CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 30248/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in data 8 marzo 2023 dal Tribunale di quella stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 7, comma 1, L. 386/1990, rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Satriano il 1 marzo 2019); - che il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al tenore della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.» (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497); «In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131- bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo» (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Rv. 284617), la sentenza impugnata non esibisce alcun profilo di illegittimità, laddove ha negato l'applicazione dell'istituto invocato evidenziando come l'importo non trascurabile, pari ad Euro 1.100,00, indicato nell'assegno emesso in violazione del divieto, precludesse una valutazione di scarsa offensività del fatto complessivamente considerato (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 175 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813): ragioni che sono state congruamente spiegate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), laddove ha dato conto, con argomentazione espressiva di un ragionamento non arbitrario, di come le ragioni della risocializzazione dell'imputato dovessero considerarsi soccombenti o, comunque, subvalenti rispetto all'interesse della generalità dei consociati a conoscere del tipo di reato da lui commesso, suscettibile di mettere in pericolo la lealtà e la sicurezza dei rapporti economici con lui intrattenuti da terzi;- rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme