CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 3 della sentenza impugnata, in cui, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono stati presi in considerazione non solo i precedenti penali coevi alla commissione del fatto sub iudice, ma anche quelli posti in essere in tempi recenti, in cui l'imputato è stato condannato per ben sette volte per il reato della medesima indole di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIN (i —,i Arao26 i10 2