CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30560/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];164/RG. 43827 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di calunnia; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, letta la memoria difensiva; ritenuto il comune ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In ordine al motivo relativo alla mancata acquisizione di documentazione ritenuta rilevante dalla difesa, la sentenza impugnata alle pagine 3 e 4 ha fornito adeguata e non manifestamente illogica motivazione in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen., attesa l'estraneità della stessa per ragioni anche temporali rispetto all'asta oggetto dell'imputazione. Con riguardo alla sussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo di entrambi i ricorrenti, a prescindere dall'avvenuta archiviazione o meno delle denunce, la motivazione delle conformi pronunce dei giudici di merito non è manifestamente illogica, ma il ricorso ne richiede una lettura alternativa, soprattutto rispetto alle dichiarazioni degli imputati, non consentita in questa sede. La sentenza impugnata ha esaminato tutta la documentazione, unitamente alle prove dichiarative, operando una valutazione complessiva - che valorizza la tempistica della denuncia - e specifica alle pagg. 4-5 delle condotte accertate e non contestate (la presentazione di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dello studio notarile l'ultimo giorno utile per le offerte e in Tribunale il giorno dell'asta, la mancata indicazione all'avvocato del nome del farmacista nel cui interesse gli estorsori lo avevano minacciato, la presentazione della denuncia a distanza di un anno dai fatti, ecc.) ritenute incompatibili, per ragioni di logica, con l'essere stati gli imputati vittime di estorsione da parte di non meglio precisate dieci persone - rimaste non individuate per assenza di elementi forniti dagli imputati - e tali da dimostrare la volontà di denunciare soggetti di cui si conosceva l'innocenza al fine di vendicarsi dell'avere acquistato all'asta beni di famiglia, paralizzare il trasferimento dell'immobile staggito (durata ben tre anni) e attivare le procedure di ristoro previste per le vittime di estorsione (pag.5). Anche la censura relativa all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA], pur sotto il solo profilo intenzionale, alla condotta posta in essere dal padre, è manifestamente infondata atteso che questa non solo avesse aderito alle denunce sporte dal padre, ma fosse legale rappresentante della società che aveva avanzato la richiesta per ottenere il ristoro compensativo per le vittime di estorsione (pag. 5).Si tratta di una motivazione priva di manifeste illogicità, adottata peraltro da una doppia conforme, così da rendere il comune ricorso inammisibile perché orientato soltanto ad una lettura alternativa delle prove acquisite, ritenuta più plausibile rispetto alla propria posizione, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M