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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2022

Cassazione n. 27353/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 16 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) n. 251/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio 2018, irrevocabile il 5 novembre 2019, di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2015; 2) n. 237/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2018, irrevocabile luglio 2021, di condanna alla pena di dieci anni e un mese di reclusione e 12.000 euro di multa per i reati di seguito indicati: ;9 artt. 110, 629, commi 1 e 2, 628, comma terzo, n. 1 e n. 3b , cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2014; artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967, art. 61, n. 2 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2016; artt. 110, 635, commi primo, secondo, comma secondo, n. 1, 61, n. 2 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2017; art. 697 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017; artt. 110 cod. pen., 23, comma terzo, legge n. 110 del 1975, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017; artt. 110, 81, comma secondo, 648 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017; artt. 110, 697 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017.

Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza evidenziando, in primo luogo, l'eterogeneità delle condotte giudicate con le due sentenze indicate.

La prima ha avuto ad oggetto il reato di furto commesso, in concorso con altri soggetti, su un veicolo parcheggiato sulla pubblica via.

La seconda, invece, altre condotte, fra cui alcune di natura estorsiva poste in essere in danno di un imprenditore e reati aventi diversa oggettività giuridica (anche perché relative, fra l'altro, alla detenzione e al porto di armi da fuoco).

Sono stati, pertanto, segnalati, quali elementi a sostegno del rigetto dell'istanza, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, il lasso temporale in cui sono stati consumati i delitti, il carattere episodico della condotta di furto che non è stata caratterizzata dall'aggravante di cui all'art.416bis. 1 cod. pen., laddove le condotte della seconda sentenza sarebbero state connotate dalla finalità di agevolare cosche di `ndrangheta, la diversità dei territori in cui sono state commesse le azioni delittuose.

Non è stato ritenuto decisivo il richiamo operato nel corso dell'udienza del 12 luglio 2022 al provvedimento di riconoscimento della continuazione emesso nei confronti del germano del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], siccome fondato su presupposti ritenuti, invece, non esistenti nella fattispecie in esame.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili della sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà.

Nel ripercorrere l'iter del procedimento ha evidenziato, in primo luogo, come i reati effettivamente ascritti a Musarella siano stati diversi da quelli indicati dal giudice nell'ordinanza impugnata: il ricorrente è stato assolto dal reato di danneggiamento e da quello di lesioni, mentre la contestazione in materia di armi riguardava altro soggetto, in concorso con terza persona, ma non il ricorrente.

Con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto, il ricorrente ha evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, il reato di cui alla prima sentenza di condanna sia un reato contro il patrimonio, così come alcuni di quelli di cui alla seconda sentenza.

Ne deriva l'illogicità della considerazione secondo cui i reati per i quali Musarella ha riportato condanna hanno tutti oggettività giuridica diversa.

Peraltro, la seconda sentenza ha riconosciuto il vincolo della continuazione interna e non si spiega per quale ragione un ulteriore reato contro il patrimonio debba essere escluso dalla, già operata, unificazione.

Il vizio di motivazione appare ancora più evidente se si considera che non vi è alcuna incompatibilità sotto il profilo temporale essendo stato commesso il reato di cui alla prima sentenza nell'arco di tempo in cui sono state commesse le condotte di cui alla seconda.

E' stato altresì evidenziato come il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. sia avvenuto solo con riferimento all'estorsione di cui al capo A) della seconda sentenza il che impedisce di ritenere che tutte le condotte per le quali Musarella ha riportato la condanna con la predetta sentenza siano state aggravate dalla citata circostanza ritenuta fra gli elementi decisivi per rigettare l'originaria istanza.

Infine, anche la considerazione relativa al territorio di commissione delle condotte delittuose è stata ritenuta errata in quanto Musarella ha commesso tutti /;i reati nel medesimo territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 1 Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La motivazione del provvedimento impugnato presenta, in effetti, le criticità motivazionali segnalate in ricorso.

In primo luogo si rileva che il giudice dell'esecuzione ha valorizzato, allo scopo di pervenire al rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, elementi suscettibili di una lettura evidentemente non univoca nel senso fatto proprio dal Tribunale.

Invero, contraddittoria e manifestamente illogica appare la motivazione laddove ha valorizzato a diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, laddove i reati di cui alla prima sentenza sono contro il patrimonio, così come una parte di quelli di cui alla seconda sentenza, tra loro unificati in continuazione.

Il lasso temporale, pure ritenuto deporre contro il riconoscimento della continuazione, è elemento che è stato oggetto di motivazione contraddittoria atteso che i reati di cui alla prima sentenza sono stati commessi nel periodo compreso tra la prima e l'ultima delle violazioni di cui alla seconda sentenza.

Solo uno dei reati di cui alla seconda decisione è risultato aggravato dalla finalità mafiosa, per cui tale elemento non è suscettibile di essere interpretato necessariamente in senso sfavorevole alla tesi del condannato.

Ancora, il territorio in cui sono stati commessi tutti i reati è quello di [OSCURATO:PERSONA], sicché anche la valorizzazione di tale dato in senso sfavorevole alla tesi del ricorrente da parte del giudice dell'esecuzione integra una motivazione contraddittoria rispetto alle emergenze obiettive degli elementi oggetto di valutazione.

A maggior ragione emergono i vizi motivazionali se si considera che il Tribunale ha segnalato come il provvedimento favorevole emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], germano del ricorrente, si sia fondato su dati obiettivi riferiti al tempo e al luogo di commissione dei reati suscettibili, astrattamente, di identica valutazione anche nel presente giudizio.

3. Da ciò discende che, in coerenza con quanto richiesto anche dal Procuratore generale, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudie per le indagini preliminari di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché - in diversa persona fisica come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - rivaluti l'istanza del ricorrente, in piena libertà di giudizio, ma con motivazione immune da omissioni e profili di illogicità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 16 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) n. 251/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio 2018, irrevocabile il 5 novembre 2019, di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2015; 2) n. 237/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2018, irrevocabile luglio 2021, di condanna alla pena di dieci anni e un mese di reclusione e 12.000 euro di multa per i reati di seguito indicati: ;9 artt. 110, 629, commi 1 e 2, 628, comma terzo, n. 1 e n. 3b , cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2014; artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967, art. 61, n. 2 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2016; artt. 110, 635, commi primo, secondo, comma secondo, n. 1, 61, n. 2 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2017; art. 697 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017; artt. 110 cod. pen., 23, comma terzo, legge n. 110 del 1975, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017; artt. 110, 81, comma secondo, 648 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017; artt. 110, 697 cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2017. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza evidenziando, in primo luogo, l'eterogeneità delle condotte giudicate con le due sentenze indicate. La prima ha avuto ad oggetto il reato di furto commesso, in concorso con altri soggetti, su un veicolo parcheggiato sulla pubblica via. La seconda, invece, altre condotte, fra cui alcune di natura estorsiva poste in essere in danno di un imprenditore e reati aventi diversa oggettività giuridica (anche perché relative, fra l'altro, alla detenzione e al porto di armi da fuoco). Sono stati, pertanto, segnalati, quali elementi a sostegno del rigetto dell'istanza, la diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, il lasso temporale in cui sono stati consumati i delitti, il carattere episodico della condotta di furto che non è stata caratterizzata dall'aggravante di cui all'art.416bis. 1 cod. pen., laddove le condotte della seconda sentenza sarebbero state connotate dalla finalità di agevolare cosche di `ndrangheta, la diversità dei territori in cui sono state commesse le azioni delittuose. Non è stato ritenuto decisivo il richiamo operato nel corso dell'udienza del 12 luglio 2022 al provvedimento di riconoscimento della continuazione emesso nei confronti del germano del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], siccome fondato su presupposti ritenuti, invece, non esistenti nella fattispecie in esame. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili della sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà. Nel ripercorrere l'iter del procedimento ha evidenziato, in primo luogo, come i reati effettivamente ascritti a Musarella siano stati diversi da quelli indicati dal giudice nell'ordinanza impugnata: il ricorrente è stato assolto dal reato di danneggiamento e da quello di lesioni, mentre la contestazione in materia di armi riguardava altro soggetto, in concorso con terza persona, ma non il ricorrente. Con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto, il ricorrente ha evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, il reato di cui alla prima sentenza di condanna sia un reato contro il patrimonio, così come alcuni di quelli di cui alla seconda sentenza. Ne deriva l'illogicità della considerazione secondo cui i reati per i quali Musarella ha riportato condanna hanno tutti oggettività giuridica diversa. Peraltro, la seconda sentenza ha riconosciuto il vincolo della continuazione interna e non si spiega per quale ragione un ulteriore reato contro il patrimonio debba essere escluso dalla, già operata, unificazione. Il vizio di motivazione appare ancora più evidente se si considera che non vi è alcuna incompatibilità sotto il profilo temporale essendo stato commesso il reato di cui alla prima sentenza nell'arco di tempo in cui sono state commesse le condotte di cui alla seconda. E' stato altresì evidenziato come il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. sia avvenuto solo con riferimento all'estorsione di cui al capo A) della seconda sentenza il che impedisce di ritenere che tutte le condotte per le quali Musarella ha riportato la condanna con la predetta sentenza siano state aggravate dalla citata circostanza ritenuta fra gli elementi decisivi per rigettare l'originaria istanza. Infine, anche la considerazione relativa al territorio di commissione delle condotte delittuose è stata ritenuta errata in quanto Musarella ha commesso tutti /;i reati nel medesimo territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 1 Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La motivazione del provvedimento impugnato presenta, in effetti, le criticità motivazionali segnalate in ricorso. In primo luogo si rileva che il giudice dell'esecuzione ha valorizzato, allo scopo di pervenire al rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, elementi suscettibili di una lettura evidentemente non univoca nel senso fatto proprio dal Tribunale. Invero, contraddittoria e manifestamente illogica appare la motivazione laddove ha valorizzato a diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, laddove i reati di cui alla prima sentenza sono contro il patrimonio, così come una parte di quelli di cui alla seconda sentenza, tra loro unificati in continuazione. Il lasso temporale, pure ritenuto deporre contro il riconoscimento della continuazione, è elemento che è stato oggetto di motivazione contraddittoria atteso che i reati di cui alla prima sentenza sono stati commessi nel periodo compreso tra la prima e l'ultima delle violazioni di cui alla seconda sentenza. Solo uno dei reati di cui alla seconda decisione è risultato aggravato dalla finalità mafiosa, per cui tale elemento non è suscettibile di essere interpretato necessariamente in senso sfavorevole alla tesi del condannato. Ancora, il territorio in cui sono stati commessi tutti i reati è quello di [OSCURATO:PERSONA], sicché anche la valorizzazione di tale dato in senso sfavorevole alla tesi del ricorrente da parte del giudice dell'esecuzione integra una motivazione contraddittoria rispetto alle emergenze obiettive degli elementi oggetto di valutazione. A maggior ragione emergono i vizi motivazionali se si considera che il Tribunale ha segnalato come il provvedimento favorevole emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], germano del ricorrente, si sia fondato su dati obiettivi riferiti al tempo e al luogo di commissione dei reati suscettibili, astrattamente, di identica valutazione anche nel presente giudizio. 3. Da ciò discende che, in coerenza con quanto richiesto anche dal Procuratore generale, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudie per le indagini preliminari di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché - in diversa persona fisica come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - rivaluti l'istanza del ricorrente, in piena libertà di giudizio, ma con motivazione immune da omissioni e profili di illogicità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna
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