CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 17820/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dai Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 12/06/2023, aveva sostituito la misura custodiale in carcere applicata a LAI Luciano - in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritti in concorso ai capi 5), 6), 15), 16), 17), 18) e 35) della rubrica con quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il LAI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del comportamento tenuto dal LAI durante gli arresti domiciliari, e alla omessa indicazione delle ragioni per cui, avuto riguardo alla positiva esecuzione della misura domiciliare, quest'ultima non potesse essere ritenuta idonea se corredata con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla esaustiva motivazione offerta dal Tribunale alle censure difensive. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.M., allegando copia del provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], adottato dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 15/01/2024. In considerazione di tale ordinanza, la difesa rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, sollecitando una declaratoria di inammissibilità con esonero da spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Deve invero conferirsi rilievo assorbente all'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 15/01/2024, con la quale la misura degli arresti domiciliari applicata al LAI (sostituita con quella della custodia in carcere in forza del provvedimento del Tribunale di Roma, non ancora esecutivo, oggetto dell'odierno ricorso) è stata sostituita con quello dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. la copia in atti dell'ordinanza, inviata dal difensore dell'indagato con la già richiamata memoria di replica). È evidente che, dall'eventuale accoglimento del ricorso (funzionale al ripristino della misura detentiva domiciliare precedentemente applicata), l'indagato non potrebbe ottenere un risultato più favorevole di quello determinato dal nuovo provvedimento del G.i.p., che ha disposto l'applicazione di misura non detentiva. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con esonero da spese attesa la richiamata successione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stati gli arresti domiciliari sostituiti con misura non detentiva. Così decis