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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23736/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7900-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 5099/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 07900 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg. 7900/2020 Agenzia delle Entrate c/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9 (della quota pari al 90% delle imposte versate dal contribuente, per Irpef da lavoro dipendente, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici in Sicilia del dicembre 1990), con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

La CTR riteneva dovuto il chiesto rimborso, preso atto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge posto che il contribuente, non svolgente attività d'impresa, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma, e risultando provato l'ammontare dell'importo richiesto (peraltro non contestato); respinge la tesi dell'Agenzia secondo cui il rimborso spetterebbe solo al datore di lavoro.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Col primo motivo l'Agenzia deduce, in relazione a l'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18,19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per non aver, la CTR, dichiarato la nullità del ricorso introduttivo stante la mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto.

2. La doglianza è inammissibile.

In primo luogo, il motivo è nuovo, non risultando che la questione sia stata posta nei gradi di merito; è inoltre inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, così impedendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (Cass. n. 7771/22).

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge di 3 agosto 2017, n. 123 nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la natura retroattiva deill'art.16 octies d.l.n.91/2017, anche alle istanze di rimborso per le quali sia ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento.

4. La censura è infondata.

5. L'art. 1, comma 665, della legge. n. 190 del 2014, prevede in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 il diritto al rimborso delle imposte versate in misura maggiore del 10°/0 del dovuto.

Successivamente, l'ari 16- octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 91 del 2017, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, ha introdotto, tra le altre modifiche, la seguente disposizione: "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi".

6. Nel caso di specie, la CTR si è correttamente attenuta ai principi di diritto già affermati da questa Corte, in tema di applicazione dello ius superveniens ai processi in corso.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, introdotti dalla norma in esame, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio, in cui non si discute della fase esecutiva; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, cori legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 8122/2021;Cass. n. 9785/2018; Cass. 4570/2020).

7. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017).

Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. n. 40322 del 2021 e Cass n. 7771/2022).

8. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l'intimato svolto difese.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato„ non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM L 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7900-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 5099/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07900 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg. 7900/2020 Agenzia delle Entrate c/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9 (della quota pari al 90% delle imposte versate dal contribuente, per Irpef da lavoro dipendente, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici in Sicilia del dicembre 1990), con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. La CTR riteneva dovuto il chiesto rimborso, preso atto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge posto che il contribuente, non svolgente attività d'impresa, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma, e risultando provato l'ammontare dell'importo richiesto (peraltro non contestato); respinge la tesi dell'Agenzia secondo cui il rimborso spetterebbe solo al datore di lavoro. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. Col primo motivo l'Agenzia deduce, in relazione a l'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18,19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per non aver, la CTR, dichiarato la nullità del ricorso introduttivo stante la mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto. 2. La doglianza è inammissibile. In primo luogo, il motivo è nuovo, non risultando che la questione sia stata posta nei gradi di merito; è inoltre inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, così impedendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (Cass. n. 7771/22). 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge di 3 agosto 2017, n. 123 nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la natura retroattiva deill'art.16 octies d.l.n.91/2017, anche alle istanze di rimborso per le quali sia ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento. 4. La censura è infondata. 5. L'art. 1, comma 665, della legge. n. 190 del 2014, prevede in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 il diritto al rimborso delle imposte versate in misura maggiore del 10°/0 del dovuto. Successivamente, l'ari 16- octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 91 del 2017, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, ha introdotto, tra le altre modifiche, la seguente disposizione: "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi". 6. Nel caso di specie, la CTR si è correttamente attenuta ai principi di diritto già affermati da questa Corte, in tema di applicazione dello ius superveniens ai processi in corso. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, introdotti dalla norma in esame, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio, in cui non si discute della fase esecutiva; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, cori legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 8122/2021;Cass. n. 9785/2018; Cass. 4570/2020). 7. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. n. 40322 del 2021 e Cass n. 7771/2022). 8. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l'intimato svolto difese. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato„ non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM L 3
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