CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 16314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.694 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso cui è domiciliata, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.80/2020 depositat a il 4 marzo 2020 del la Corte di appello di Trieste. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal Sez. I–RG 694/2021 camera di consiglio 28.4.2023 consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo nella qualità di possessore di uno dei macchinaricommercializzati dall’altra convenuta) lamentando la contraffazione di un brevetto per invenzione n ella propria titolarità : brevetto relativo a un « dispositivo trinciastocchi con ruota libera » . L’attrice ha domandato le misure dell’inibitoria e del ritiro dal commercio, oltre che la condanna di controparte al risarcimento dei danni.I convenuti si sono costituiti in giudizio . La società [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto, in via riconvenzionale, domanda diretta all’accertamento della nullità del brevettodell’attrice. Il T ribunale di Udine ha accolto le domande proposte in via principale e rigettato la domanda riconvenzionale. 2. ― L a sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di appello di Trieste, la qualeha ridotto l’entità del risarcimento spettante alla società attrice. 3. ― La pronuncia della Corte friulana è stata poi cassata , in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA],con ordinanzadi questa Corte n. 13283 del 28 maggio 2018 . 4. ― In sede di ri n vio la Corte di Trieste ha definito il giudizio di merito col rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e la declaratoria di nullità del brevetto di cui era stata lamentata la contraffazione, limitatamente alle rivendicazioni 1, 6, 7 e 8 ; ha poi compensato le spese dell’intero giudizio. 5. ― Vi è ricorso principale, su due motivi, di F.lli Cresson i . A tale impugnazione resiste, con controricorso , Dom in oni , la quale ha proposto un ricorso incidentale articolato in un unico motivo.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 694/2021 camera di consiglio 28.4.2023 1.― I l primo motivo del ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p .c., 121 c.p.i. e 2697 c.c.. Si assume che la decisione impugnata contravvenga al principio giuridico per cui in materia brevettualela dimostrazione delle anteriorità deve essere rigorosamente fornita attraverso documentazione suscettibile di verifica tecnica.Si rileva che la prova per cui la macchina, oggetto di accertamento da parte del c.t.u., fosse dotata dei dispositivi cui si riferiscono le rivendicazioni del brevetto impugnato si baserebbesu di un’unica testimonianza, resa da persona interessata all’esito della lite, e che tale deposizione sarebbe in contrasto con un documento, ossia col manuale tecnico dellamacchina attraverso cui si sarebbe attuata la predivulgazione. Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata si fonda sull’assenza di altezza inventiva del trovato, stante l’esistenza di un dispositivo ― macchina « dotata delle ruote libere indipendenti per ciascun gruppo trinciastocchi»― che risultava commercializzato nel 1994, prima del deposito della domanda di brevetto dell’odierna ricorrente.La Corte di merito ha valorizzato, in particolare,la deposizione di un testimone , il quale ha riferito di aver acquistato il macchinario con le indicate caratter istiche in epo ca (seconda metà del 1994) sostanzialmente compatibile con quell a risultante dalla documentazione contabile acquisita al giudizio ; il Giudice distrettualeha menziona to , a quest’ultimo proposito, la fattura che attesta la fornitura di 29 esemplari di dispositivi «a ruota libera»e la fattura di vendita del modellosu cui è caduta la deposizione , dando atto dei riscontri acquisiti, a mezzo di consulenza contabile, quanto alla «conformità all’originale» dei documenti in questione (evidentemente prodotti in copia). Non è dedotto che sia stata tempestivamente eccepita l’incapacità a deporre del testimone, onde la questione non può essere certamente proposta in questa sede(cfr., da ultimo, [OSCURATO:PERSONA]. U. 6 aprile 2023, n. Sez. I–RG 694/2021 camera di consiglio 28.4.2023 9456, secondo cui l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi eccezione di nullità della prova , ove il mezzo sia ammesso ed assunto). Dopodiché, è sufficiente ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).D’altro canto, è errato ritenere che la Corte di merito si siadisinteressata del documento indicato dalla ricorrente (il manuale tecnico della macchina acquistata dal testimone): nella sentenza impugnata (pag. 10) è precisato, piuttosto, che il consulente tecnico aveva «eliminato ogni dubbio» sulla questione relativa al libretto di istruzioni. In conclusione, il mezzo, oltre a dirigersiverso una non consentita revisione del giudizio di fatto, si mostra non aderente alla decisione impugnata. 2. ― Il secondo motivo del ricorso principale oppone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia dato rilievoalla circostanza per cui il manuale d’uso e manutenzione del macchinario denominato «Fantini»risultava privo di alcuna indicazione circa lapresenza di un gruppo «trinciastocchi» per macchine agricole di Sez. I–RG 694/2021 camera di consiglio 28.4.2023 raccolta con almeno una ruota libera lungo la catena cinematica. Si lamenta, inoltre, il travisamento della consulenza tecnica, dal momento che la valutazione oggetto di causa era espressamente condizionata al confronto tra i documenti acquisiti al giudizio e le dichiarazioni del testimone escusso. Anche tale motivo è inammissibile. Come si è detto, il tema relativo al libretto di istruzioni è stato esaminato dalla Corte di appello, onde sul punto la sentenza non può dirsi viziata per l’omesso esame di fatto decisivo. Oltretutto , il passaggio dell’elaborato in cui il c.t.u. avrebbe espresso alcune perplessità a fronte del fatto che il manuale non avrebbe riportato «alcuna indicazione almeno in riferimento alla possibilità di montare trinciastocchi provvisti di azionamento a ruota libera» non può assumere rilievo ai fini della cassazione della sentenza, in quanto veicola un giudizio valutativo, espresso in termini di dubbio, dell’esperto:all’opposto, la fattispecie di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. esige che si faccia questione della mancata considerazione non già di un apprezzamento, madi un fatto storico che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Quanto alla seconda doglianza, anch’essa non ha attinenza al denunciatovizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. Oltretutto la censura è priva di concludenza: se, infatti il consulente aveva subordinato le proprie conclusioni (quanto all’esistenza dell’anteriorità invalidante) all’esistenza nel 1994 di una macchina «completa di vari gruppi trinciastocchi a ruota libera indipendente» (cosìil ricorso, a pag. 16) , è incontestabile che tale condizione ricorresse in concreto, visto che la Corte di meritone ha accertato l’esistenza attraverso l’escussione del testimone. 3. ― L’unico motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, Sez. I–RG 694/2021 camera di consiglio 28.4.2023 6 c.p.c.. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha provveduto alla compensazione delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio sulla base della considerazionesecondo cui la statuizione sarebbe stata giustificata dalla «obiettiva incertezza sugli elementi costitutivi del brevetto, ora riconosciuti solo a seguito di sentenza di cassazione». Il motivo è infondato. Il presente giudizio, come ricordato dalla ricorrente incidentale, ha avuto inizio nel 2001: onde allo stesso va applicatol’art. 92 c.p.c. nella versione all’epoca esistente (quell a secondo cui il giudice può compensare le spese se vi è soccombenza reciproca o «concorrono altri giusti motivi»). Infatti, il procedimento che si svolge a seguito di cassazione con rinvio rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicché, ove intenda compensare le spese processuali, il giudice ad quemdeve applicare la disciplina vigente alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non di quello in riassunzione (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1301; cfr. pure Cass.11 novembre 2019, n. 29125). Ebbene , la statuizione adottata, che ha dato conto della ragione che giustificava la compensazione ― ragione individuata, nella sostanza, nell’originaria controvertibilità quanto alla novità e altezza inventiva del brevetto ― integra la fattispecie dei richiamati « giusti motivi » . N é è a parlarsi di vizio motivazionale, posto che, come appena osservato, il provvedimento ha spiegato il perché dell’attuata compensazione. Posto , poi, che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all'accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altrigiusti motivi Sez. I–RG 694/2021 camera di consiglio 28.4.2023 (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421). 4. ― In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale viene respinto. 5. ― Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi, stante la reciproca soccombenzadelle parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrrente incidentale, dell’ulteriore importo a tit