CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26091/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 16372/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Soverato (CZ), alla Via del Fossato n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RCD VCN72H011872B) con studio in Soverato, alla [OSCURATO:PERSONA] n.1, in forza di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 4700/2019 emessa dalla CTR Calabria il 18/12/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria in ragione dell'asserita nullità delle cartelle sottese per mancata notifica delle stesse. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che non fossero stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento notificatorio. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria accoglieva l'appello, rilevando che dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (consistente nell'avviso di deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e nella raccomandata informativa del deposito) si evinceva che l'Agente della Riscossione aveva provato la regolare esecuzione della notifica ex art. 140 c.p.c. delle cartelle. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, l'inesistenza o mera apparenza della motivazione per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 56 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con riferimento alla censura di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, l'inesistenza della motivazione per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 62 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con riferimento alla censura di inammissibilità del gravame. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 d.lgs. n. 546/1992 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere stata la controversia trattata in camera di consiglio, nonostante egli avesse espressamente richiesto la discussione in pubblica udienza. 4. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 36562 del 25/11/2021 e Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021). Tuttavia, le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, I. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Sez. 2, Sentenza n. 6089 del 04/03/2020). In quest'ottica, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Sez. L, Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019). E così la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi art. 140 c.p.c., pur non influendo sulla validità dell'atto notificato, determina la nullità della notificazione (Sez. 5, Sentenza n. 5556 del 26/02/2019). In definitiva, per quanto nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, deve da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32201 del 12/12/2018). In ordine al profilo evidenziato, reiterato dal contribuente in sede di appello (cfr. le controdeduzioni trascritte alle pagg. 16-19 del ricorso), la CTR non ha preso posizione, essendosi limitata apoditticamente ad affermare che con la documentazione depositata l'Agente della Riscossione aveva provato che la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata regolarmente eseguita. Non è revocabile in dubbio che si sia al cospetto di una motivazione meramente apparente, ben al di sotto del limite minimo costituzionale richiesto. Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si denuncia, rispettivamente, l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (essendosi risolto in una mera richiesta di verifica delle relate di notifica contestate dal contribuente) e la nullità della sentenza per aver la CTR deciso la causa in camera di consiglio nonostante egli avesse chiesto la discussione in pubblica udienza della controversia, restano assorbiti nell'accoglimento del primo motivo. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]