CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2022
Cassazione n. 47139/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 22 novembre 2021, la Corte di appello di Messina ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione del Tribunale di quella stessa città, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale perché, in concorso con l'amministratore unico, già giudicato colpevole separatamente, e nella qualità di componente del Consiglio di amministrazione della società EL.AR . [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 20 febbraio 2008, omettevano di tenere regolarmente i libri e le altre scritture contabili della società, così rendendo impossibile le ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Violazione dell'art. 216 L.F. e vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità. Si pone in evidenza che la documentazione contabile risultasse regolarmente tenuta fino al 2005, come da relazione del Collegio sindacale del 2006, mentre le carenze contabili, come riconosciuto dalla Corte territoriale, si erano manifestate solo da giugno 2006, nei due anni antecedenti al fallimento: in relazione a tale periodo avrebbe dovuto rispondere solo l'amministratore unico, avendo cessato l'[OSCURATO:PERSONA] dalla propria carica di Presidente del CDA a novembre 2006. 2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F. in mancanza della prova del dolo, neppure potendosi individuare, quale indice di fraudolenza, la circostanza che l'omessa tenuta regolare della contabilità fosse finalizzata alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio, essendo caduta l'accusa per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di appello avrebbe dovuto trarre elementi per la insussistenza del dolo dal verbale di assemblea del 28/10/2006, da cui emerge che il ricorrente aveva proposto di procedere alla dichiarazione di auto-fallimento, poi cessando l'incarico dopo pochi giorni. Si tratta, dunque, secondo la Difesa, al più, di una condotta colposa, riconducibile al paradigma di cui all'art. 217 L.F., in assenza della prova della coscienza e volontà del ricorrente di rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti di affari, e non piuttosto di trascurare semplicemente la regolare tenuta della contabilità. 2.3. Violazione degli artt. 216 - 223 L.F. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sostenendosi la mancanza di correlazione tra l'accusa, riguardante la bancarotta fraudolenta documentale "generale" di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 cod.pen., e la condanna, avvenuta per l'omessa tenuta della contabilità per danneggiare i creditori, caratterizzata da dolo specifico non contestato. 2.4. Con il quarto motivo si invoca la declaratoria di prescrizione, maturata in data 05 febbraio 2022, calcolate le sospensioni verificatesi nel giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, oltre ad essere versato in fatto, attingendo il merito della decisione, e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha sottolineato come i primi segni del dissesto fossero emersi nel corso del 2005, e che, fin dal dicembre 2005, fosse stata chiesta una relazione scritta dal Collegio sindacale, che, fino a ottobre 2006, non era stata ancora consegnata. La sentenza evidenzia, inoltre, che dal 12.2.2005 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato amministratore [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto socio con una quota del 25% fino al fallimento, e che, dalla riunione del Collegio sindacale del 17 novembre 2006, emerge che il ricorrente avesse consegnato al consulente contabile una documentazione frammentaria da cui i sindaci desumevano una perdita di esercizio superiore al capitale sociale, conseguentemente intimando alla società di convocare l'assemblea straordinaria per ridurre il capitale sociale ai minimi di legge. Emerge, ancora, che il bilancio al 31/12/2006 non è stato redatto e che la contabilità disponibile non ha consentito alla curatela fallimentare una compiuta ricostruzione del volume degli affari ( pg.4.). Cosicchè, del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha ritenuto accertato che gli amministratori della società, dal 2006, hanno deliberatamente impedito al Collegio sindacale di effettuare le verifiche demandategli; non trasmettendo la documentazione necessaria, in buona parte perché non tenuta. altresì ponendo in evidenza il dato che la documentazione contabile non è stata consegnata alla curatela. 1.1. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA], da presidente del C.D.A., non ha fornito al consiglio di amministrazione i chiarimenti chiesti; non ha redatto l'inventario al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha trasmesso per tutto il 2006 la documentazione contabile, non ha dato corso alla delibera di auto-fallimento. Risulta, dunque, smentita la tesi che i fatti si riferiscano a un periodo ( 2006) in cui il ricorrente non era amministratore, perché, invece, nel 2006, era proprio il ricorrente l'amministratore della società fallita, ed è in quel periodo che "la situazione finanziaria è definitivamente precipitata e che la società è incorsa in tutta una serie di irregolarità contabili"(pg. 4 della sentenza impugnata). 2. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo al secondo motivo, giacchè, come si è già ricordato, nel 2006, era proprio il ricorrente l'amministratore della società fallita, avendo la Corte di appello sottolineato come la condotta descritta sia stata finalizzata alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, indicando, quali indici rivelatori del dolo, le circostanze che "l'attività sociale è proseguita in regime di sottocapitalizzazione, non sia stato dato corso alla delibera di auto-fallimento, e si è proceduto al contratto estimatorio ritenuto fraudolento ( pg. 5). 2.1. Giova, allora, ricordare, a fronte delle obiezioni difensive sul punto, che, sotto il profilo soggettivo, da tempo, si è evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -), affermandosi che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 2.2. Diversamente, nella bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., - che si distingue da quella fraudolenta documentale in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo - l'elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, percependosi la differenza tra i due elementi psicologici richiamati, nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). Questo vuol dire che il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 - 01). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. 2.3. Ciò posto, la Corte di appello ha motivato specificamente in ordine all'elemento soggettivo, indicando il carattere funzionale della omessa tenuta delle scritture, in quanto attività finalizzata a non svelare la situazione patrimoniale della società, in danno dei creditori. La Corte territoriale ha, dunque, desunto da specifici indicatori fattuali, puntualmente individuati, un intento fraudolento ben più pregnante della mera consapevolezza di rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti di affari della società fallita. 2.4. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso la riqualificazione della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 217 L.F., perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva dell'imputato.3. Privo di pregio anche il terzo motivo, emergendo dalla piana lettura della sentenza che il ricorrente è stato riconosciuto responsabile per la condotta di tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione degli affari della società, corrispondente a quella contestata nel capo di imputazione. La condotta per la quale è stata affermata la responsabilità è, dunque, quella contestata in origine. 4. L'inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce di rilevare la prescrizione, dedotta con il quarto motivo di ricorso. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di