CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti, con cui è stato condannato per furto in abitazione aggravato; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha sottolineato che la sussistenza della circostanza aggravante dipende anche dalla forzatura della grata di ferro di una porta finestra (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato, che contiene una dettagliata descrizione, altresì, dei danni causati al cancello automatico e alla grata della porta-finestra); rilevato inoltre che il motivo di ricorso è generico, in quanto non si confronta con la motivazione posta alla base della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDvp,_,grr,P5,7"A IN 22 JMA 2026 [OSCURATO:PERSONA]:.