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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 19959/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0umaimoum Zakaria, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 2.11 ricorso, è inammissibile.

Il ricorrente contestava la legittimità del diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.

Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava che gli effetti dannosi patiti della vittima non erano affatto modesti, se si teneva conto del tipo di lesioni e delle circostanze dell'azione (la vittima dopo essere rovinata a terra nell'autobus si era lanciata all'inseguimento dell'imputato nel tentativo di recuperare il telefono riuscendovi solo per la casuale circostanza del transito di una pattuglia di carabinieri: ultima pagina della sentenza impugnata) Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità

3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0umaimoum Zakaria, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava che gli effetti dannosi patiti della vittima non erano affatto modesti, se si teneva conto del tipo di lesioni e delle circostanze dell'azione (la vittima dopo essere rovinata a terra nell'autobus si era lanciata all'inseguimento dell'imputato nel tentativo di recuperare il telefono riuscendovi solo per la casuale circostanza del transito di una pattuglia di carabinieri: ultima pagina della sentenza impugnata) Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022
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