2009 e il 2010, mentre sono stati rinvenuti il libro giornale del 2010, i registri IVA e le fatture attive e passive. La condotta andava più correttamente qualificata come bancarotta semplice, mentre la sentenza impugnata incorre nella violazione dell'art. 216 I. fall. e nel vizio di mancanza di motivazione su tale specifico punto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. C.g 2. Le (sul punto) conformiKdi merito hanno rilevato, sul piano della ricostruzione fattuale (non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso), che il fatto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto all'imputato riguarda, per un verso, la carenza documentale (secondo le dichiarazioni del curatore, mancanza, nella contabilità per gli anni 20(19 e 2011, della documentazione completa attestante la linearità dei pagamenti e delle scritture contabili, mancanza del libro giornale, dei registri IVA, delle fatture attive e passive) e la non corrispondenza del dato formale con la reale situazione della società (con particolare riferimento alla presenza, meramente figurativa, di ingenti scorte di magazzino), che avevano pregiudicatc la possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. Di qui il rilievo della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale. Conclusione questa in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, I. fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774 - 01). Le sentenze di merito hanno rilevato che, lungi dall'esaurirsi nell'incompleta tenuta della contabilità, la condotta dell'imputato si è concretizzata anche in annotazioni contabili non corrispondenti alla reale situazione della società, il che, all'evidenza, rende ragione della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della manifesta infondatezza della tesi del ricorrente - peraltro carente di compiuta correlazione con la ricostruzione fattuale delle conformi sentenze di merito - circa la sussumibilità del fatto nella fattisoecie di bancarotta semplice. 3. Le censure incentrate sulle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA] sono inammissibil&, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, tale censure, lungi dall'offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si limitano a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica inclividuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Inoltre, la Corte distrettuale ha spiegato che l'esame contabile effettuato dagli inquirenti si è limitato alla sola quantificazione delle rimanenze e non alla verifica degli altri elementi contabili: il ricorso non si confronta con tale rilievo, risultando, pertanto, del tutto aspecifico. Le ulteriori doglianze articolano, al più questioni di merito, volte a sollecitare - a fronte della motivazione dei giudici di merito, in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici - a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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