CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2022 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine che - per quanto qui di interesse - aveva dichiarato non doversi procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 2635 cod. civ. e 136 TULB, a lui contestati ai capi Al, El e I dell'imputazione, per essere i reati estinti per prescrizione. Secondo l'ipotesi accusatoria descritta al capo Al, l'imputato - nella qualità di Condirettore generale e poi di Direttore generale della "[OSCURATO:SOCIETA]." e di Direttore generale della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]." - avrebbe compiuto tutta una serie di atti contrari ai suoi doveri, agevolando in vario modo e sostenendo nell'erogazione dei crediti le diverse società riconducibili agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("affidate" per diversi milioni di euro), ricevendo in cambio il versamento di consistenti somme di danaro (che venivano trasmesse all'imputato per il tramite della "[OSCURATO:SOCIETA].", la società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era di fatto socio e amministratore unico, e della fiduciaria "Deltaerre"), l'utilizzo di un'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]" e l'acquisto di due immobili. [OSCURATO:PERSONA], viene contestato all'imputato di aver violato gli obblighi di fedeltà dovuti all'istituto bancario. In particolare, egli avrebbe erogato alla "[OSCURATO:SOCIETA].", società di [OSCURATO:PERSONA], due mutui chirografari, privi di garanzia reale e personale, dall'importo complessivo di euro 2.400.000. In contropartita per la concessione dei mutui, la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", altra società facente capo al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe acquistato dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", facente capo a tale [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 332.500, la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società gravata da ingenti debiti. L'acquisto di tale società avrebbe costituito la contropartita per l'imputato, in quanto funzionale a occultare agli occhi dell'organo ispettivo pubblico e dei soci la fallimentare operazione di gestione del credito relativa alla stipula di un mutuo con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che non sarebbe stato mai ripianato, e a evitare anche attività ispettive che avrebbero potuto far emergere le ulteriori condotte di favore tenute dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I, viene contestato all'imputato, quale soggetto che controllava la società "[OSCURATO:SOCIETA].", a sua volta socia della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." e della "[OSCURATO:SOCIETA].", di avere contratto con la "[OSCURATO:SOCIETA]." una serie di obbligazioni - consistenti in mutui, scoperti di conto corrente e anticipi di fattura - in violazione dell'art. 136 del testo unico bancario. Le obbligazioni, infatti, sarebbero state assunte senza far precedere le operazioni da apposita delibera dell'organo di amministrazione e senza aver ottenuto preventivamente il voto favorevole dell'organo di controllo, come previsto in caso di operazioni in conflitto di interessi tra gli organi direttivi della banca e l'istituto medesimo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 530 e 533 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale avrebbe pronunciato la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, nonostante avesse esaurito l'attività istruttoria ed avesse pienamente valutato gli esiti della medesima. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe regolarmente proseguito l'attività istruttoria, sebbene fosse consapevole della già intervenuta prescrizione dei reati, che emergeva dalla lettura dei capi di imputazione e dalle frequenti interlocuzioni tra le parti e il collegio, aventi ad oggetto proprio la questione dell'estinzione dei reati. Secondo il ricorrente, il giudice di merito - non avendo ritenuto di pronunciare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione, nel momento in cui questa era maturata - sarebbe stato tenuto a pronunciarsi sul merito delle imputazioni e non avrebbe potuto "rifugiarsi" in una sentenza di improcedibilità. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere infondate le doglianze dell'appellante relative a tale questione, affermando che il giudice di primo grado sarebbe stato tenuto a pronunciarsi nel merito solo se le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale fossero emerse in maniera evidente e assolutamente non contestabile, richiamando in proposito anche la giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale non sarebbe pertinente, in quanto riguarderebbe i soli casi di "proscioglimento anticipato", in cui il giudice, rispettando le prescrizioni dell'art. 129 cod. proc. pen., al maturarsi della prescrizione, pronunci immediatamente la sentenza di improcedibilità, evitando, per ragioni di economia processuale, il prolungarsi del processo. Non riguarderebbe, invece, i casi, come quello in esame, in cui il giudice abbia portato a termine l'attività istruttoria, avendo così tutti gli elementi per entrare nel merito dell'imputazione. La sentenza di primo grado (e di conseguenza anche quella d'appello) sarebbe radicalmente viziata perché il giudice di merito avrebbe, prima, proseguito e completato l'istruttoria dibattimentale, in violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbe, poi, omesso di trarre le conclusioni dal materiale probatorio acquisito, in violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., avrebbe, infine, deliberatamente non spiegato se il materiale probatorio fosse idoneo a sostenere la responsabilità dell'imputato rispetto ai reati contestati ai capi Al, El e I, avendo, peraltro, espresso tale giudizio con riguardo ai restanti reati originariamente contestati, in relazione ai quali aveva emesso pronuncia di assoluzione.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Con riferimento ai reati contestati ai capi Al ed El, il ricorrente, premesso che nel caso in esame si dovrebbe far riferimento all'art. 2635 cod. civ. nel testo vigente all'epoca dei fatti, sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di individuare due elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, non avrebbe individuato quali specifici atti anti doverosi l'imputato avrebbe commesso a seguito delle presunte utilità ricevute e non avrebbe verificato se essi avessero arrecato un concreto nocumento alla persona offesa. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito non avrebbero individuato il compimento da parte dell'imputato di alcun specifico atto posto in essere dall'imputato in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio e che gli unici atti che in sentenza risultano direttamente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero i due mutui ipotecari, da lui deliberati a firma singola, per l'acquisto di due villette a [OSCURATO:PERSONA]. Tali atti, però, rientrerebbero pacificamente in quelli del suo ufficio, in quanto rientranti nei limiti della delega a lui attribuita e non avrebbero comportato alla banca alcun tipo di nocumento, essendo incontestato che l'intero capitale finanziato era stato regolarmente restituito e che gli interessi erano stati corrisposti. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che mancherebbe la querela della persona offesa, necessaria condizione di procedibilità per i reati contestati ai capi Al ed El, atteso che i due atti prodotti dal pubblico ministero nel corso del processo non sarebbero idonei a costituire la necessaria condizione di procedibilità. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a liquidare gli esiti di una copiosa istruttoria dibattimentale, affermando del tutto acriticamente che non sarebbero emersi con evidenza elementi idonei a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la riconducibilità dello stesso all'imputato. La Corte territoriale non avrebbe, in alcun modo, tenuto conto delle doglianze espresse dalla difesa con i motivi di appello e avrebbe completamente omesso di indicare quali sarebbero i riscontri intrinseci ed estrinseci alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Rappresenta che: sempre davanti al Tribunale di Udine si era svolto un procedimento penale che concerneva i reati di bancarotta fraudolenta relativi alle società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", appartenenti sempre allo stesso gruppo e con gli stessi soci, conclusosi con l'assoluzione con formula piena del [OSCURATO:PERSONA]; i due processi avevano sostanzialmente analogo materiale istruttorio. Il ricorrente evidenzia che, nel processo parallelo, all'esito del quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, lo stesso Tribunale di Udine aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non credibili e le loro dichiarazioni contraddittorie, lacunose e inattendibili. La Corte d'appello, invece, li avrebbe ritenuti attendibili, senza, tuttavia, spiegarne i motivi, venendo in tal modo meno al suo obbligo motivazionale. 2.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.192 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe essa stessa contraddittoria in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la sentenza di primo grado, nella parte relativa all'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe affermato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, non spiegando poi perché tale valutazione di inattendibilità non dovrebbe valere anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Sempre la sentenza di primo grado, nella parte iniziale, alla pagina 22, avrebbe affermato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero trovato alcun riscontro, senza spiegare poi perché non avrebbe tenuto conto di tale limite nel valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.7. Con un settimo motivo, deduce il vizio di motivazione. Con riferimento al capo di imputazione El e, in particolare, alla sua prima parte, il ricorrente evidenzia che, in sostanza, vengono contestate le scelte gestorie di aver concesso il mutuo per acquistare delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] e per il cantiere di Rosazzo. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che i giudici di merito non avrebbero in alcun modo chiarito perché tali scelte gestorie dovrebbero ritenersi a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA] e perché non dovrebbero attribuirsi alla responsabilità esclusiva di chi ha fatto tali scelte nel 2006. I giudici di merito inoltre non avrebbero tenuto conto che i mutui erano accompagnati da adeguate garanzie. 2.8. Con un ottavo motivo, deduce il vizio di motivazione. Con riferimento alla seconda parte dell'imputazione di cui al capo E1, relativa all'erogazione da parte della banca dei due mutui in favore della società "Cogefa", il ricorrente, in primo luogo, evidenzia che non sarebbe affatto vero che i finanziamenti fossero privi di garanzie, atteso che vi erano una fideiussione e una lettera di patronage forte.Sostiene, inoltre, che sarebbe del tutto illogico ritenere che questa operazione potesse essere a vantaggio della banca o di un qualunque creditore che genericamente avesse crediti verso la "Neb gestioni". 2.9. Con un nono motivo, deduce il vizio di motivazione. Sempre con riferimento al capo El, il ricorrente deduce una serie di errori e omissioni, che sarebbero stati rilevabili ancora prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale. Sarebbe stato, infatti, sufficiente leggere la relazione ex art. 33 del curatore fallimentare della "Neb gestioni" per rendersi conto che i finanziamenti a [OSCURATO:PERSONA] (che dovrebbero costituire il movente per la corruzione del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe voluto coprire un atto di cattiva amministrazione bancaria nell'averli erogati) sarebbero antecedenti al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto. Erroneo sarebbe anche il riferimento alle partecipazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato mai socio né amministratore delegato della società. Non sarebbe neppure vero che ci sarebbe stato un acquisto dalla "[OSCURATO:PERSONA]", ma vi sarebbe stato semplicemente un cambiamento di denominazione sociale. Non era vero che la "Neb gestioni" fosse gravata da ingenti debiti e non era vero che le operazioni fossero così negative. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione della convenienza delle operazioni da parte di soggetti qualificati, evidenziando che la convenienza dell'operazione era stata riconosciuta anche dal D'Urso, tecnico di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, secondo il ricorrente, l'operazione in questione non configurerebbe alcuna corruzione né tantonneno alcuna estorsione, ma sarebbe una vera e propria truffa del [OSCURATO:PERSONA] ai danni della banca. 2.10. Con un decimo motivo, articolato con particolare riferimento al reato di cui al capo E1, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che vi sarebbe un palese conflitto interno di giudicati, rispetto alla vicenda "Steda", già oggetto di pronuncia di assoluzione in primo grado e, oramai, passata in giudicato. In ogni caso vi sarebbe un evidente problema di mancata corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza atteso che i finanziamenti di cui parlano i giudici di merito sarebbero diversi da quelli riportati in imputazione. 2.11. Con un undicesimo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 136 TUB. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di esaminare le osservazioni che la difesa aveva esposto in relazione a tutta la serie di riforme che avevano riguardato l'art. 136 TUB e, in particolare, l'introduzione e la successiva abrogazione del comma 2-bis, che riguardava il tema delle partecipate. 2.12. Con un dodicesimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 136 TUB.Sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai direttamente esercitato funzione di amministrazione, direzione o controllo delle società che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero contratto obbligazioni con la "[OSCURATO:SOCIETA]" ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] finanziaria, [OSCURATO:SOCIETA] rent), determinando il conflitto di interessi. Nello stesso capo I, viene contestato all'imputato di avere avuto il ruolo nella vicenda in questione come soggetto controllante la "[OSCURATO:SOCIETA].", a sua volta socia di Fingestinn, [OSCURATO:SOCIETA] finanziaria, [OSCURATO:SOCIETA] rent. Ebbene, evidenzia il ricorrente, la quota di partecipazione di "[OSCURATO:SOCIETA]." nelle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] era stata sempre marginale e insufficiente a determinare il controllo delle partecipate e quindi inidonea a far scattare il meccanismo di permesso condizionato previsto dall'art. 136 TUB. Si dovrebbe pertanto escludere che nel caso in esame ricorressero i presupposti per l'obbligo di segnalazione. 2.13. Con un tredicesimo motivo, deduce il vizio di motivazione. Con particolare riferimento al capo I, sostiene che dovrebbero assumere rilevanza le sole delibere adottate in due precise finestre temporali: quella dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007 e quella dal 6 Aprile 2006 al 27 maggio 2008. Ebbene, evidenzia il ricorrente, in astratto, potrebbero rilevare, considerate le suddette finestre temporali, solo quattro delibere, che, tuttavia, valutate in concreto, sarebbero del tutto inidonee a sostenere l'accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679). La tesi del ricorrente, secondo la quale tale orientamento giurisprudenziale non riguarderebbe i casi in cui la pronuncia di improcedibilità per prescrizione dovrebbe intervenire al termine dell'attività istruttoria, quando il giudice avrebbe a disposizione tutti gli elementi per entrare nel merito dell'imputazione, non trova alcun fondamento. In passato, la giurisprudenza aveva espresso un orientamento minoritario che distingueva a seconda che la causa di estinzione del reato fosse intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero all'esito dell'istruttoria dibattimentale: nel primo caso si riteneva che la pronuncia di merito potesse essere adottata solo in presenza della "evidenza" dell'innocenza dell'imputato richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. - non essendo stato acquisito ancora alcun significativo compendio probatorio e non potendo quindi essere espressa alcuna valutazione al riguardo - mentre, nel secondo caso, si riteneva che dovesse trovare pieno vigore la regola secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità deve essere equiparata alla mancanza di prova sulla stessa, con conseguente obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione (Sez. II, 15 ottobre 1992 n. 1221/03, Tuliani, rv. 193017; Sez. VI, 13 gennaio 2005 n. 7272, [OSCURATO:PERSONA], rv. 231231). Tale minoritario orientamento è stato superato con la sentenza Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009), con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.». Tale principio — applicabile al caso in esame, in cui l'imputato ha impugnato una sentenza priva di statuizioni civili - è basato sul testo inequivoco degli artt.129 e 531 cod. proc. pen. L'art. 129 cod. proc. pen. prevede la già evidenziata regola di giudizio e ne impone al giudice l'osservanza «in ogni stato e grado del processo». L'art. 531 c.p.p. (chiaramente riferibile alla decisione assunta all'esito del dibattimento) prevede l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, «salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2», vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale. La giurisprudenza successiva si è conformata ai principi affermati nella sentenza Tettamanti, ribadendo che «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità» (Sez. 4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497; Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274767). 1.2. L'infondatezza del primo motivo di ricorso si ripercuote anche sugli altri motivi di ricorso. La Corte di appello, infatti, correttamente, di fronte a reati prescritti, si è limitata a verificare se vi fossero elementi che rendessero evidente l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria, soffermandosi in maniera più che adeguata su ogni reato. A fronte di tale sentenza, il ricorrente ha dedotto motivi di ricorso particolarmente articolati (che, peraltro, sono in gran parte versati in fatto e tesi a ottenere un inammissibile sindacato del giudice di legittimità sul merito delle risultanze processuali), che, tuttavia, non dimostrano la presenza di vizi sindacabili in sede di legittimità circa il giudizio espresso dai giudici di merito, in ordine alla non evidenza dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria. Sotto tale profilo, gli altri motivi di ricorso finiscono per essere privi della necessaria specificità estrinseca, poiché non si confrontano con la sentenza impugnata, che è basata sulla costatazione che non vi era l'evidenza dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria. Va evidenziato che eventuali vizi della motivazione della sentenza impugnata - diversi da quelli attinenti al giudizio ex art. 129 cod. proc. pen. - sarebbero comunque privi di effettivo rilievo. Va, infatti, ricordato che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato favorevole per chi lo propone. E al ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello che abbia confermato la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione emessa in primo grado, senza alcuna statuizione agli effetti civili nei confronti del ricorrente, non potrebbe conseguire un effetto più favorevole, a meno che non fosse evidente la causa assolutoria, atteso che eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata non consentirebbero, in ogni caso, al giudice del rinvio di pervenire a diversa pronuncia, dato l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva del reato. 2. A