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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 41482/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 27062-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta -delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ebbero ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Lecco, [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare d compera vendita immobiliare stipulato il 19.6.2007, poiché il terreno oggetto dell'affare, avente finalità edificatoria, era divenuto, nelle more, inedificabile.

Resisteva il Carrara, contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la pronunzia di sentenza ex art 2932 cod. civ. e provvedeva a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fini di manleva in caso di accoglimento della domanda attorea.

Costituitisi i chiamati, che contestavano la domanda contro di loro esposta dal Carrara, il Tribunale lecchese, istruita la causa, emetteva sentenza di accoglimento della domanda attorea e di rigetto delle pretese di manleva verso i chiamati. [OSCURATO:PERSONA] gravò la decisione avanti la Corte d'Appello di Milano che, resistendo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] - rimasero contumaci il Palezzato ed il [OSCURATO:PERSONA] - rigettò l'impugnazione procedendo solo a correzione della prima sentenza, emendandola da errore materiale, poiché la comune volontà delle parti era di vendere un terreno edificabile e la procrastinazione della confezione del definitivo fu sempre concordata tra le parti, sicché l'apposizione del vincolo non era addebitabile a ritardi colposi di alcuno. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, esclusivamente nei riguardi degli originari attori. [OSCURATO:PERSONA] e.la [OSCURATO:SOCIETA] - già [OSCURATO:SOCIETA] -, ritualmente evocati, resistono con controricorso.

Con atto datato 9.6.2021 depositato in Cancelleria e ritualmente notificato alla controparte costituita, il difensore del Carrara, ritualmente abilitato dalla procura ricevuta, ha proposto rinuncia all'impugnazione mossa e detta rinuncia risulta ritualmente accettata dai soggetti resistenti, a spese compensate.

Ragioni della decisione Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art 390 cod. proc. civ. all'impugnazione proposta.

L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti costituiti, ex art 391 cod. proc. civ., comporta che nulla s'ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M. Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27062-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta -delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ebbero ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Lecco, [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare d compera vendita immobiliare stipulato il 19.6.2007, poiché il terreno oggetto dell'affare, avente finalità edificatoria, era divenuto, nelle more, inedificabile. Resisteva il Carrara, contestando la domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la pronunzia di sentenza ex art 2932 cod. civ. e provvedeva a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fini di manleva in caso di accoglimento della domanda attorea. Costituitisi i chiamati, che contestavano la domanda contro di loro esposta dal Carrara, il Tribunale lecchese, istruita la causa, emetteva sentenza di accoglimento della domanda attorea e di rigetto delle pretese di manleva verso i chiamati. [OSCURATO:PERSONA] gravò la decisione avanti la Corte d'Appello di Milano che, resistendo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] - rimasero contumaci il Palezzato ed il [OSCURATO:PERSONA] - rigettò l'impugnazione procedendo solo a correzione della prima sentenza, emendandola da errore materiale, poiché la comune volontà delle parti era di vendere un terreno edificabile e la procrastinazione della confezione del definitivo fu sempre concordata tra le parti, sicché l'apposizione del vincolo non era addebitabile a ritardi colposi di alcuno. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, esclusivamente nei riguardi degli originari attori. [OSCURATO:PERSONA] e.la [OSCURATO:SOCIETA] - già [OSCURATO:SOCIETA] -, ritualmente evocati, resistono con controricorso. Con atto datato 9.6.2021 depositato in Cancelleria e ritualmente notificato alla controparte costituita, il difensore del Carrara, ritualmente abilitato dalla procura ricevuta, ha proposto rinuncia all'impugnazione mossa e detta rinuncia risulta ritualmente accettata dai soggetti resistenti, a spese compensate. Ragioni della decisione Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art 390 cod. proc. civ. all'impugnazione proposta. L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti costituiti, ex art 391 cod. proc. civ., comporta che nulla s'ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio
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