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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34190/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; l LVisti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che le conformi sentenze di merito, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, hanno analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza dell'imputato alla portata precettiva della norma penale; i giudici di merito hanno, in particolare, messo in evidenza che l'imputato ha già riportato condanne per il medesimo reato oggetto del presente procedimento (inosservanza dell'ordine di espulsione di cui all'art. 235 cod. pen.) e la brevità del lasso di tempo che ha caratterizzato le condotte devianti rispetto all'esecuzione dell'ordine di allontanamento; in termini congrui e pertinenti rispetto al tema della recidiva la sentenza impugnata ha, altresì, messo in evidenza, ulteriormente, anche le modalità con le quali è avvenuto l'arresto dell'imputato indicative di una volontà manifesta di non attenersi alle regole della convivenza civile e di perseverare nelle condotte illecite; di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente — che fanno leva sulla mancata effettiva valutazione dei precedenti penali in funzione del formulato giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato — la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di maggiore pericolosità sociale meritevole dell'applicazione della contestata aggravante; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.MrDEPOSIT [OSCURATO:PERSONA] - Sezione V; .23 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] trini 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; l LVisti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che le conformi sentenze di merito, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, hanno analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza dell'imputato alla portata precettiva della norma penale; i giudici di merito hanno, in particolare, messo in evidenza che l'imputato ha già riportato condanne per il medesimo reato oggetto del presente procedimento (inosservanza dell'ordine di espulsione di cui all'art. 235 cod. pen.) e la brevità del lasso di tempo che ha caratterizzato le condotte devianti rispetto all'esecuzione dell'ordine di allontanamento; in termini congrui e pertinenti rispetto al tema della recidiva la sentenza impugnata ha, altresì, messo in evidenza, ulteriormente, anche le modalità con le quali è avvenuto l'arresto dell'imputato indicative di una volontà manifesta di non attenersi alle regole della convivenza civile e di perseverare nelle condotte illecite; di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente — che fanno leva sulla mancata effettiva valutazione dei precedenti penali in funzione del formulato giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato — la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di maggiore pericolosità sociale meritevole dell'applicazione della contestata aggravante; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.MrDEPOSIT [OSCURATO:PERSONA] - Sezione V; .23 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] trini 3
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