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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 32923/2023

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la seguente SENTENZ.A sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima, n. 17164 del 17/12/2021, dep.03/05/2022, con cui era stato rigettato il ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, inviate a mezzo pec in data 31/03/2023, con cui insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/11/2020, di conferma del decreto del Tribunale di Trapani con cui veniva disposta la confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti considerazioni: 2.1 l'art. 7, comma 2, della

I. 1423/1956 prevedeva che il provvedimento genetico della misura di prevenzione personale fosse revocabile o modificabile ex nunc in caso di cessazione o modifica della causa che l'aveva determinata; la successiva normativa, di cui all'art. 2-ter, comma 3,

I. 575/1975, ha, poi, escluso la possibilità di revoca della confisca di prevenzione definitiva; la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, al fine di rendere effettivo il diritto costituzionale alla riparazione dell'errore giudiziario, è intervenuta sul citato art. 7, ammettendo, dapprima, la configurabilità delle revoca-revisione (Sez.

U, n. del 10/12/1997, Pisco e Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007) nel solco di quanto previsto dall'art. 630 e segg. cod. proc. pen., non potendosi giustificare la diversità tra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione patrimoniale, in tema di revocabilità; la giurisprudenza di legittimità, quindi, ha ulteriormente dettagliato gli ambiti di revocabilità della confisca definitiva di prevenzione, riconoscendo il ricorso alla revoca ex nunc di cui all'art. 7, comma 2,

I. 1423/1956 (Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 20/01/2010, con cui era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen.).

L'art. 7

I. 1423/1956 è poi confluito nell'attuale art. 11 del Codice antimafia, e, tuttavia, solo il primo dei mezzi di impugnazione veniva tipizzato dal legislatore, attraverso l'introduzione della revocazione della confisca, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, sul modello della revisione di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen; ciò lascia ancora impregiudicata la questione relativa al rimedio da adottare in caso di errore di fatto: l'art. 11, comma 2, d.

Igs. 159/2011 potrebbe, quindi, costituire un'alternativa, posto che esso si pone in continuità con l'art. 7 della

I. 1423/1956, alla luce dell'interpretazione fornita dal diritto vivente, ma tale strada sembra preclusa dall'art. 23, comma :1., d.

Igs. 158/2011, che non rinvia alla sezione III del titolo I, capo II, della stessa legge; una seconda alternativa potrebbe essere costituita dall'istituto della revocazione che, tuttavia, per come concepito, esclude l'applicazione in caso di errore materiale o di fatto; infine, si prospetta il ricorso all'applicazione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., con rinnovazione della questione di legittimità costituzionale già prospettata, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 42, comma 2, 111, comma 1, 117 Costituzione, nonché artt. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e 6 CIEDU, applicabili anche alle misure di 4 prevenzione patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza EDU (sentenza nel caso Pozzi c.

Italia del 26/07/2011 ed altre).

Nel senso della fondatezza della questione, inoltre, depone anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Sez. 5, n. 4463 del 15/11/2011, dep. 02/02/2012, in ottemperanza al dictum della Corte costituzionale n. 113/2011, che ribadisce, in sostanza, come la tutela revocatoria prevista in materia penale non possa non trovare applicazione anche in materia di misure di prevenzione.

In tal senso, quindi, alla luce delle anzidette considerazioni, si ritiene di poter procedere ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sollevando, in alternativa, la illustrata questione di legittimità costituzionale. 2.2 Ciò premesso, si rileva che la Corte di cassazione abbia errato nel calcolo della durata del sequestro, in riferimento al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la motivazione della sentenza si fonda sul presupposto che la proposta di applicazione della misura di prevenzione fosse stata formulata in data successiva all'entrata in vigore della

I. 161/2017, con la previsione della norma transitoria che consentiva l'applicabilità solo ai procedimento la cui proposta era stata formulata in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni.

Prima della riforma del 2017, infatti, l'art. 24 era riferito al momento del deposito del decreto, ai fini del calcolo del termine per la perenzione di efficacia della misura di prevenzione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30757 del 2020 ed altre), con la conseguenza che al caso di specie non è applicabile la disciplina introdotta dalle modifiche nel 2017, il che integra senza alcun dubbio un errore di fatto. 2.3 Ulteriore errore di fatto è rappresentato dalla valutazione del rinvio disposto dalla Corte di Appello di Palermo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla luce della motivazione della sentenza, posto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la discussione del P.G., la difesa chiedeva un rinvio e la Corte di merito rinviava, con sospensione, al 07/02/2020; a tale udienza il P.G. depositava una memoria illustrativa di 17 pagine, ma chiedeva l'acquisizione di alcune sentenze, non ancora nella disponibilità dell'ufficio di Procura, circostanza la cui omessa valutazione fonda l'errore di fatto della Corte di cassazione, posto che il rinvio era giustificato da inderogabili esigenze difensive, non essendo la difesa a conoscenza delle tre sentenze che il P.G., effettivamente depositava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la sospensione per l'emergenza da C:ovid-19; per mera svista, quindi, la Corte di cassazione ha ritenuto che il differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato determinato dalla mera esigenza di esaminare una memoria illustrativa di 17 pagine, che avrebbe potuto essere letta anche in udienza, previa breve sospensione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità limita il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., alle sole sentenze di condanna, per cui la difesa sollecita una interpretazione innovativa dell'istituto, ovvero, in linea gradata, la possibilità di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale.

Per tale ragione in ricorso è stato ricordato come l'art. 7

I. 1423/56 fosse stato interpretato nel senso che, non potendosi applicare 2ii procedimento di prevenzione l'art. 630 cod. proc. pen., in caso di motivazione fondata su atti falsi o su altro reato fosse possibile ricorrere all'art. 7 citato; la Sez. 6, con sentenza n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772, aveva affermato come, nelle misure di prevenzione, non fosse necessario fare ricorso all'art. 625-bis cod. proc. pen., prevedendo il sistema soluzioni alternative; in ogni caso, detta disposizione non era applicabile alle misure di prevenzione, trattandosi di decisione rebus sic stantibus, escludendo ogni disparità di trattamento.

La difesa, a fronte della nuova normativa, rappresentata dal Codice antimafia, ha sottolineato come l'art. 28 d.

Igs. 159/2011 limita la possibilità di richiedere la revocazione della confisca ai soli casi di scoperta di fatti successivi che privino di fondamento l'originaria ablazione, escludendo, quindi, l'esperibilità del rimedio straordinario per errore di fatto, ed ha riproposto la questione di legittimità costituzionale.

Rileva il Collegio come già la Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398, abbia osservato che la questione di legittimità costituzionale debba essere ritenuta manifestamente infondata, in quanto la posizione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione è diversa da quella del condannato, rientrando nella insindacabile discrezionalità del legislatore prevedere strumenti differenziati per situazioni diverse.

Inoltre, essendo le sentenze dalla Cassazione in materia di prevenzione inoppugnabili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., contro le stesse non è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto (Sez. 2, n. 4163 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658; Sez. 6, h. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772).

Peraltro, il massimo consesso nomofilattico di questa Corte ha affermato come non sia possibile proporre il ricorso straordinario per errore di fatto avverso decisioni della Corte di cassazione che intervengano "ante iudicatum", facendo riferimento, non a caso, tra le altre, proprio alle decisioni in tema di misure di prevenzione, quale categoria di decisioni in cui la pronuncia della Cassazione non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790).Venendo al caso in esame, va aggiunto che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente irrilevante, in quanto con il ricorso non si deduce affatto un errore percettivo, bensì una questione relativa alla valutazione di norme sul piano della loro interpretazione.

Ed infatti, a fronte del motivo di ricorso che deduceva la violazione dell'art. 27, comma 6, d.

Igs. 159/2011, in riferimento alla durata del giudizio di secondo grado, la sentenza di legittimità ha ricordato come, nella specie, fosse applicabile la disciplina di cui all'art. 304, comma 1, cod. proc. pen., in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto applicabili, e che, in particolare, in riferimento alla sospensione relativa ai tempi di elaborazione della decisione - nel caso in esame dal 18/11/2020 al 12/05/2021 - andasse applicato l'art. 24, comma 2, d.

Igs. 159/2011 nella parte in CU rinvia alla disciplina di cui all'art. 7, comma 10-septies e comma 10-octies.

La sentenza della Prima Sezione, quindi, ha ritenuto che l'accoglimento della richiesta difensiva per esaminare gli atti prodotti dal pubblico ministero non avesse determinato alcuna sospensione dei termini di efficacia della confisca, trattandosi di rinvio disposto a seguito della concessione di termine a difesa, "contemplata come causa di esclusione della sospensione dei termini dall'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il cui contenuto è richiamato dall'art. 24, comma 2, del d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159", secondo quanto già indicato da Sez. 5, n. 30757 del 29/09/2020, Rv. 279747.

Pertanto, alla luce della valutazione dei casi di rinvio sollecitato dalla difesa, la sentenza impugnata ha ritenuto necessario verificare se la domanda di differimento fosse, in concreto, giustificata da inderogabili esigenze difensive, tali da rendere necessario il rinvio della trattazione nel senso di riequilibrare il contraddittorio; esaminati i verbali di udienza, quindi, è stato ritenuto che solo la sospensione intervenuta tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 28/06/2019, pari a mesi tre e giorni diciassette, fosse illegittima, in quanto in tale udienza si era verificata una nuova produzione di elementi di prova da parte del pubblico ministero, con conseguente esigenza difensiva meritevole di tutela; al contrario, sono state ritenute del tutto legittime le altre sospensioni, per cui - sulla base, quindi, di un evidente percorso valutativo la sentenza ha calcolato un periodo complessivo di un anno e sette mesi di sospensioni, concludendo per la tempestività della decisione intervenuta.

Escluso, quindi, ogni margine per la configurabilità di un errore di fatto o percettivo, va anche ricordato come la disposizione transitoria alla quale si deve fare riferimento, nel caso in esame, è quella di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude la perdita di efficacia della confisca, ex art. 27, comma 6, d.lgs. cit., per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione, norma relativamente alla quale è già stata valutata la piena compatibilità con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 27, 41 della Costituzione (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275684).

Del tutto inconferente, quindi, risulta il richiamo, da parte della difesa, all'art. 36 della

I. 16/2017, norma transitoria del testo normativo che ha apportato modifiche al Codice antimafia; tale norma transitoria, nella parte di interesse, prevede che le modifiche all'art. 24, comma 2, nella misura in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, non si applica ai procedimento nei quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

Nel provvedimento impugnato, all'evidenza„ non si è per nulla fatta applicazione di un termine più breve per la pronuncia della confisca rispetto a quello di un anno e sei mesi dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, essendo, in ogni caso, del tutto pacifico che la predetta legge 16/2017, all'art. 36 comma 3, abbia espressamente escluso che la novella si applichi ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, quale è quello presente (Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277659).

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZ.A sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima, n. 17164 del 17/12/2021, dep.03/05/2022, con cui era stato rigettato il ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, inviate a mezzo pec in data 31/03/2023, con cui insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 18/11/2020, di conferma del decreto del Tribunale di Trapani con cui veniva disposta la confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti considerazioni: 2.1 l'art. 7, comma 2, della I. 1423/1956 prevedeva che il provvedimento genetico della misura di prevenzione personale fosse revocabile o modificabile ex nunc in caso di cessazione o modifica della causa che l'aveva determinata; la successiva normativa, di cui all'art. 2-ter, comma 3, I. 575/1975, ha, poi, escluso la possibilità di revoca della confisca di prevenzione definitiva; la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, al fine di rendere effettivo il diritto costituzionale alla riparazione dell'errore giudiziario, è intervenuta sul citato art. 7, ammettendo, dapprima, la configurabilità delle revoca-revisione (Sez. U, n. del 10/12/1997, Pisco e Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007) nel solco di quanto previsto dall'art. 630 e segg. cod. proc. pen., non potendosi giustificare la diversità tra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione patrimoniale, in tema di revocabilità; la giurisprudenza di legittimità, quindi, ha ulteriormente dettagliato gli ambiti di revocabilità della confisca definitiva di prevenzione, riconoscendo il ricorso alla revoca ex nunc di cui all'art. 7, comma 2, I. 1423/1956 (Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 20/01/2010, con cui era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen.). L'art. 7 I. 1423/1956 è poi confluito nell'attuale art. 11 del Codice antimafia, e, tuttavia, solo il primo dei mezzi di impugnazione veniva tipizzato dal legislatore, attraverso l'introduzione della revocazione della confisca, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, sul modello della revisione di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen; ciò lascia ancora impregiudicata la questione relativa al rimedio da adottare in caso di errore di fatto: l'art. 11, comma 2, d. Igs. 159/2011 potrebbe, quindi, costituire un'alternativa, posto che esso si pone in continuità con l'art. 7 della I. 1423/1956, alla luce dell'interpretazione fornita dal diritto vivente, ma tale strada sembra preclusa dall'art. 23, comma :1., d. Igs. 158/2011, che non rinvia alla sezione III del titolo I, capo II, della stessa legge; una seconda alternativa potrebbe essere costituita dall'istituto della revocazione che, tuttavia, per come concepito, esclude l'applicazione in caso di errore materiale o di fatto; infine, si prospetta il ricorso all'applicazione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., con rinnovazione della questione di legittimità costituzionale già prospettata, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 42, comma 2, 111, comma 1, 117 Costituzione, nonché artt. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e 6 CIEDU, applicabili anche alle misure di 4 prevenzione patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza EDU (sentenza nel caso Pozzi c. Italia del 26/07/2011 ed altre). Nel senso della fondatezza della questione, inoltre, depone anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Sez. 5, n. 4463 del 15/11/2011, dep. 02/02/2012, in ottemperanza al dictum della Corte costituzionale n. 113/2011, che ribadisce, in sostanza, come la tutela revocatoria prevista in materia penale non possa non trovare applicazione anche in materia di misure di prevenzione. In tal senso, quindi, alla luce delle anzidette considerazioni, si ritiene di poter procedere ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sollevando, in alternativa, la illustrata questione di legittimità costituzionale. 2.2 Ciò premesso, si rileva che la Corte di cassazione abbia errato nel calcolo della durata del sequestro, in riferimento al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la motivazione della sentenza si fonda sul presupposto che la proposta di applicazione della misura di prevenzione fosse stata formulata in data successiva all'entrata in vigore della I. 161/2017, con la previsione della norma transitoria che consentiva l'applicabilità solo ai procedimento la cui proposta era stata formulata in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni. Prima della riforma del 2017, infatti, l'art. 24 era riferito al momento del deposito del decreto, ai fini del calcolo del termine per la perenzione di efficacia della misura di prevenzione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30757 del 2020 ed altre), con la conseguenza che al caso di specie non è applicabile la disciplina introdotta dalle modifiche nel 2017, il che integra senza alcun dubbio un errore di fatto. 2.3 Ulteriore errore di fatto è rappresentato dalla valutazione del rinvio disposto dalla Corte di Appello di Palermo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla luce della motivazione della sentenza, posto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la discussione del P.G., la difesa chiedeva un rinvio e la Corte di merito rinviava, con sospensione, al 07/02/2020; a tale udienza il P.G. depositava una memoria illustrativa di 17 pagine, ma chiedeva l'acquisizione di alcune sentenze, non ancora nella disponibilità dell'ufficio di Procura, circostanza la cui omessa valutazione fonda l'errore di fatto della Corte di cassazione, posto che il rinvio era giustificato da inderogabili esigenze difensive, non essendo la difesa a conoscenza delle tre sentenze che il P.G., effettivamente depositava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la sospensione per l'emergenza da C:ovid-19; per mera svista, quindi, la Corte di cassazione ha ritenuto che il differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato determinato dalla mera esigenza di esaminare una memoria illustrativa di 17 pagine, che avrebbe potuto essere letta anche in udienza, previa breve sospensione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità limita il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., alle sole sentenze di condanna, per cui la difesa sollecita una interpretazione innovativa dell'istituto, ovvero, in linea gradata, la possibilità di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale. Per tale ragione in ricorso è stato ricordato come l'art. 7 I. 1423/56 fosse stato interpretato nel senso che, non potendosi applicare 2ii procedimento di prevenzione l'art. 630 cod. proc. pen., in caso di motivazione fondata su atti falsi o su altro reato fosse possibile ricorrere all'art. 7 citato; la Sez. 6, con sentenza n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772, aveva affermato come, nelle misure di prevenzione, non fosse necessario fare ricorso all'art. 625-bis cod. proc. pen., prevedendo il sistema soluzioni alternative; in ogni caso, detta disposizione non era applicabile alle misure di prevenzione, trattandosi di decisione rebus sic stantibus, escludendo ogni disparità di trattamento. La difesa, a fronte della nuova normativa, rappresentata dal Codice antimafia, ha sottolineato come l'art. 28 d. Igs. 159/2011 limita la possibilità di richiedere la revocazione della confisca ai soli casi di scoperta di fatti successivi che privino di fondamento l'originaria ablazione, escludendo, quindi, l'esperibilità del rimedio straordinario per errore di fatto, ed ha riproposto la questione di legittimità costituzionale. Rileva il Collegio come già la Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398, abbia osservato che la questione di legittimità costituzionale debba essere ritenuta manifestamente infondata, in quanto la posizione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione è diversa da quella del condannato, rientrando nella insindacabile discrezionalità del legislatore prevedere strumenti differenziati per situazioni diverse. Inoltre, essendo le sentenze dalla Cassazione in materia di prevenzione inoppugnabili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., contro le stesse non è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto (Sez. 2, n. 4163 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658; Sez. 6, h. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772). Peraltro, il massimo consesso nomofilattico di questa Corte ha affermato come non sia possibile proporre il ricorso straordinario per errore di fatto avverso decisioni della Corte di cassazione che intervengano "ante iudicatum", facendo riferimento, non a caso, tra le altre, proprio alle decisioni in tema di misure di prevenzione, quale categoria di decisioni in cui la pronuncia della Cassazione non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790).Venendo al caso in esame, va aggiunto che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente irrilevante, in quanto con il ricorso non si deduce affatto un errore percettivo, bensì una questione relativa alla valutazione di norme sul piano della loro interpretazione. Ed infatti, a fronte del motivo di ricorso che deduceva la violazione dell'art. 27, comma 6, d. Igs. 159/2011, in riferimento alla durata del giudizio di secondo grado, la sentenza di legittimità ha ricordato come, nella specie, fosse applicabile la disciplina di cui all'art. 304, comma 1, cod. proc. pen., in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto applicabili, e che, in particolare, in riferimento alla sospensione relativa ai tempi di elaborazione della decisione - nel caso in esame dal 18/11/2020 al 12/05/2021 - andasse applicato l'art. 24, comma 2, d. Igs. 159/2011 nella parte in CU rinvia alla disciplina di cui all'art. 7, comma 10-septies e comma 10-octies. La sentenza della Prima Sezione, quindi, ha ritenuto che l'accoglimento della richiesta difensiva per esaminare gli atti prodotti dal pubblico ministero non avesse determinato alcuna sospensione dei termini di efficacia della confisca, trattandosi di rinvio disposto a seguito della concessione di termine a difesa, "contemplata come causa di esclusione della sospensione dei termini dall'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il cui contenuto è richiamato dall'art. 24, comma 2, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159", secondo quanto già indicato da Sez. 5, n. 30757 del 29/09/2020, Rv. 279747. Pertanto, alla luce della valutazione dei casi di rinvio sollecitato dalla difesa, la sentenza impugnata ha ritenuto necessario verificare se la domanda di differimento fosse, in concreto, giustificata da inderogabili esigenze difensive, tali da rendere necessario il rinvio della trattazione nel senso di riequilibrare il contraddittorio; esaminati i verbali di udienza, quindi, è stato ritenuto che solo la sospensione intervenuta tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 28/06/2019, pari a mesi tre e giorni diciassette, fosse illegittima, in quanto in tale udienza si era verificata una nuova produzione di elementi di prova da parte del pubblico ministero, con conseguente esigenza difensiva meritevole di tutela; al contrario, sono state ritenute del tutto legittime le altre sospensioni, per cui - sulla base, quindi, di un evidente percorso valutativo la sentenza ha calcolato un periodo complessivo di un anno e sette mesi di sospensioni, concludendo per la tempestività della decisione intervenuta. Escluso, quindi, ogni margine per la configurabilità di un errore di fatto o percettivo, va anche ricordato come la disposizione transitoria alla quale si deve fare riferimento, nel caso in esame, è quella di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude la perdita di efficacia della confisca, ex art. 27, comma 6, d.lgs. cit., per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione, norma relativamente alla quale è già stata valutata la piena compatibilità con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 27, 41 della Costituzione (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275684). Del tutto inconferente, quindi, risulta il richiamo, da parte della difesa, all'art. 36 della I. 16/2017, norma transitoria del testo normativo che ha apportato modifiche al Codice antimafia; tale norma transitoria, nella parte di interesse, prevede che le modifiche all'art. 24, comma 2, nella misura in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, non si applica ai procedimento nei quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nel provvedimento impugnato, all'evidenza„ non si è per nulla fatta applicazione di un termine più breve per la pronuncia della confisca rispetto a quello di un anno e sei mesi dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la Corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, essendo, in ogni caso, del tutto pacifico che la predetta legge 16/2017, all'art. 36 comma 3, abbia espressamente escluso che la novella si applichi ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, quale è quello presente (Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277659). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes
Decreto Cassazione n. 32923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris