CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 06219/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28819-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] di addebito R.G.N.28819/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC avverso la sentenza n. 453/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 694/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.453/19, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una intimazione di pagamento notificata dal concessionario Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avente ad oggetto contributi dovuti all’Inps e già portati da un avviso di addebito notificato dall’Istituto e non opposto. Riteneva la Corte che l’intimazione di pagamento fosse formalmente valida e, invece, non ammissibile l’eccezione di decadenza ex art.25 d.lgs. n.46/99, siccome da proporre in sede di opposizione all’avviso di addebito. Infine, escludeva la prescrizione del credito , poiché valido atto interruttivo era da rinvenirsi nella notifica dell’avviso di addebito, perfezionatasi ai sensi dell’art.143 c.p.c. In particolare, secondo la Corte la notifica era valida anche in assenza delle indagini imposte dall’ordinaria diligenza, poiché l’Inps aveva in precedenza inviato allo stesso indiri zzo una raccomandata non recapitata per irreperibilità del destinatario e aveva in seguito accertato che Orsolini era stato cancellato dalle liste del Comune di Livorno senza fissare la residenza in altro luogo all’interno del Comune. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. AdER è rimasta intimata. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo e secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.30 l. n.122/10 per non avere la Corte dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la Corte che la decadenza ex art.25 d.lgs. n.46/99 non poteva essere eccepita riguardo all’avviso di addebito di cui egli non ebbe conoscenza. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.143 c.p.c. per non avere la Corte ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di addebito, nonostante la mancanza di alcuna ricerca ex art.143 c.p.c. effettuata da parte dell’ufficiale postale. Rilievo logicamente preliminare ha il quarto motivo di ricorso. Esso è fondato. Va premesso che la notifica dell’avviso di addebito rileva solo ai soli fini dell’interruzione della prescrizione, ovvero ai sensi dell’art.2943, co.3 c.c. quale atto di costituzione in mora. Non trattandosi di domanda giudiziale, la costituzione in mora non viene in luce quale atto giudiziario che debba essere notificato secondo le norme del codice di procedura civile; viene in luce piuttosto come atto giuridico recettizio, cui si applica l’art.1335 c.c. A prescindere quindi dalla validità o meno della notifica ai sensi dell’art.143 c.p.c., ciò che rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione è che la costituzione in mora, in quanto atto recettizio, sia pervenuta a conoscenza del destinatario. Tale conoscenza si presume, salvo prova contraria, in caso di atto giunto all’indirizzo del destinatario. Nel caso in questione, però, è pacifico che l’avviso di addebito fu notificato ad un indirizzo dove il ricorrente non viveva più da anni, sicché egli non ne venne mai a conoscenza. Anche ipotizzando, come ha ritenuto la Corte d’appello, che la notifica ex art.143 c.p.c. fosse valida, rimane il fatto che l’atto non è giunto a conoscenza effettiva del destinatario, poiché all’indirizzo egli era irreperibile. Questa Corte ha avuto modo di affermare l’inidoneità, ai fini dell’art.2943, co.3 c.c.,della notificazione effettuata nelle forme dell’art.143 c.p.c. (Cass.250/1978). Peraltro, nemmeno ignora il Collegio che il più recente orientamento di legittimità è nel senso di escludere, ai fini dell’art.143 c.p.c.,la sufficienza delle mere risultanze delle certificazioni anagrafiche, presupponendo invece la norma che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass.27699/2024, Cass.40467/2021). I restanti motivi sono assorbiti.All’accoglimento del quarto motivo segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diver