CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 47744/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ex officio ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]). avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], visto il provvedimento del 12/11/2024 con cui la Presidente titolare della 2^ Sezione penale ha disposto d'ufficio - ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. - la formazione di un autonomo fascicolo da trattarsi de plano in camera di consiglio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella trascrizione del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al procedimento n. 29552/2024, ove è stato erroneamente indicato il ricorrente come "[OSCURATO:PERSONA]" anziché "[OSCURATO:PERSONA]"; 2. Rilevato che al suddetto errore materiale può porre rimedio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., direttamente la Corte di cassazione ex officio e senza formalità. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 07/11/2024, relativamente al ricorso n. 29552/2024, nel senso che, ove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]" si legga "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 10 dicembre 2024