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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18843/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18556-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 2 - studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato - avverso la sentenza n. 91/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere proprietario di un immobile nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un’abitazione, con annesso terreno pertinenziale, ubicata ad una quota di circa dieci metri sopra l’alveo del [OSCURATO:PERSONA], da quest’ultimo separato da una ripa assai scoscesa, con pendenza di oltre il 30% , soggetta a risalenti fenomeni di scivolamento gravitazionale, non limitati alla singola proprietà, in ragione dei quali era stata realizzata, dalle compenti Autorità,un’opera di difesa idraulica rappresentata da Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 3 - un muro destinato a proteggere i terreni sovrastanti e lo stesso greto del fiume, altrimenti soggetto a rischio ostruzione.

Lamentava i l ricorrente , altresì, che dell’opera non era stata fatta manutenzione alcuna, tant’è che, a partire dal 2000, si erano verificati cedimenti del terreno in questione, accompagnati da crolli parziali del muro di contenimento, che lo avevano costretto a costruire un muro di contenimento all’interno della proprietà, autorizzato ex post a seguito di un lungo procedimento amministrativo.

Riferiva che a causa dell’inerzia delle Autorità la situazione aveva subito un progressivo peggioramento ed anche il progetto presentato per ottenere l’autorizzazione al ripristino della porzione crollata del manufatto ed il suo rinforzo strutturale era stato respinto dalla Regione Veneto,per cui, di propria iniziativa, aveva posizionato, dapprima, alcuni teloni imp ermeabili sopra il crinale e, successivamente, una serie di gabbioni imbullonati, al fine di evitare ulteriori cedimenti del terreno.

Riferiva, ancora, che le piogge alluvionali che avevano colpito le [OSCURATO:PERSONA], alla fine di agosto del 2020, provocavano un’anomala piena del [OSCURATO:PERSONA], a causa della quale cedeva il muro di contenimento, con conseguente scivolamento nell’alveo fluviale di una porzione del terreno sovrastante, del cortile dell’abitazione e dei gabbioni posti a difesa della proprietà.

Riferiva, infine, l’odierno ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], su parere della Regione Veneto, disponeva in via d’urgenza la demolizione delle opere abusive, ossia i gabbioni ripieni di pietre, nel frattempo, finiti nell’alveo del fiume, assumendo che il dissesto aveva avuto origine dal terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] mentre non erano affatto chiare le reali cause dell’evento e le conseguenti responsabilità.

Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 4 - [OSCURATO:PERSONA], quindi, proponeva, innanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], ricorso avverso l’ordinanza n. 68/2020, e la presupposta nota regionale n. 477649/2020, con cui il Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del predetto Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere spondali abusive e la rimozione, a sue spese, del materiale precipitato nel [OSCURATO:PERSONA] e, con motivi aggiunti, avverso l’ordinanza n. 19/2021 del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] di convalida del provvedimento precedente.

L’adito TSAP, con la suindicata sentenza, pronunciando in sede di giurisdizione diretta in unico grado, ha dichiarato il ricorso, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in parte, infondato e da respingere.

Il TSAP, in particolare, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente, ponendo in evidenza la continuità logico - argomentativa e descrittiva tra i due provvedimenti impugnati , entrambi destinati a perseguire lo scopo indicato dall’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, il quale non elide affatto quello contingibile e urgente, ai fini della rapida liberazione dell’alveo da ogni detrito, ontologicamente nocivo per l’ordinato deflusso acque , ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Vento resistono con distinti controricorsi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia error in judicando su fatto decisivo, travisamento dei fatti, violazione del principio del contraddittorio, omessa pronuncia su taluni motivi di ricorso, circa la responsabilità del ricorrente nel crollo della sponda e Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 5 - delle sottostanti opere di difesa idraulica e sul rilievo effettivo degli abusi.

Deduce, in particolare, che il TSAP ha erroneamente affermato la responsabilità del proprietario dell’immobile soltanto perché aveva realizzato opere di difesa spondale abusive e preteso che potesse a lui imporsi la rimozione del materiale finito nel torrente nonché la ricostruzione del muro crollato, non avendo né la Regione Veneto, né il Comune di [OSCURATO:PERSONA], svolto alcuna istruttoria per accertare l’eziologia dei fatti, avuto riguardo ai compiti di spettanza dell’Autorità amministrativa circa il mantenimento delle condizioni di regolarità dei riparti e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde .

Con il secondo motivo di ricorso, denuncia error in judicando , violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza del TSAP ha erroneamente ritenuto che la sola presenza di materiale litoide nell’alveo del fiume giustificasse l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sulla base di una valutazione tecnico –discrezionale da parte dell’Autorità amministrativa (il Sindaco) circa la pericolosità della permanenza in alveo del materiale, in ragione del rischio di deviazione o esondazione delle acque .

Assume, ancora, che non vi era alcuna necessità di esercitare il potere in oggetto apprestando l’ordinamento altri rimedi tipici, secondo le ordinarie regole dell’autotutela, appartenendo il bene al demanio idrico e, comunque, essendo sfuggita al giudice la effettiva portata dell’ordine imposto al Rosi e conseguentemente la mancanza di proporzionalità della misura contingibile ed urgente adottata.

Con il terzo motivo di ricorso, denuncia error in judicando, illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, con valenza di ordine, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, impongono la rimozione degli abusi.

Deduce, in particolare, il Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 6 - ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto immune da censura la sovrapposizione tra l’ordinanza contingibile e urgente e l’ordinanza ripristinatoria per non avere il TSAP considerato che il Comune non poteva imporre la demolizione di opere che la furia della natura aveva comunque eliminato, che il posizionamento dei gabbioni era stato effettuato in situazione di necessità e che il ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la ripa scoscesa, per evidente ragione fattuale , potrà avvenire solo una volta che saranno ripristinati l’alveo, le opere di protezione e il muro spondale sottostante (che non è certo il Sig. [OSCURATO:PERSONA] a dover eseguire, per quanto evidenziato in precedenza .

Con il quarto motivo di ricorso, denuncia error in judicando, omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e su specifiche doglianze articolate dal [OSCURATO:PERSONA], travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto.

Deduce, in particolare, il ricorrente che il Comune avrebbe dovuto svolgere un minimo di istruttoria per valutare l’eseguibilità e, quindi, l’esigibilità dell’ordine.

Deduce, altresì, che il TSAP ha omesso di considerare che il Comune non poteva ordinare la rimozione del materiale litoide finito in alveo insieme ai gabbioni originariamente posizionati nella proprietà [OSCURATO:PERSONA] perché l’operazione avrebbe comportato l’occupazione di terreno altrui, in quanto il greto del torrente appartiene al demanio idrico della Regione Veneto per cui era a quest’ultima, tenuta peraltro alla manutenzione ordinaria, che doveva essere rivolto l’ordine di rimozione dei predetti materiali.

Deduce, infine, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza adi rimozione del materiale litoide e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ha leso il diritto di partecipazione al procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990.

Le censure sono inammissibili.

Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 7 - Sulla scorta della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite va ricordato il principio secondo cui la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], soggetta ratione temporis al d.lgs. n. 40 del 2006, è ricorribile in cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., per vizio di motivazione, soltanto qualora l'anomalia denunciata rilevi ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ove tale ultimo disposto sia anch'esso applicabile ratione temporis applicabile, attesa l’introdotta ridu zione del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Ne discende che può ritersi ricompreso, nello spazio censorio dei motivi di ricorso per cassazione contro le decisioni in unico grado o in grado d'appello del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], il solo vizio di motivazione integrante violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), sotto i profili dell'inesistenza o della mera apparenza per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti , verifica che comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez.

Un., n. 67/2016; n. 8053/2014).

La impugnata sentenza del TSAP, al di là dell’intitolazione de i motivi di ricorso, non è certo priva di motivazione avendo il giudicante chiaramente esposto le ragioni della ravvisata responsabilità del ricorrente ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 , essendo incorso il proprietario dell’immobile in fregio al torrente Laverda, sia nell’illecito edilizio, sia in quello idraulico per aver totalmente trasformato lo stato dei luoghi senza alcun Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 8 - preventivo titolo né edilizio, né autorizzativo idraulico , avendo operato sine titulo, cioè illecitamente, creando opere spondali a suo dire per dare maggiore stabilità a detta scarpata - anzi in “continuità” con il precedente muro spondale assentito o, con altra prospettazione, perché astretto da necessità che lo avrebbe esentato da ogni rispetto della legge -, senza , però, aver predisposto un previo progetto innanzi alla Regione, qual Autorità idraulica unica competente a valutare l’efficacia e la liceità d’un siffatto intervento e ben lungi dall’averne cercato il consenso, né quello del Comune, ciascun ente per la propria parte .

L’odierno ricorrente risulta aver realizzato dapprima il muro “sanato” nel 2009 e successivamente il muro di gabbioni imbullonati crollato nell’agosto 2020, a seguito dell’evento metereologico per cui è causa, opera priva di autorizzazione idraulica ex art. 96, lett. f), r.d. n 523 del 1904, paesaggistica ex d.P.R. n. 380 del 2001, oltre chedi titolo urbanistico.

Discende, dunque, dalla rilevata plurioffensività dell’illecito attoreo , la legittimità della conseguente duplice misura irrogata, ripristinatoria e d’urgenza , avuto riguardo alle impugnate ordinanze n. 68/2020 (oggetto del gravame introduttivo) e n. 20/2021, proprio in considerazione del rapporto che lega i due provvedimenti, per effetto della loro incidenza su un’opera idraulica ed in quanto sorretti da presupposti tra loro non incompatibili ma semmai destinate a perseguire finalità distinte ma complementari.

Non coglie nel segno, ad avviso di queste Sezioni Unite, il tentativo del ricorrente di propo rre l’esame della fattispecie , unicamente in chiave di responsabilità civilistica, sulla base delle sue regole, in quanto nella vicenda oggetto di causa vengono in rilievo , piuttosto, profili pubblicitistici, cui è legato il disposto ripristino della piena funzionalità del torrente Laverda.

Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 9 - Quanto alla prima ordinanza, avendo il Responsabile dell’Ufficio comunale provveduto ad accertare l’esistenza dell’abuso e, quindi, ingiunto al proprietario responsabile dello stesso la rimozione o demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino dello stato realizzata (artt. 31 e 32, d.P.R. n. 380 del 2019, T.U.E.).

Quanto alla seconda, avendo il Sindaco provveduto legittimamente ad esercitare , ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. 267 del 2000, T.U.E.L.), in presenza di una situazione di TSAP, ovvero la necessità di provvedere con immediatezza ai fini della rapida liberazione dell’alveo da ogni indebito detrito, ontologicamente nocivo per l’ordinato deflusso delle acque, rilevando ai sensi dell’art. 54 il pericolo, ossia la prefigurazione non irrazionale o latamente improbabile d’un evidente rischio di deviazione e di esondazione delle acque, stante, rispetto al momento d’emanazione dell’ordinanza di convalida, l’imminenza della stagione invernale e del successivo disgelo, con conseguente aumento della portata del torrente Laverda .

Il TSAP, nella specie, ha esposto le ragioni degli interventi disposti per eliminare la situazione di pericolo derivante anche dall’abuso edilizio addebitato alproprietario dell’immobile de quo e la decisione appare in linea con la giurisprudenza, anche Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 10 - amministrativa, che a ha più volte precisato che l'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, ha determinato un allargamento delle ordinanze contingibili ed urgenti che possono essere emesse non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche e soprattutto al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ritenendo sinanco legittimo un intervento sindacale che ordini l'esecuzione di attività od opere che prevengano il degrado di un bene.

Appare, dunque, palese come la seconda censura, pur essendo rubricata come violazione di legge, in relazione agli artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267 del 2000, prospetti contestualmente questioni di dirit to e questioni di fatto, denunciando oltre alla violazione delle norme indicate in rubrica anche un'erronea ricognizione, da parte del TSAP, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazion e di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa ed erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fa tto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24155/2017; Cass. n.7394/2010).

Il mezzo scrutinato critica palesemente la valutazione di merito compiuta dal TSAP sulla base degli elementi documentali acquisiti agli atti di causa, avuto riguardo alla situazione fattuale considerata ai fini dell’esercizio dei poteri sindacali e per come rappresentata (v. pag. 5, controricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], pag. 15, controricorso Regione Veneto) dall’[OSCURATO:PERSONA] – Ufficio di Vicenza la quale trasmetteva al Comune la nota n. 477649 del 10/11/2020, riportata nell’ordinanza comunale, sui possibili gravi effetti derivanti dal sopra menzionato dissesto.

Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 11 - Sicché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. Sez.

Un., n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021), le censure si collocano nella prospettiva di sollecitare una rivalutazione dei fatti, in esito ad un’autonoma valutazione delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità (Cass. n. 91/2024; n. 15276/2021).

Quanto alla quarta ed ultima censura l’omesso esame di elementi asseritamente decisivi denunciato dal ricorrente eccede manifestamente il circoscritto ambito devolutivo riservato d a l testo novellato dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. al sindacato di legittimità (Cass. n. 8053/2014).

A ben vedere, neppure si configura il vizio dedotto sol che si consideri il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel quale il TSAP osserva che il ricorrente, già all’uopo ingiunto dal Comune a tal facere (dunque, lecito preciso e tutt’altro c he impossibile nell’oggetto), era ed è obbligato a munirsi del n. o. idraulico regionale per operare in alveo, al fine di ripristinarvi il naturale deflusso del corpo idrico, oltre che degli altri titoli , per cui il mezzo scrutinato finisce inevitabilmente per censurare nel merito le valutazioni compiute, al riguardo, dal giudicante.

Noncoglie nel segno neppure la doglianza affer ente la dedotta violazione delle norme sul procedimento i n quanto non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando, come nel caso di ordinanzacontingibile ed urgente, il previo contraddittorio con l'interessato svuoterebbe quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto e comprometterebbe i valori fondamentali, quali quello della tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si aggraverebbe con il trascorrere del tempo. (Cass.n. 20680/2018).

Ric. 2022 n. 18556 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 12 - L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco, infatti, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, per fronteggiare le quali non si potrebbe far ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, né dal ricorrente può essere lamentata la brevità dello spazio temporale concesso (90 giorni, pag. 12, controricorso Regione Veneto) per l’esecuzione dell’intervento, dovendo rispondere le ordinanze contingibili e urgenti alle necessità del caso concreto la cui valutazione è rimessa alla amministrazione.

Dalle argomentazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. Sez.Un., n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibil e il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida,per ognuna, in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200 ,00 per esborsi , oltre rimborso spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18556-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato - avverso la sentenza n. 91/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere proprietario di un immobile nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituito da un’abitazione, con annesso terreno pertinenziale, ubicata ad una quota di circa dieci metri sopra l’alveo del [OSCURATO:PERSONA], da quest’ultimo separato da una ripa assai scoscesa, con pendenza di oltre il 30% , soggetta a risalenti fenomeni di scivolamento gravitazionale, non limitati alla singola proprietà, in ragione dei quali era stata realizzata, dalle compenti Autorità,un’opera di difesa idraulica rappresentata da Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - un muro destinato a proteggere i terreni sovrastanti e lo stesso greto del fiume, altrimenti soggetto a rischio ostruzione. Lamentava i l ricorrente , altresì, che dell’opera non era stata fatta manutenzione alcuna, tant’è che, a partire dal 2000, si erano verificati cedimenti del terreno in questione, accompagnati da crolli parziali del muro di contenimento, che lo avevano costretto a costruire un muro di contenimento all’interno della proprietà, autorizzato ex post a seguito di un lungo procedimento amministrativo. Riferiva che a causa dell’inerzia delle Autorità la situazione aveva subito un progressivo peggioramento ed anche il progetto presentato per ottenere l’autorizzazione al ripristino della porzione crollata del manufatto ed il suo rinforzo strutturale era stato respinto dalla Regione Veneto,per cui, di propria iniziativa, aveva posizionato, dapprima, alcuni teloni imp ermeabili sopra il crinale e, successivamente, una serie di gabbioni imbullonati, al fine di evitare ulteriori cedimenti del terreno. Riferiva, ancora, che le piogge alluvionali che avevano colpito le [OSCURATO:PERSONA], alla fine di agosto del 2020, provocavano un’anomala piena del [OSCURATO:PERSONA], a causa della quale cedeva il muro di contenimento, con conseguente scivolamento nell’alveo fluviale di una porzione del terreno sovrastante, del cortile dell’abitazione e dei gabbioni posti a difesa della proprietà. Riferiva, infine, l’odierno ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], su parere della Regione Veneto, disponeva in via d’urgenza la demolizione delle opere abusive, ossia i gabbioni ripieni di pietre, nel frattempo, finiti nell’alveo del fiume, assumendo che il dissesto aveva avuto origine dal terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] mentre non erano affatto chiare le reali cause dell’evento e le conseguenti responsabilità. Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - [OSCURATO:PERSONA], quindi, proponeva, innanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], ricorso avverso l’ordinanza n. 68/2020, e la presupposta nota regionale n. 477649/2020, con cui il Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del predetto Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere spondali abusive e la rimozione, a sue spese, del materiale precipitato nel [OSCURATO:PERSONA] e, con motivi aggiunti, avverso l’ordinanza n. 19/2021 del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] di convalida del provvedimento precedente. L’adito TSAP, con la suindicata sentenza, pronunciando in sede di giurisdizione diretta in unico grado, ha dichiarato il ricorso, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in parte, infondato e da respingere. Il TSAP, in particolare, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente, ponendo in evidenza la continuità logico - argomentativa e descrittiva tra i due provvedimenti impugnati , entrambi destinati a perseguire lo scopo indicato dall’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, il quale non elide affatto quello contingibile e urgente, ai fini della rapida liberazione dell’alveo da ogni detrito, ontologicamente nocivo per l’ordinato deflusso acque , ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000. Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Vento resistono con distinti controricorsi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. Le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia error in judicando su fatto decisivo, travisamento dei fatti, violazione del principio del contraddittorio, omessa pronuncia su taluni motivi di ricorso, circa la responsabilità del ricorrente nel crollo della sponda e Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - delle sottostanti opere di difesa idraulica e sul rilievo effettivo degli abusi. Deduce, in particolare, che il TSAP ha erroneamente affermato la responsabilità del proprietario dell’immobile soltanto perché aveva realizzato opere di difesa spondale abusive e preteso che potesse a lui imporsi la rimozione del materiale finito nel torrente nonché la ricostruzione del muro crollato, non avendo né la Regione Veneto, né il Comune di [OSCURATO:PERSONA], svolto alcuna istruttoria per accertare l’eziologia dei fatti, avuto riguardo ai compiti di spettanza dell’Autorità amministrativa circa il mantenimento delle condizioni di regolarità dei riparti e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde . Con il secondo motivo di ricorso, denuncia error in judicando , violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente. Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza del TSAP ha erroneamente ritenuto che la sola presenza di materiale litoide nell’alveo del fiume giustificasse l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sulla base di una valutazione tecnico –discrezionale da parte dell’Autorità amministrativa (il Sindaco) circa la pericolosità della permanenza in alveo del materiale, in ragione del rischio di deviazione o esondazione delle acque . Assume, ancora, che non vi era alcuna necessità di esercitare il potere in oggetto apprestando l’ordinamento altri rimedi tipici, secondo le ordinarie regole dell’autotutela, appartenendo il bene al demanio idrico e, comunque, essendo sfuggita al giudice la effettiva portata dell’ordine imposto al Rosi e conseguentemente la mancanza di proporzionalità della misura contingibile ed urgente adottata. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia error in judicando, illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, con valenza di ordine, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, impongono la rimozione degli abusi. Deduce, in particolare, il Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto immune da censura la sovrapposizione tra l’ordinanza contingibile e urgente e l’ordinanza ripristinatoria per non avere il TSAP considerato che il Comune non poteva imporre la demolizione di opere che la furia della natura aveva comunque eliminato, che il posizionamento dei gabbioni era stato effettuato in situazione di necessità e che il ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la ripa scoscesa, per evidente ragione fattuale , potrà avvenire solo una volta che saranno ripristinati l’alveo, le opere di protezione e il muro spondale sottostante (che non è certo il Sig. [OSCURATO:PERSONA] a dover eseguire, per quanto evidenziato in precedenza . Con il quarto motivo di ricorso, denuncia error in judicando, omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e su specifiche doglianze articolate dal [OSCURATO:PERSONA], travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto. Deduce, in particolare, il ricorrente che il Comune avrebbe dovuto svolgere un minimo di istruttoria per valutare l’eseguibilità e, quindi, l’esigibilità dell’ordine. Deduce, altresì, che il TSAP ha omesso di considerare che il Comune non poteva ordinare la rimozione del materiale litoide finito in alveo insieme ai gabbioni originariamente posizionati nella proprietà [OSCURATO:PERSONA] perché l’operazione avrebbe comportato l’occupazione di terreno altrui, in quanto il greto del torrente appartiene al demanio idrico della Regione Veneto per cui era a quest’ultima, tenuta peraltro alla manutenzione ordinaria, che doveva essere rivolto l’ordine di rimozione dei predetti materiali. Deduce, infine, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza adi rimozione del materiale litoide e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ha leso il diritto di partecipazione al procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990. Le censure sono inammissibili. Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - Sulla scorta della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite va ricordato il principio secondo cui la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], soggetta ratione temporis al d.lgs. n. 40 del 2006, è ricorribile in cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., per vizio di motivazione, soltanto qualora l'anomalia denunciata rilevi ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ove tale ultimo disposto sia anch'esso applicabile ratione temporis applicabile, attesa l’introdotta ridu zione del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ne discende che può ritersi ricompreso, nello spazio censorio dei motivi di ricorso per cassazione contro le decisioni in unico grado o in grado d'appello del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], il solo vizio di motivazione integrante violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), sotto i profili dell'inesistenza o della mera apparenza per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti , verifica che comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. Un., n. 67/2016; n. 8053/2014). La impugnata sentenza del TSAP, al di là dell’intitolazione de i motivi di ricorso, non è certo priva di motivazione avendo il giudicante chiaramente esposto le ragioni della ravvisata responsabilità del ricorrente ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 , essendo incorso il proprietario dell’immobile in fregio al torrente Laverda, sia nell’illecito edilizio, sia in quello idraulico per aver totalmente trasformato lo stato dei luoghi senza alcun Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - preventivo titolo né edilizio, né autorizzativo idraulico , avendo operato sine titulo, cioè illecitamente, creando opere spondali a suo dire per dare maggiore stabilità a detta scarpata - anzi in “continuità” con il precedente muro spondale assentito o, con altra prospettazione, perché astretto da necessità che lo avrebbe esentato da ogni rispetto della legge -, senza , però, aver predisposto un previo progetto innanzi alla Regione, qual Autorità idraulica unica competente a valutare l’efficacia e la liceità d’un siffatto intervento e ben lungi dall’averne cercato il consenso, né quello del Comune, ciascun ente per la propria parte . L’odierno ricorrente risulta aver realizzato dapprima il muro “sanato” nel 2009 e successivamente il muro di gabbioni imbullonati crollato nell’agosto 2020, a seguito dell’evento metereologico per cui è causa, opera priva di autorizzazione idraulica ex art. 96, lett. f), r.d. n 523 del 1904, paesaggistica ex d.P.R. n. 380 del 2001, oltre chedi titolo urbanistico. Discende, dunque, dalla rilevata plurioffensività dell’illecito attoreo , la legittimità della conseguente duplice misura irrogata, ripristinatoria e d’urgenza , avuto riguardo alle impugnate ordinanze n. 68/2020 (oggetto del gravame introduttivo) e n. 20/2021, proprio in considerazione del rapporto che lega i due provvedimenti, per effetto della loro incidenza su un’opera idraulica ed in quanto sorretti da presupposti tra loro non incompatibili ma semmai destinate a perseguire finalità distinte ma complementari. Non coglie nel segno, ad avviso di queste Sezioni Unite, il tentativo del ricorrente di propo rre l’esame della fattispecie , unicamente in chiave di responsabilità civilistica, sulla base delle sue regole, in quanto nella vicenda oggetto di causa vengono in rilievo , piuttosto, profili pubblicitistici, cui è legato il disposto ripristino della piena funzionalità del torrente Laverda. Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - Quanto alla prima ordinanza, avendo il Responsabile dell’Ufficio comunale provveduto ad accertare l’esistenza dell’abuso e, quindi, ingiunto al proprietario responsabile dello stesso la rimozione o demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino dello stato realizzata (artt. 31 e 32, d.P.R. n. 380 del 2019, T.U.E.). Quanto alla seconda, avendo il Sindaco provveduto legittimamente ad esercitare , ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. 267 del 2000, T.U.E.L.), in presenza di una situazione di TSAP, ovvero la necessità di provvedere con immediatezza ai fini della rapida liberazione dell’alveo da ogni indebito detrito, ontologicamente nocivo per l’ordinato deflusso delle acque, rilevando ai sensi dell’art. 54 il pericolo, ossia la prefigurazione non irrazionale o latamente improbabile d’un evidente rischio di deviazione e di esondazione delle acque, stante, rispetto al momento d’emanazione dell’ordinanza di convalida, l’imminenza della stagione invernale e del successivo disgelo, con conseguente aumento della portata del torrente Laverda . Il TSAP, nella specie, ha esposto le ragioni degli interventi disposti per eliminare la situazione di pericolo derivante anche dall’abuso edilizio addebitato alproprietario dell’immobile de quo e la decisione appare in linea con la giurisprudenza, anche Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - amministrativa, che a ha più volte precisato che l'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, ha determinato un allargamento delle ordinanze contingibili ed urgenti che possono essere emesse non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche e soprattutto al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ritenendo sinanco legittimo un intervento sindacale che ordini l'esecuzione di attività od opere che prevengano il degrado di un bene. Appare, dunque, palese come la seconda censura, pur essendo rubricata come violazione di legge, in relazione agli artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267 del 2000, prospetti contestualmente questioni di dirit to e questioni di fatto, denunciando oltre alla violazione delle norme indicate in rubrica anche un'erronea ricognizione, da parte del TSAP, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazion e di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa ed erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fa tto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24155/2017; Cass. n.7394/2010). Il mezzo scrutinato critica palesemente la valutazione di merito compiuta dal TSAP sulla base degli elementi documentali acquisiti agli atti di causa, avuto riguardo alla situazione fattuale considerata ai fini dell’esercizio dei poteri sindacali e per come rappresentata (v. pag. 5, controricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], pag. 15, controricorso Regione Veneto) dall’[OSCURATO:PERSONA] – Ufficio di Vicenza la quale trasmetteva al Comune la nota n. 477649 del 10/11/2020, riportata nell’ordinanza comunale, sui possibili gravi effetti derivanti dal sopra menzionato dissesto. Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 11 - Sicché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. Sez. Un., n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021), le censure si collocano nella prospettiva di sollecitare una rivalutazione dei fatti, in esito ad un’autonoma valutazione delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità (Cass. n. 91/2024; n. 15276/2021). Quanto alla quarta ed ultima censura l’omesso esame di elementi asseritamente decisivi denunciato dal ricorrente eccede manifestamente il circoscritto ambito devolutivo riservato d a l testo novellato dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. al sindacato di legittimità (Cass. n. 8053/2014). A ben vedere, neppure si configura il vizio dedotto sol che si consideri il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel quale il TSAP osserva che il ricorrente, già all’uopo ingiunto dal Comune a tal facere (dunque, lecito preciso e tutt’altro c he impossibile nell’oggetto), era ed è obbligato a munirsi del n. o. idraulico regionale per operare in alveo, al fine di ripristinarvi il naturale deflusso del corpo idrico, oltre che degli altri titoli , per cui il mezzo scrutinato finisce inevitabilmente per censurare nel merito le valutazioni compiute, al riguardo, dal giudicante. Noncoglie nel segno neppure la doglianza affer ente la dedotta violazione delle norme sul procedimento i n quanto non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando, come nel caso di ordinanzacontingibile ed urgente, il previo contraddittorio con l'interessato svuoterebbe quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto e comprometterebbe i valori fondamentali, quali quello della tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si aggraverebbe con il trascorrere del tempo. (Cass.n. 20680/2018). Ric. 2022 n. 18556 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 12 - L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco, infatti, presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, per fronteggiare le quali non si potrebbe far ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, né dal ricorrente può essere lamentata la brevità dello spazio temporale concesso (90 giorni, pag. 12, controricorso Regione Veneto) per l’esecuzione dell’intervento, dovendo rispondere le ordinanze contingibili e urgenti alle necessità del caso concreto la cui valutazione è rimessa alla amministrazione. Dalle argomentazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. Sez.Un., n. 23535/2019). P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibil e il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida,per ognuna, in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200 ,00 per esborsi , oltre rimborso spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 18843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris