CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 14571/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità deiricorsi;lette le memorie di repliche depositate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ZoppinoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 il Tribunale di Napoli, Sezione per ilriesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata la misura della custodiacautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte di un’associazione distampo camorristico, facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed operativa nel comune diNola e zone limitrofe (capo 1), nonché, per il solo [OSCURATO:PERSONA], anche perassociazione per delinquere finalizzata all’esercizio dell’attività di giochi escommesse illegali (capo 11) ed organizzazione e gestione di tali attività in assenzadi concessione (capo 12), aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un motivoformalmente unico, ma sviluppato logicamente in due parti.2.1. Si deduce, anzitutto, violazione di legge (con riferimento agli artt. 273,cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.), travisamento della prova e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al clan [OSCURATO:PERSONA] eall’associazione dedita alle scommesse illegali.Il Tribunale del riesame avrebbe dedotto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] clan [OSCURATO:PERSONA], non da condotte materiali realmente indicative dell’affiliazione, mapartendo da tale assioma (a propria volta condizionato dal legame familiaredell’indagato con [OSCURATO:PERSONA], uno dei vertici del clan) avrebbesuccessivamente attribuito un significato indiziante ad una serie di elementiricavabili dalle indagini (relazioni, frasi, frequentazioni, incontri, ecc.) di per séprivi di reale consistenza probatoria e spiegabili in un contesto di conoscenza erelazioni tra i coindagati. Nessuno dei dati valorizzati dal Tribunale darebbe contodell’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel clan, delle decisioni dallo stesso assunte, delcontributo causale fornito alle attività del sodalizio.Anche con riferimento all’associazione a delinquere dedita alla gestione dellescommesse illegali, dalle indagini emergerebbe il ruolo decisionale ed operativo dialtri soggetti, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe solo quella di soggettoche si rende disponibile a mediare o chiarire determinate questioni.Non dirimenti ed equivoche sarebbero le conversazioni citate dal Tribunale diNapoli, dalle quali non si ricaverebbero mai condotte materiali attribuibiliall’indagato e, in ogni caso, la partecipazione del ricorrente all’associazione deditaalle scommesse clandestine non potrebbe assumere valenza per la dimostrazionedella partecipazione dello stesso anche all’associazione camorristica, in quanto,come emerge dalla stessa ordinanza, la prima è risultata essere diversa e piùampia della seconda e partecipata anche da altri soggetti non aderenti al clanRusso.2.2. Sul piano delle esigenze cautelari, viene lamentata la violazione delladisposizione di cui agli artt. 273, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. emotivazione apparente e illogica, per avere il Tribunale del riesame dedotto lasussistenza delle esigenze cautelari dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan inassenza di un quadro indiziario sufficiente e per aver fatto esclusivo affidamentosulla presunzione di adeguatezza posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.L’ordinanza impugnata, sotto tale profilo, sarebbe viziata da un’inversionedell’onere argomentativo, in quanto il Tribunale, anziché dare conto degli elementiindicativi della sussistenza di esigenze cautelari, si sarebbe limitato a constatarel’assenza di prova di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo criminale.Nessuna valutazione sarebbe stata inoltre effettuata in ordine alla idoneità dialtre misure meno gravose a soddisfare le esigenze cautelari.A [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato attribuito un ruolo “di rilievo” nella compaginecriminale, smentito dalle acquisizioni investigative e fondato solo su singoliframmenti dialogici ricavati dalle intercettazioni.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in duemotivi.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 273, 292 e 125, comma 3, cod. proc. pen. emotivazione apparente ed illogica, stante l’assenza di una valutazioneindividualizzante della gravità indiziaria nei confronti del ricorrente.Il Tribunale del riesame avrebbe impropriamente esteso a [OSCURATO:PERSONA] valutazioni svolte nei confronti del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA], come rilevabile dall’incipitnel paragrafo a questi dedicato.Sarebbe stata poi valorizzata la mera presenza del ricorrente in occasione dialcuni incontri con coindagati, senza mai indicare in cosa sarebbe consistita la suapartecipazione al sodalizio.Da una serie di conversazioni telefoniche richiamate nell’ordinanza applicativadella misura, il Tribunale del riesame avrebbe indebitamente ricavato la prova delfatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse messo al corrente di una serie di questioni delclan in qualità di associato, senza invece considerare l’ipotesi che quelleinformazioni, come pure gli incontri e i contatti con i coindagati, si collocassero suun piano di mere relazioni familiari o di conoscenza.Numerosi passaggi di conversazioni sarebbero stati inoltre interpretati dalTribunale in modo apodittico e non coerente rispetto al loro contenuto, mentrealcun effettivo apporto materiale al clan sarebbe stato ricondotto all’indagato.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agliartt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, 125, comma 3 cod. proc. pen., nonchémotivazione apparente e illogica in ordine alla ritenuta sussistenza ed attualitàdelle esigenze cautelari.Mancherebbe, nell’ordinanza impugnata, qualsiasi riferimento a fatti concretidai quali desumere il pericolo di reiterazione dei reati, indebitamente trattodall’assenza di prove di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal clan.La posizione del ricorrente, inoltre, non sarebbe stata autonomamentevagliata ma il Tribunale avrebbe assimilato le posizioni dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA],non indicando lo specifico contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] in occasione degliepisodi genericamente richiamati.Nessuna valutazione, infine, vi sarebbe stata in ordine all’eventuale inidoneitàdi altre misure cautelari a fronteggiare il pericolo di commissione di ulteriori reati.4. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsiperché tendenti a richiedere alla Corte una rilettura di ogni “incontro” oconversazione e, dunque, una rivalutazione del fatto non consentita, a fronte diuna motivazione logica ed esaustiva da parte del Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno ciascuno depositato una memoriadi replica (entrambe del 17 marzo) con le quali sono state confutate le tesi delProcuratore Generale e ribaditi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.2. Ai fini dell’inquadramento della vicenda, deve osservarsi che ilprocedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attivitàinvestigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna,sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operantenel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino agli anni2000, del clan “[OSCURATO:PERSONA]”, fondato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestato consentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attivitàcriminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le16 anni di reclusione), [OSCURATO:PERSONA] (già condannato a 13 anni e 11 mesi direclusione), [OSCURATO:PERSONA] cl. 81 e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati allapena di 12 anni di reclusione) ed altri.Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione tra presenti del 15.7.2022tra il citato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (referente dell’omonimo clancamorristico, storicamente alleato ai [OSCURATO:PERSONA]), nella quale venivano pianificate unaserie di attività criminose (in prevalenza estorsioni ai danni di imprenditori locali),e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientaliall’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], luogo di incontro e di organizzazionedelle attività criminali del clan.L’ordinanza impugnata, sulla base di un ponderoso materiale intercettivo,dedica ampio spazio (pagine 7-15) alla dimostrazione dell’operatività del clanRusso (non posta in discussione dai ricorrenti), ne indica i luoghi di riunione epianificazione delle condotte illecite, i principali settori di interesse (da quelli piùtradizionali delle estorsioni agli imprenditori della zona e ai danni degli acquirentidi complessi immobiliari, sino al lucrosissimo settore delle scommesse illegali,inizialmente appannaggio del clan Licciardi di [OSCURATO:PERSONA]) ed il momento didifficoltà attraversato nella prima fase delle indagini, stante la detenzione dei capistorici del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del successoredesignato ([OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]), la ritenuta inadeguatezza delreggente ([OSCURATO:PERSONA] cl. ’81, figlio di [OSCURATO:PERSONA]) e le crescenti mire diuna fazione facente capo ad un altro vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], dettoil “marziano” (legato da rapporti di affinità ai due ricorrenti), anch’egli inizialmentedetenuto ma destinato ad essere scarcerato circa un anno prima di [OSCURATO:PERSONA] considerato in grado di assumere il comando del clan (“si piglia la cosa in mano”)a detrimento della parte più storica, rappresentata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA].La posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA] sono anch’esseampiamente trattate alle pagine 12 e ss. dell’ordinanza.3. Preliminarmente deve rilevarsi che, a fronte del generico richiamo ai vizi diviolazione di legge, i ricorrenti non deducono realmente un’erronea applicazionedi disposizioni di carattere processuale o una violazione nella ricostruzione dellefattispecie astratte in contestazione, se non nei limiti di un difetto di motivazione(ritenuta apparente e illogica) che si rifletterebbe sulla validità dell’ordinanzaimpugnata.È noto, tuttavia, che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesamein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudicedi merito» (tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può procedere ad una rilettura degli elementi diindagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa,laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesame sia statoeffettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.Ebbene, nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato sisottrae alle dedotte censure, risultando, al contrario, complessivamente esaustiva,coerente e scevra da illogicità intrinseche o da contraddizioni rispetto ai datiprobatori richiamati, a fronte, viceversa, di una ricostruzione difensiva tesa avalutare isolatamente ogni singola conversazione captata e a suggerire una letturasempre minimizzante e spesso in palese contrasto con il dato testuale.4. Partendo dall’esame del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (relativoalla gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 1, 11 e 12), lo stesso deve ritenersiinfondato, sebbene rasenti l’inammissibilità per essere stata richiesta a questaCorte una rivalutazione del materiale indiziario e per non essersi il ricorrenteconfrontato realmente con la motivazione del provvedimento impugnato.4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sussistenza di graviindizi di reità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.non è stata affatto ricavata dal mero rapporto di affinità tra lo stesso ed uno deicapi del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] (la cui pregressa partecipazione al clan Russoè già stata accertata con condanna irrevocabile), né dalla conoscenza e dallafrequentazione con altri sodali della medesima associazione, quanto dalla pacificacondivisione del patrimonio di conoscenze non riguardante i singoli associati ma lagestione del sodalizio, nonché dalla sua stabile messa a disposizione del gruppo,pur rivendicando in alcuni casi una maggiore autonomia di azione, che si inserisceperfettamente in quel contrasto latente tra le due fazioni del clan sopra ricordato.Il Tribunale del riesame ricorda, anzitutto, i numerosi servizi di osservazioneche hanno consentito di accertare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], non adincontri casuali con singoli affiliati, ma a riunioni tra i diversi appartenenti al clan,presso i luoghi normalmente deputati a tale scopo (bar Gioya, barberia Euphoria,abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) ove la pianificazione delle attività e l’assunzione delledecisioni relative alla vita del gruppo, lungi dall’essere stata solo ragionevolmenteipotizzata, è stata accertata con la captazione di diverse conversazioni, come inoccasione del summit del 6.12.2023 (su cui si ritornerà in seguito).Vengono poi richiamate una serie di conversazioni tra presenti, intercettatedagli inquirenti, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] non si limita ad essere messo al correntedi preoccupazioni o insoddisfazioni personali da parte di singoli sodali ma discutedirettamente della gestione del clan e di altre questioni di importanza vitale per ilsodalizio: gli sforzi del [OSCURATO:PERSONA] di assicurare il sostentamento mensile degli affiliatiin detenzione, la necessità di superare le divisioni interne nel sodalizio, la decisionedel reggente del clan, [OSCURATO:PERSONA], di entrare nel lucroso affare delle scommesseon line dei Licciardi e l’immediata disponibilità, manifestata proprio da FabioZoppino, di attivarsi per imporre ai gestori dei punti scommessa il cambiodell’organizzazione di riferimento («io vado da tutte le parti… vado… perché… daoggi passa a noi, se non chiudete… bar e andatevene») (conversazione del4.4.2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); le preoccupazioni per il futuro(conversazione del 16.5.2023); la volontà, espressamente manifestata proprio dalricorrente, di agire con maggiore autonomia («io tengo la squadra mia, tu tieni lasquadra tua»), rispetto invece alla diffidenza manifestata da [OSCURATO:PERSONA] tale modo di agire («io non tengo nessuna squadra… io una squadra tengo»)(conversazione del 6.12.2023, nel corso di una riunione tra [OSCURATO:PERSONA] e diversialtri affiliati); la pretesa, ancora una volta manifestata direttamente da FabioZoppino, che [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, tenesse conto delle posizioni edei consigli di tutti (conversazione del 22.12.2023 con [OSCURATO:PERSONA] e PaolinoRusso); le preoccupazioni per le possibili ripercussioni sul clan e sugli altri affiliatidell’appropriazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (o di altro soggetto, Giacomo DeLucia) del provento di alcune estorsioni (conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e FerdinandoZoppino nel pomeriggio del 22.12.2023).Vi sono poi ulteriori conversazioni che vedono come interlocutori terzi soggettie dalle quali emerge comunque il ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] il contributoche lo stesso ha fornito o potrebbe fornire al sodalizio: nella conversazione del29.5.2023, [OSCURATO:PERSONA] propone a [OSCURATO:PERSONA] di affidare la gestione dellescommesse illegali a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capace per tale affare; nellaconversazione del 2.6.2023, [OSCURATO:PERSONA] ricorda i meriti di [OSCURATO:PERSONA], ilquale «si è fatto la galera per noi», «è uno che sta in mezzo alla strada, vicino aiRusso», e al quale non era dunque possibile mancare di rispetto impunemente; indata 27.9.2023, viene registrata un’ulteriore conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] nella quale [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come uno degli uomini«più fidati» di [OSCURATO:PERSONA]; in data 1.10.2023, i sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commentano che «i [OSCURATO:PERSONA] sono “bruciati”», ovvero monitoratidalle forze dell’ordine; nella conversazione dell’8.11.2023, [OSCURATO:PERSONA],parlando con [OSCURATO:PERSONA] dei membri del clan [OSCURATO:PERSONA], esprime una sua opinione suIn relazione a tale secondo gruppo di conversazioni, deve anzitutto precisarsiche, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è affatto richiesto che glielementi di prova enucleabili da intercettazioni intercorse tra terzi soggetti sianosuffragati da elementi di riscontro esterni (tra le tante, si veda Sez. 3, n. 10683del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04: «In tema di prove, ilcontenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementidi accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta dellasua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delleconversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica»).Ciò che è richiesto, invece, è che il dato conoscitivo enucleabile dal dialogocaptato sia connotato da attendibilità, per l’effettiva possibilità dei colloquianti diconoscere ciò di cui discorrono e per l’assenza di ragioni che potessero indurli ariferire circostanze non vere o non verificate.Nel caso in esame, le conversazioni citate avvengono tra soggettiinequivocabilmente appartenenti al medesimo sodalizio criminoso, che hanno unrapporto di consolidata conoscenza e frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] e con glialtri soggetti cui si fa riferimento e che non avevano alcuna ragione di riferirecircostanze delle quali non vere o delle quali non fossero a conoscenza.Ebbene, da tali dialoghi, come pure da quelli riportati in precedenza chevedono protagonista lo stesso [OSCURATO:PERSONA], emerge pacificamente una suaintraneità all’organizzazione e non una mera contiguità, come prospettato dalladifesa.Egli discute delle strategie del clan, condivide le preoccupazioni per ilmomento di difficoltà attraversato e condivide la necessità di una riconciliazioneper superare le contrapposizioni interne; propone di attivarsi immediatamenteaffinché il sodalizio entri nella gestione delle scommesse illegali, imponendo anchecon la forza il monopolio dell’organizzazione sul territorio di riferimento; proponeuna gestione di determinati affari attraverso “squadre” separate, senza tuttaviaporre in discussione l’unitarietà del gruppo, purché [OSCURATO:PERSONA], una voltascarcerato, desse spazio a tutti; viene riconosciuto dagli altri affiliati come unassociato che ha sempre condiviso le sorti del gruppo, anche scontando penedetentive, e che ha maggiori capacità di ragionamento rispetto a quelle puramenteesecutive (qualità per nulla eccentrica rispetto ad un’organizzazione malavitosa,come vorrebbe la difesa) e anche il commento, del dicembre 2023, di essere ormaimonitorato (“bruciato”) dalle forze dell’ordine, ha un senso solo se calatoall’interno della comune appartenenza dei colloquianti al medesimo gruppomalavitoso dello [OSCURATO:PERSONA], costituendo tale osservazione un monito agli altri affiliatiad essere prudenti.La motivazione del Tribunale del riesame, dunque, è tutt’altro che carente eillogica e non ha alcun rilievo la circostanza che a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sianoemersi elementi indiziari anche in relazione ad una pluralità di delitti scopo (adeccezione della partecipazione alla gestione delle scommesse clandestine, come siosserverà in seguito), in quanto la partecipazione ad un’associazione perdelinquere non presuppone necessariamente l’accertamento di un coinvolgimentonei singoli reati fine, potendo manifestarsi anche con la stabile e persistente messaa disposizione dell’organizzazione (su tutte si veda Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), al di là del fatto che, nel caso in esame,evenienze, ma si incarica della gestione delle scommesse illegali (come siosserverà anche in seguito) e propone di seguire determinati affari con una“propria squadra”.4.2. Passando alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle condottedi cui ai capi 11 e 12, le doglienze della difesa sono ancor più generiche e non siconfrontano affatto con gli elementi indiziari indicati nel provvedimentoimpugnato.Sin dalla conversazione del 4.4.2023, come osservato, una volta appresa daGennaro [OSCURATO:PERSONA] la notizia che la gestione delle scommesse clandestina potevafruttare sino a 250.000 euro, annui, [OSCURATO:PERSONA] manifesta subito la necessitàche l’affare passi alla loro organizzazione e si dichiara disposto a girare tra gliesercenti dei punti scommessa della zona per imporre il passaggio con il gruppoterritoriale di riferimento («io vado da tutte le parti vado… perché… da oggi passaa noi, se non chiudete… bar e andatevene»).In una successiva conversazione del 29.5.2023 [OSCURATO:PERSONA] propone aRusso [OSCURATO:PERSONA] (factotum del capoclan [OSCURATO:PERSONA]) di affidare la gestione dellescommesse illegali proprio a [OSCURATO:PERSONA] e nei mesi seguenti sononumerosissime le conversazioni (citate nell’ordinanza impugnata alle pagine 31-35), dalle quali emerge il suo ruolo attivo nella riscossione delle “fatture”, la suatale settore e per ovviare ai ritardi con i quali il gruppo dei “nolani” dovevacorrispondere i canoni per il noleggio delle pagine web ai referenti del clan [OSCURATO:PERSONA], nonché il suo ruolo di rappresentante del clan [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai mastero principali agenti dei siti di scommesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli elementi acquisiti e richiamati dal Tribunale danno dunque pienamenteconto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di cui ai capi 11 e 12.5. Passando al primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di FerdinandoZoppino, volto a contestare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alcapo 1, anche in tal caso la motivazione del Tribunale del riesame si sottrae allecensure mosse dalla difesa.Il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnatorelativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], interpretando in modo pretestuosoil richiamo iniziale fatto dal Tribunale del riesame alla posizione del fratello Fabioper dedurne una superficiale assimilazione tra le posizioni dei due ricorrenti.In realtà, il richiamo contenuto nell’ordinanza alle considerazioni già espressein relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è limitato solo all’illustrazione deirapporti di parentela all’interno del clan, mentre nel prosieguo il Tribunale elencain modo puntuale un significativo numero di incontri tra [OSCURATO:PERSONA] edaltri esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] e di conversazioni intercettate che lo vedono direttoprotagonista e che sono indicative della sua partecipazione al gruppo (pagine 19-21).Relativamente agli incontri presso i luoghi di ritrovo abituale del clan (barGioya, barberia Euphoria), la difesa tende a sminuirne la portata facendoriferimento alla mera frequentazione di luoghi pubblici. [OSCURATO:PERSONA],invero, è stato osservato dalla polizia giudiziaria mentre, in quei luoghi, siincontrava con gli altri sodali dell’associazione mafiosa e con i suoi vertici, tra cuiil reggente del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] cl. 81 e, dopo la sua scarcerazione, anchecon il capoclan [OSCURATO:PERSONA], che anzi è uno dei primi ad incontrare, unitamentea suo fratello [OSCURATO:PERSONA], appena pochi giorni dopo la sua scarcerazione ad aprile 2024.Che in questi summit di camorra si discutesse di vicende relative al clanemerge dalle intercettazioni attivate in occasione di alcuni di quegli incontri: indata 22.12.2023, ad esempio, con il fratello [OSCURATO:PERSONA], discute delle possibiliconseguenze derivanti dal mancato versamento alla cassa comune dei proventi diun’estorsione realizzata a Casamarciano e delle responsabilità in merito di AntonioGallucci (legato agli [OSCURATO:PERSONA] da rapporti di affinità) o di altro affiliato, Giacomo DeLucia. L’ipotesi, sostenuta dalla difesa, secondo cui in tale occasione il ricorrentesi fosse limitato ad essere messo al corrente di notizie che circolavano in ambitofamiliare, è smentita dal contenuto del dialogo, dal quale emerge al contrario cheera stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a fare da tramite tra il [OSCURATO:PERSONA] e RosinaLombardi, moglie del capoclan [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva conto di unavicenda prettamente inerente agli interessi del clan e ai delicati equilibri interni.Analogamente, il successivo 10.1.2024, entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] vengonoposti al corrente, direttamente dal reggente del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], delcontrasto che era sorto con i “napoletani” (ovvero gli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]) a causa del comportamento di un affiliato del sodalizio nolano,[OSCURATO:PERSONA].Numerosi sono i contatti, non solo con “lo zio”, [OSCURATO:PERSONA], del qualeanche [OSCURATO:PERSONA] (al pari del fratello [OSCURATO:PERSONA]) esegue gli ordini (comeemergente esemplificativamente dai dialoghi del 22.12.2023 e del 20.2.2024,riportati in ordinanza), ma altresì con [OSCURATO:PERSONA] (anello di congiunzionetra il clan Licciardi ed i [OSCURATO:PERSONA] e responsabile della gestione del settore dellescommesse clandestine), il quale si rivolge proprio a [OSCURATO:PERSONA] (oltreche a [OSCURATO:PERSONA]) per risolvere alcune problematiche legate alla mancata riscossione disomme dovute da altri soggetti nell’ambito della gestione delle scommesseclandestine (si vedano le conversazioni del 6, 23 e del 24.11.2023).Correttamente il Tribunale del riesame ha valorizzato, ai fini delladimostrazione della gravità indiziaria per il reato associativo, il fatto cheoccuparsi, per conto del clan [OSCURATO:PERSONA], del recupero di un credito rispetto a quale ilsodalizio era stato interessato, mentre è del tutto secondaria la circostanza chenon siano poi emersi elementi per comprendere il successivo sviluppo dellavicenda ed il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella successiva attività estorsiva.Ulteriore conversazione, valorizzata dal Tribunale e del tutto sminuita dalladifesa, è quella del 1.10.2023, che vede protagonisti altri affiliati del gruppo([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali commentano il fatto che i fratelliZoppino siano “bruciati”, ovvero monitorati dalle forze dell’ordine. La difesaosserva che il Tribunale avrebbe effettuato un “rovesciamento” del datoprobatorio, desumendo l’intraneità degli [OSCURATO:PERSONA] all’associazione dal semplicefatto che gli stessi fossero controllati dagli investigatori. Tale lettura è tuttaviasuperficiale, in quanto il dato significativo non è che gli [OSCURATO:PERSONA] fossero controllatidalle forze dell’ordine, quanto piuttosto che tale circostanza fosse oggetto dicommento e quindi di interesse da parte di sicuri affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA], i qualievidentemente manifestavano in tal modo una preoccupazione anche per sé stessiqualora non fossero stati prudenti a continuare ad avere rapporti con i due.Tutti gli elementi sopra indicati, infine, devono essere valutati nonmotivazione resa dal Tribunale del riesame di Napoli del tutto logica e coerenterispetto alle emergenze processuali.Il motivo di ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato.5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo diricorso di [OSCURATO:PERSONA] (con i quali si contesta la adeguatezza e logicitàdella motivazione nella parte in cui sono state riconosciute sussistenti le esigenzecautelari ed è stata ritenuta adeguata la misura della custodia in carcere) possonoessere trattati congiuntamente perché involgono i medesimi profili.Per le contestazioni mosse ai ricorrenti ed in particolare per la contestazionedel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., come noto, è prevista una presunzionerealtiva di sussistenza di esigenze cautelari e una presunzione assoluta diadeguatezza della custodia cautelare in carcere.La presunzione relativa può essere superata solo allorché vi siano elementi,evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, realmente significatividella insussistenza di esigenze cautelari.Nessuno dei ricorrenti ha indicato elementi di fatto e circostanze specifiche inbase ai quali poter porre in discussione la presunzione dettata dal legislatore,essendosi entrambi limitati a disconoscerne in sostanza la validità e gli effetti,dolendosi che il Tribunale non si sia adeguatamente soffermato sulla sussistenzadelle esigenze e sull’inadeguatezza di altre misure meno afflittive, limitandosi soloa rilevare l’assenza di elementi indicativi dell’allontanamento dei due ricorrenti dalclan di riferimento, procedendo ad “un’inversione dell’onere argomentativo”.Posto che è esattamente questo l’effetto della doppia presunzione previstadall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., deve per di più darsi atto che il Tribunaleha ritenuto che la doppia presunzione fosse vieppiù confortata dal ruolo di rilievoconcretamente rivestito dai due ricorrenti all’interno del sodalizio e dallaprotrazione delle condotte illecite fino alla chiusura delle indagini e comunque finoad epoca non lontana rispetto all’esecuzione della misura.I motivi sono dunque manifestamente infondati perché fondati su rilievi innetto contrasto con il dato normativo e con il contenuto del provvedimentoimpugnato.6. Entrambi i ricorsi sono pertanto complessivamente infondati e devonoessere rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]