CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 38776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, il 22.2.2023, ha rigettato, perché non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] presentata ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n, 5795 del 12.12,2018, divenuta irrevocabile in mancanza di appello da parte dell'imputato, emessa all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Bologna, con la quale era stato condannato. 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del proprio difensore dì fiducia, articolando due motivi coi quali deduce violazione degli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla corretta applicazione delle indicate disposizioni normative. Il ricorrente, preliminarmente, procede ad una ricognizione del quadro normativo e interpretativo della disposizione di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. evidenziando come nel caso di specie errata sia stata l'impostazione seguita invece dalla corte di appello che ha in buona sostanza, per un verso, ritenuto sufficiente ai fini della dichiarazione di assenza la notificazione del decreto di citazione a giudizio intervenuta a mezzo del servizio postale, presso, peraltro, un luogo non corrispondente alla residenza dell'imputato, e perfezionatasi con la compiuta giacenza senza ritiro dell'atto e, per altro verso, affermato che l'imputato aveva di fatto rinunciato ad assistere al giudizio ovvero si fosse sottratto volontariamente ad esso; tutto ciò per di più a fronte della mera presenza di un difensore di ufficio col quale non si era mai instaurato alcun rapporto coi prevenuto. Alla stregua di tali circostanze il ricorrente conclude che si sarebbe dovuto invece ritenere che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo. 3.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il ragionamento della Corte di appello, pur essendo correttamente partito dalla giurisprudenza di questa Corte che afferma - oramai anche a Sezioni Unite cf. tra tutte, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020), Rv. 279420 - 01, nonché Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264 - 01 che in motivazione ha precisato che al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo - che la mera regolarità formale della notificazione non a mani dell'interessato non equivale a conoscenza dell'atto notificato e ciò vieppiù quando - come nel caso di specie - la notificazione si sia perfezionata per mera compiuta giacenza senza che l'atto risulti ritirato, è poi giunta alla conclusione che nella fattispecie in esame l'imputato si sia sottratto volontariamente al processo, bypassando un aspetto rilevante ai fini di una siffatta valutazione versandosi nell'ipotesi di mera regolarità formale della notificazione della vocatio in iudicium che non sembra assistita da elementi idonei a suffragare in altro modo la conoscenza effettiva dell'atto di citazione. La Corte di appello avrebbe dovuto quindi verificare se in sede di giudizio, ai fini della dichiarazione di assenza, potesse ritenersi sufficiente la notificazione perfezionatasi con la compiuta giacenza o piuttosto necessaria una nuova notificazione ai sensi dell'art. 420- quater c.p.p., tenuto conto di tutte le circostanza del caso concreto delle quali non vi è cenno nel provvedimento impugnato, tenendo in debito conto che in mancanza di altri elementi certi da cui desumersi la intervenuta effettiva conoscenza dell'atto - si ripete non evidenziati nel provvedimento impugnato - non si può affermare con certezza che l'imputato si sia sottratto volontariamente al processo. S'impone pertanto all'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Bologna perché proceda alle dovute verifiche rispetto al caso di specie tenendo conto di tutte le eventuali circostanze concrete che possono avere rilievo ai fini della compiuta valutazione dell'istanza di rescissione presentata dal ricorrente, non potendosi, per altro verso, nemmeno affermare che questi non abbia adempiuto all'onere di allegazione su di lui incombente (stante il riferimento anche alla circostanza della presenza di un mero difensore di ufficio). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor