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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10756/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 18.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatole al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo rileva la manifesta illogicità della ricostruzione della vicenda delittuosa da parte del Tribunale del riesame che fonda la gravità indiziaria esclusivamente sul dato numerico delle ritenute cessioni di stupefacente sulla base del numero di volte in cui vi sarebbe stato l'aggancio delle utenze telefoniche in uso ai corrieri dell'associazione con il cellulare dell'indagata, pari a dodici, dato che in ogni caso è lo stesso Tribunale a sconfessare rilevando che l'autovettura sulla quale era stato installato il GPS che aveva consentito le intercettazioni era giunta nel luogo in cui avrebbe dovuto avvenire la consegna della merce solo due volte.

Evidenzia in ogni caso come l'ordinanza impugnata si limiti a ripercorrere l'orientamento giurisprudenziale che consente di ravvisare il vincolo stabile del fornitore abituale con il gruppo associativo a condizione che venga data dimostrazione della trasformazione del rapporto contrattuale nell'affectio societatis, senza fornire alcuna indicazione della quantità e qualità della droga fornita, né del corrispettivo pattuito all'infuori del luogo del presunto scambio di merce contro prezzo avvenuto due volte soltanto.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari con riferimento all'attualità del pericolo, rilevando che i reati fine riferibili alla associazione erano cessati sin dal 2019, nonché alla scelta della misura, tenuto conto che l'indagata aveva indicato un domicilio, del tutto delocalizzato rispetto al territorio di operatività del clan, dove scontare gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso, afferente al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento del provvedimento impugnato, deve ritenersi fondato.

Muovendo dal condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga ben può assumere una posizione ed una funzione continuativa che trascenda il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisca invece una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa realizzando attraverso la propria adesione ad un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719), i giudici del riesame ritengono che gli elementi indiziari in ordine alla partecipazione dell'indagata nella veste di stabile fornitrice, insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA], al sodalizio criminoso diretto dai fratelli D'Alterio siano ravvisabili nella pluralità delle commesse e delle corrispondenti consegne di cocaina da parte della Rizzo che vi avrebbe provveduto nell'arco temporale delle indagini, protrattesi dal 29.10.2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben dodici volte come attesterebbe, secondo l'ordinanza genetica, l'aggancio delle celle telefoniche in uso ai corrieri e alle staffette del clan o con le utenze del cellulare dell'indagata o del figlio, nonché il passaggio delle auto rilevati dal GPS installato sulla vettura in uso ad uno di essi ([OSCURATO:PERSONA]) sia all'andata che al ritorno al varco di Napoli-Barra dove era ubicato il bar gestito dalla Rizzo, ritenuto il luogo della consegna dello stupefacente.

Tuttavia, l'annullamento della misura cautelare conseguente alla pronuncia del presente provvedimento con riferimento ai reati fine ascrivibili secondo l'ordinanza genetica all'indagata determina la manifesta illogicità del ragionamento palesato dallo stesso Tribunale salernitano in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto associativo: una volta venuti meno i tasselli su cui si fonda il reato ex art.74 d.P.R. 309 /1990, costituiti per l'appunto dalla frequenza delle forniture di droga ascrivibili alla prevenuta, crolla automaticamente il fondamento della partecipazione di costei al sodalizio criminale, non soccorrendo ulteriori elementi da cui sia stata desunta la sua intraneità.

Non può, invero, rientrare fra questi, una volta escluso, sulla base della rilevata lacuna motivazionale dell'ordinanza del GIP in ordine agli elementi penalmente rilevanti dei singoli delitti-scopo e alle relative fonti di prova, il quadro di gravità indiziaria riferito ai reati ex art.73 T.U.

Stup., la circostanza che la Rizzo, successivamente all'ultima fornitura che aveva determinato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, trovato dalla PG nel possesso di 250 grammi di cocaina, si sia recata dalla madre di costui per reclamare il pagamento che l'ordinanza impugnata neppure chiarisce se riguardasse l'ultima ovvero anche le precedenti consegne.

Non si comprende infatti come tale condotta, cui risulterebbero aver fatto seguito anche attività ritorsive ed intimidatorie nei confronti del gruppo, possa sul piano strettamente logico, ritenersi indice della stabilità della partecipazione dell'indagata,, né tantomeno dell'affectio societatis che caratterizza il vincolo associativo.

Si impone conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, restando gli ulteriori profili di doglianza assorbiti, al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen. che dovrà procedere a nuovo giudizio Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di ci all'art. 94, comma 1-ter disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 18.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatole al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo rileva la manifesta illogicità della ricostruzione della vicenda delittuosa da parte del Tribunale del riesame che fonda la gravità indiziaria esclusivamente sul dato numerico delle ritenute cessioni di stupefacente sulla base del numero di volte in cui vi sarebbe stato l'aggancio delle utenze telefoniche in uso ai corrieri dell'associazione con il cellulare dell'indagata, pari a dodici, dato che in ogni caso è lo stesso Tribunale a sconfessare rilevando che l'autovettura sulla quale era stato installato il GPS che aveva consentito le intercettazioni era giunta nel luogo in cui avrebbe dovuto avvenire la consegna della merce solo due volte. Evidenzia in ogni caso come l'ordinanza impugnata si limiti a ripercorrere l'orientamento giurisprudenziale che consente di ravvisare il vincolo stabile del fornitore abituale con il gruppo associativo a condizione che venga data dimostrazione della trasformazione del rapporto contrattuale nell'affectio societatis, senza fornire alcuna indicazione della quantità e qualità della droga fornita, né del corrispettivo pattuito all'infuori del luogo del presunto scambio di merce contro prezzo avvenuto due volte soltanto. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari con riferimento all'attualità del pericolo, rilevando che i reati fine riferibili alla associazione erano cessati sin dal 2019, nonché alla scelta della misura, tenuto conto che l'indagata aveva indicato un domicilio, del tutto delocalizzato rispetto al territorio di operatività del clan, dove scontare gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso, afferente al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento del provvedimento impugnato, deve ritenersi fondato. Muovendo dal condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga ben può assumere una posizione ed una funzione continuativa che trascenda il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisca invece una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa realizzando attraverso la propria adesione ad un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719), i giudici del riesame ritengono che gli elementi indiziari in ordine alla partecipazione dell'indagata nella veste di stabile fornitrice, insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA], al sodalizio criminoso diretto dai fratelli D'Alterio siano ravvisabili nella pluralità delle commesse e delle corrispondenti consegne di cocaina da parte della Rizzo che vi avrebbe provveduto nell'arco temporale delle indagini, protrattesi dal 29.10.2018 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben dodici volte come attesterebbe, secondo l'ordinanza genetica, l'aggancio delle celle telefoniche in uso ai corrieri e alle staffette del clan o con le utenze del cellulare dell'indagata o del figlio, nonché il passaggio delle auto rilevati dal GPS installato sulla vettura in uso ad uno di essi ([OSCURATO:PERSONA]) sia all'andata che al ritorno al varco di Napoli-Barra dove era ubicato il bar gestito dalla Rizzo, ritenuto il luogo della consegna dello stupefacente. Tuttavia, l'annullamento della misura cautelare conseguente alla pronuncia del presente provvedimento con riferimento ai reati fine ascrivibili secondo l'ordinanza genetica all'indagata determina la manifesta illogicità del ragionamento palesato dallo stesso Tribunale salernitano in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto associativo: una volta venuti meno i tasselli su cui si fonda il reato ex art.74 d.P.R. 309 /1990, costituiti per l'appunto dalla frequenza delle forniture di droga ascrivibili alla prevenuta, crolla automaticamente il fondamento della partecipazione di costei al sodalizio criminale, non soccorrendo ulteriori elementi da cui sia stata desunta la sua intraneità. Non può, invero, rientrare fra questi, una volta escluso, sulla base della rilevata lacuna motivazionale dell'ordinanza del GIP in ordine agli elementi penalmente rilevanti dei singoli delitti-scopo e alle relative fonti di prova, il quadro di gravità indiziaria riferito ai reati ex art.73 T.U. Stup., la circostanza che la Rizzo, successivamente all'ultima fornitura che aveva determinato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, trovato dalla PG nel possesso di 250 grammi di cocaina, si sia recata dalla madre di costui per reclamare il pagamento che l'ordinanza impugnata neppure chiarisce se riguardasse l'ultima ovvero anche le precedenti consegne. Non si comprende infatti come tale condotta, cui risulterebbero aver fatto seguito anche attività ritorsive ed intimidatorie nei confronti del gruppo, possa sul piano strettamente logico, ritenersi indice della stabilità della partecipazione dell'indagata,, né tantomeno dell'affectio societatis che caratterizza il vincolo associativo. Si impone conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, restando gli ulteriori profili di doglianza assorbiti, al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen. che dovrà procedere a nuovo giudizio Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di ci all'art. 94, comma 1-ter disp. att
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