CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 agosto 1939
Cassazione n. 17117/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TIVOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1939 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 4.10.2023 dal GIP del Tribunale di Tivoli, con la quale non è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen., in relazione all'omicidio stradale aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per l'apodittica motivazione del provvedimento impugnato, con cui il giudice si è limitato a rilevare che, trattandosi di arresto facoltativo, la misura precautelare non era giustificata dalla gravità del fatto, né dalla pericolosità del soggetto, senza ulteriormente argomentare in proposito e senza valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza ex ante. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il difensore dell'arrestato ha depositato memoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 - 01) In sostanza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, Rv. 265885 - 01). È evidente che tale verifica presuppone che il giudice, nel suo provvedimento, dia adeguata motivazione delle ragioni per cui abbia ritenuto di condividere o meno le valutazioni poste a sostegno dell'arresto da parte della polizia giudiziaria, con riguardo a tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della delibazione di legittimità della disposta misura precautelare. 3. Ebbene, sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata è palesemente erronea e apodittica, non risultando specificate le ragioni per cui l'arresto non sarebbe stato giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità dell'indagato. In realtà, il giudicante si dilunga sulla valutazione di gravità indiziaria del reato, chiaramente confondendo la verifica dei presupposti del fumus del reato, avuto riguardo alla verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto, con la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, attinenti al merito dell'accusa, sia sotto il profilo della eventuale emissione di una misura cautelare, sia nella prospettiva del giudizio di cognizione. Invero, in tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (cfr. Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 - 01). D'altro canto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, però, va condotto con l'oggetto e gli standard propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori (cfr. Sez. 6, n. 700 del 03/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257851 - 01). 4. Nel caso in disamina, invece, il giudicante dimostra di svolgere una valutazione di merito ex post della situazione indiziaria, non ponendosi, invece, come avrebbe dovuto, nell'ottica della situazione valutata ex ante dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, in cui veniva evidenziato che l'indagato, dopo il sinistro mortale, si era allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso, da ciò ragionevolmente desumendo la gravità del fatto. In definitiva, nel caso di specie il giudice di merito ha affidato la motivazione in ordine alla non convalida dell'arresto ad un apprezzamento indiziario di merito che non ha tenuto conto delle contrapposte ragioni che erano state offerte in maniera specifica dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, in alcun modo considerate né confutate dal giudice secondo il principio di ragionevolezza indicato. 5. E' dunque viziato in diritto il giudizio del Tribunale; pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Rv. 266868-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa convalida dell'arresto perché quest'ultimo è stato legittimamente eseguito.