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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 24943/2023

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NANZA sul ricorso 25931-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio del primo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocatiMATTIA PERSIANI e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio deidifensori – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 384 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 maggio 201 7 (R.G.N. 795/2015).

R.G.N.25931/2017 Cron.

Rep.

C.C. 25/05/2023 giurisdizione Pensione a carico della Cassa dei ragionieri e periti commerciali -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e ha chiesto l’attribuzione della pensione di anzianità, a decorrere dalla domanda del 19 gennaio 1998 o, in via gradata, dalla domanda del 25 novembre 2002 o da quella del 28 maggio 2004; ha chiesto, in via di ulteriore subordine, di accertare il diritto di percepire la pensione di vecchiaia dal 1° aprile 2003 o di riliquidare la pensione di vecchiaia alla stregua del reddito effettivamente conseguito nell’anno 1997; ha proposto domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla disinformazione e dall’indebito ritardo, imputabili alla Cassa.

Il giudice di primo grado ha respinto le domand e del ricorrente, rilevando che, ai fini del calcolo e della decorrenza della pensione, occorre avere riguardo alla sola domanda del 27 ottobre 2009, concernente la pensione di vecchiaia.

A tale data – puntualizza il Tribunale – già sono entrate in vigore le modifiche regolamentari adottate con delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003, applicabili alla determinazi one del trattamento pensionisticodi cui si discute. 2.–Con sentenza n. 384 del 2017, depositata il 2 maggio 2017, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravamedel dottor [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.–Quanto al primo motivo di censura, diretto a conferire rilievo alla prima domanda del gennaio 1998, la Corte territoriale ha argomentato che il Tribunale di Roma, il 19 aprile 2004, con sentenza passata in giudicato, ha rilevato l’assenza di domande precedenti a quella del 25 novembre 2002. -3 - 2.2.–Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di gravame, che tendono a valorizzare, rispettivamente, le domande del 25 novembre 2002 e del 28 maggio 2004.

L’erogazione della pensione di anzianità è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda dell’avente diritto.

Allorché è stata presentata la domanda del novembre 2002, la Cassa aveva temporaneamente sospeso il riconoscimento delle pensioni di anzianità esi rendeva perciò necessaria la presentazione d’una nuova domanda.

Nuova domandache non è stata ritualmente presentata, in quanto l’appellante si è limitato a richiamare un’asserita domanda del 1998. 2.3.–I giudici d’appello, da ultimo, hanno ritenuto infondate anche le restanti doglianze, in quanto, per i trattamenti pensionisticimaturati dal 1° gennaio 2007, il principio del pro rata, di cui all’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,vige in un’accezione “attenuata”, ridefinita dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli enti previdenziali privatizzati ben possono adottare provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, nel rispetto dei criteri di gradualità e di equitàtra le generazioni, e, in tale contesto, sono chiamati ad avere presente il principio del pro rata, senza alcuna necessità diapplicarlo in modo assoluto.

Pertanto, a fronte d’una domanda presentata nell’ottobre 2009, legittimamente la Cassa hacommisura to la pensione (nella specie, di vecchiaia) alla più sfavorevole media reddituale stabilita da lle successive deliberazioni.

Quanto, infine, all’erronea determinazione del reddito del 1997, nell’estratto contributivo il reddito è stato correttamente indicato e la parte appellante non ha addotto elementi di sorta a sostegno d’una sua diversa consistenza per l’anno in esame. -4 - 3.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato il 31 ottobre 2017 e illustrato da memoria. 4.– Resiste con controricorso, notificato il 5 dicembre 2017 e parimenti illustrato da memoria, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del dottor [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un motivo, che denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «omessa motivazione su un punto decisivo della controversia» (pagina 2).

In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe valutato la raccomandata del 15 aprile 1998 e la raccomandata del 2 dicembre 1999, con cui la Cassa avrebbe confermato la presentazione della domandadi pensione in data 19 gennaio 1998.

Ad avviso del ricorrente, tale circostanza di fatto, ove fosse stata debitamente considerata, «avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda»(pagina 2).

Erroneamente, invece, la Corte d’appello di Bologna avrebbe attribuito valore alla sentenza del Tribunale di Roma del 19 aprile 2004, sprovvista delle caratteristiche del titolo esecutivo giudiziale e, dunque, dei tratti distintivi della “cosa giudicata” (pagina 4). -5 - La sentenza impugnata meriterebbe censura anche nella parte in cuiha trascurato di computare, per l’anno 1997, il reddito conseguito (pagina 4) e ha reputato irregolari le domande proposte, in difetto d’ogni norma che prescriva «la forma indispensabile da seguire perché la domanda possa essere accolta» (pagina 5).

Il ricorrente reitera, infine, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati dal tardivo riconoscimento della pensionee, su tale profilo, si attarda anche nella memoria illustrativa, stigmatizzando la scarsa trasparenza della Cassa. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.– Occorre individuare, prel iminarmente, il tema devoluto all’esame di questa Corte.

Come si evince dalle conclusioni (pagina 31 del ricorso) e dalle argomentazioni che sorreggono l’impugnazione, il punto nodale delle critiche risiedenel mancato riconoscimento della pensione di anzianità in seguito alla domanda del 19 gennaio 1998 e nei danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati dal diniego della prestazione pensionistica (cfr., in tal senso, anche la pagina 14 del controricorso).

Le censure si appuntano, difatti, sulla domanda delgennaio 1998, che il ricorrente reputa di per sé idonea allo scopo di accedere alla pensione di anzianità, per contro negatadalla Cassa. 4.–Dai rilievi svolti alle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione e dalla sintesi delineata alla pagina 30, si può evincere che il motivo è formulato come “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” e, in particolare, su una “circostanza di fatto”, che avrebbe rovesciato l’esito della decisione, ove fosse stata adeguatamente ponderata.

Il motivo è riconducibilein maniera univoca, nella sua essenza, al la fattispecie dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , come anche la parte controricorrente non manca di rimarcare nelle sue difese. -6 - 5.– Così strutturato, il motivo presenta insuperabili profili d’inammissibilità. 5.1.–Allorché la decisione dei giudici del gravame confermi quella resa in primo gradosulla scorta delle medesime circostanze e di un iter logico nella sostanza comune, è onere della parte ricorrente allegare e dimostrare che diverse sono le ragioni di fatto che corroborano le due pronunce.

Solo tale diversità consente a questa Corte di scrutinare il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54,comma 3, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze pubblicate a far data dall’11 settembre 2012.

All’oneredescritto la parte deve ottemperare per non incorrere in quell’inammissibilità della censura che pre vede l’art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile (fra le molte, Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

Introdotta dall’art. 54, comma 1, lettera a, deld.l. n. 83 del 2012, tale previsione, prima di essere abrogata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e quindi trasfusa nel novellato art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., vigeva per i giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui fosse stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del predetto d.l. n. 83 del 2012) e dunque si applica anche al giudizio d’appello in esame, introdotto con ricorso del 7 agosto 2015 (cfr., in tal senso, pagina 24 del ricorso per cassazione). 5.2.–Nel caso di specie, non soltanto la parte ricorrente non ha prospettato alcuna diversità delle ragioni di fatto, ma ha anche evidenziato che tanto il giudice di primo grado quanto la Corte d’appello di Bologna hanno aderito acriticamente alle interpretazioni della Cassa -7 - (pagina 24 del ricorso, punto 30)e hanno dunque rigettato le pretese alla luce delle medesime ragioni. 5.3.–La censura, anche a volerla reputare suscettibile di esame dinanzi a questa Corte ad ontad’una “doppia conforme”, è comunque irritualmente articolata, in quanto non scalfisce in modo efficace il percorso argomentativo della sentenza d’appelloe non offre una prova persuasiva della decisività dei fatti asseritamente pretermessi.

A pagina 4, la Corte territoriale ha rilevato che una sentenza passata in giudicato ha accertato la mancata proposizione d’una valida domanda prima del 25 novembre 2002.

A fronte di tale argomento, che illustra in modo perspicuo la ratio decidendi della pronuncia e s’incentra sulla mancata presentazione d’una domanda produttiva di effetti, la parte ricorrente si limita a ribattere che la sentenza del Tribunale di Roma non è idonea ad assurgere all’autorità di giudicato, in quanto non si configurerebbe come “un titolo esecutivo giudiziale”.

Militerebbero in tal senso le enunciazioni di principio di Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397 (pagina 4 del ricorso per cassazione).

Questa Corte, a sezioni unite, nella pronuncia richiamata, si è occupata dell’applicabilità della più lunga prescrizione sancita dall’art.2953 cod. civ. per l’actio iudicatie ha osservato che tale prescrizione opera soltanto per un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Da tale pronuncia, tuttavia,non si può desumere che l ’autorità di giudicato competa alle sole sentenze che fungono da titolo esecutivo, e dunque racchiudono statuizioni di condanna, o che sia precluso attingere elementi di valutazione, quanto agli accadimenti storici posti a fondamento della domanda, da una sentenza definitiva d’accertamentoresa tra le stesse parti (nella specie, il professionista e la Cassa), in una controversia che trae origine dalla richiesta della medesima prestazione (pensione di anzianità). -8 - Quanto alla sentenza della Corte d’appello di Roma, menzionata nel ricorso, ha dichiarato la novità della questione prospettata con riferimento alla domanda del 2004, senza, tuttavia, sconfessare le affermazioni relative alla carenza di regolari domande prima del novembre 2002.

Anche su questo punto, la parte ricorrente non ha confutato in modo convincente le ragioni illustrate dalla Cassa in tutte le scansioni del processoe non ha dimostrato che, nell’esercizio del suo prudente apprezzamento e nella valutazione degli elementi di prova che si possono trarre da un giudicato, la sentenza impugnata presti il fianco a vizi, puntualmente identificati e conformi alle fattispecie regolate dall’art. 360 cod. proc. civ.

Da questo punto di vista, le critiche, dietro lo schermo dell’omesso esame d’un fatto decisivo, sollecitano surrettiziamente a questa Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie e censurano la forza di convincimento che la sentenza impugnata ha attribuito ad alcuni dati, come quelli desumibili da una sentenza irrevocabile,anteponendoli ad altri. 5.4.–Inoltre, sotto la comune egida dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso ripercorre diffusamente le argomentazioni già svolte nei gradi di merito, in ordine ai redditi del 1997, alla forma della domanda, alla scarsa cooperazione prestata dalla Cassa.

Tali critiche condividono le medesime ragioni d’inammissibilità già enunciate in linea generale con riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non può essere utilmente dedotto al cospetto d’una “doppia conforme”.

A tali ragioni si affianca poi il rilievo che il motivo di ricorso, in parte qua, giustappone censure eterogenee, attinenti a profili diversificati,e sconfina anche nell’ambito del riesame del merito, analizzato in termini convergenti dai giudici di primo e di secondo grado. -9 - Il ricorrenteneppure si cura di articolare critiche pertinenti in ordine alle violazioni che inficiano il ragionamento dei giudici d’appello, inquadrandole in motivi che siano chiaramente riconducibili al paradigma definito dall’art. 360 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione è delineato dalla legge come un mezzo d’impugnazione a critica vincolata e non può che avere ad oggetto le censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

Benché non sia imposta l’adozione di formule sacramentali e non sia indispensabile l’esatta indicazione numericadel motivo proposto, il ricorso dev’essere articolato in motivi specifici , che corrispondano, in maniera immediata e inequivocabile, a una delle cinque ragioni d’impugnazione enucleate dal codice di rito (Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931).

Come ha puntualmente eccepito la Cassa tanto nel controricorso (pagine 17 e 18)quanto nella memoria illustrativa (p agine 2 e 3) , l e doglianze proposte dal ricorrente si esauriscono nella pedissequa riproposizione, “in ordine sparso”, delle stesse osservazioni espresse nei gradi di merito e disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.

Così prospettato , il motivo non consente a questa Corte di apprezzare le mende logiche e giuridiche della sentenza impugnata alla stregua di un preciso referente normativo, che spetta al ricorrente tratteggiare in modo intelligibile e circostanziato. 6.–Ne discende l’inammissibilità del ricorso. 7.–Le spese del giudizio seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 8.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo -10 - unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 25931-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio del primo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocatiMATTIA PERSIANI e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio deidifensori – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 384 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 maggio 201 7 (R.G.N. 795/2015). R.G.N.25931/2017 Cron. Rep. C.C. 25/05/2023 giurisdizione Pensione a carico della Cassa dei ragionieri e periti commerciali -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e ha chiesto l’attribuzione della pensione di anzianità, a decorrere dalla domanda del 19 gennaio 1998 o, in via gradata, dalla domanda del 25 novembre 2002 o da quella del 28 maggio 2004; ha chiesto, in via di ulteriore subordine, di accertare il diritto di percepire la pensione di vecchiaia dal 1° aprile 2003 o di riliquidare la pensione di vecchiaia alla stregua del reddito effettivamente conseguito nell’anno 1997; ha proposto domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla disinformazione e dall’indebito ritardo, imputabili alla Cassa. Il giudice di primo grado ha respinto le domand e del ricorrente, rilevando che, ai fini del calcolo e della decorrenza della pensione, occorre avere riguardo alla sola domanda del 27 ottobre 2009, concernente la pensione di vecchiaia. A tale data – puntualizza il Tribunale – già sono entrate in vigore le modifiche regolamentari adottate con delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003, applicabili alla determinazi one del trattamento pensionisticodi cui si discute. 2.–Con sentenza n. 384 del 2017, depositata il 2 maggio 2017, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravamedel dottor [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.–Quanto al primo motivo di censura, diretto a conferire rilievo alla prima domanda del gennaio 1998, la Corte territoriale ha argomentato che il Tribunale di Roma, il 19 aprile 2004, con sentenza passata in giudicato, ha rilevato l’assenza di domande precedenti a quella del 25 novembre 2002. -3 - 2.2.–Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di gravame, che tendono a valorizzare, rispettivamente, le domande del 25 novembre 2002 e del 28 maggio 2004. L’erogazione della pensione di anzianità è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda dell’avente diritto. Allorché è stata presentata la domanda del novembre 2002, la Cassa aveva temporaneamente sospeso il riconoscimento delle pensioni di anzianità esi rendeva perciò necessaria la presentazione d’una nuova domanda. Nuova domandache non è stata ritualmente presentata, in quanto l’appellante si è limitato a richiamare un’asserita domanda del 1998. 2.3.–I giudici d’appello, da ultimo, hanno ritenuto infondate anche le restanti doglianze, in quanto, per i trattamenti pensionisticimaturati dal 1° gennaio 2007, il principio del pro rata, di cui all’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,vige in un’accezione “attenuata”, ridefinita dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli enti previdenziali privatizzati ben possono adottare provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, nel rispetto dei criteri di gradualità e di equitàtra le generazioni, e, in tale contesto, sono chiamati ad avere presente il principio del pro rata, senza alcuna necessità diapplicarlo in modo assoluto. Pertanto, a fronte d’una domanda presentata nell’ottobre 2009, legittimamente la Cassa hacommisura to la pensione (nella specie, di vecchiaia) alla più sfavorevole media reddituale stabilita da lle successive deliberazioni. Quanto, infine, all’erronea determinazione del reddito del 1997, nell’estratto contributivo il reddito è stato correttamente indicato e la parte appellante non ha addotto elementi di sorta a sostegno d’una sua diversa consistenza per l’anno in esame. -4 - 3.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato il 31 ottobre 2017 e illustrato da memoria. 4.– Resiste con controricorso, notificato il 5 dicembre 2017 e parimenti illustrato da memoria, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del dottor [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un motivo, che denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «omessa motivazione su un punto decisivo della controversia» (pagina 2). In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe valutato la raccomandata del 15 aprile 1998 e la raccomandata del 2 dicembre 1999, con cui la Cassa avrebbe confermato la presentazione della domandadi pensione in data 19 gennaio 1998. Ad avviso del ricorrente, tale circostanza di fatto, ove fosse stata debitamente considerata, «avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda»(pagina 2). Erroneamente, invece, la Corte d’appello di Bologna avrebbe attribuito valore alla sentenza del Tribunale di Roma del 19 aprile 2004, sprovvista delle caratteristiche del titolo esecutivo giudiziale e, dunque, dei tratti distintivi della “cosa giudicata” (pagina 4). -5 - La sentenza impugnata meriterebbe censura anche nella parte in cuiha trascurato di computare, per l’anno 1997, il reddito conseguito (pagina 4) e ha reputato irregolari le domande proposte, in difetto d’ogni norma che prescriva «la forma indispensabile da seguire perché la domanda possa essere accolta» (pagina 5). Il ricorrente reitera, infine, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati dal tardivo riconoscimento della pensionee, su tale profilo, si attarda anche nella memoria illustrativa, stigmatizzando la scarsa trasparenza della Cassa. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.– Occorre individuare, prel iminarmente, il tema devoluto all’esame di questa Corte. Come si evince dalle conclusioni (pagina 31 del ricorso) e dalle argomentazioni che sorreggono l’impugnazione, il punto nodale delle critiche risiedenel mancato riconoscimento della pensione di anzianità in seguito alla domanda del 19 gennaio 1998 e nei danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati dal diniego della prestazione pensionistica (cfr., in tal senso, anche la pagina 14 del controricorso). Le censure si appuntano, difatti, sulla domanda delgennaio 1998, che il ricorrente reputa di per sé idonea allo scopo di accedere alla pensione di anzianità, per contro negatadalla Cassa. 4.–Dai rilievi svolti alle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione e dalla sintesi delineata alla pagina 30, si può evincere che il motivo è formulato come “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” e, in particolare, su una “circostanza di fatto”, che avrebbe rovesciato l’esito della decisione, ove fosse stata adeguatamente ponderata. Il motivo è riconducibilein maniera univoca, nella sua essenza, al la fattispecie dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , come anche la parte controricorrente non manca di rimarcare nelle sue difese. -6 - 5.– Così strutturato, il motivo presenta insuperabili profili d’inammissibilità. 5.1.–Allorché la decisione dei giudici del gravame confermi quella resa in primo gradosulla scorta delle medesime circostanze e di un iter logico nella sostanza comune, è onere della parte ricorrente allegare e dimostrare che diverse sono le ragioni di fatto che corroborano le due pronunce. Solo tale diversità consente a questa Corte di scrutinare il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54,comma 3, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze pubblicate a far data dall’11 settembre 2012. All’oneredescritto la parte deve ottemperare per non incorrere in quell’inammissibilità della censura che pre vede l’art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). Introdotta dall’art. 54, comma 1, lettera a, deld.l. n. 83 del 2012, tale previsione, prima di essere abrogata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e quindi trasfusa nel novellato art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., vigeva per i giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui fosse stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 2, del predetto d.l. n. 83 del 2012) e dunque si applica anche al giudizio d’appello in esame, introdotto con ricorso del 7 agosto 2015 (cfr., in tal senso, pagina 24 del ricorso per cassazione). 5.2.–Nel caso di specie, non soltanto la parte ricorrente non ha prospettato alcuna diversità delle ragioni di fatto, ma ha anche evidenziato che tanto il giudice di primo grado quanto la Corte d’appello di Bologna hanno aderito acriticamente alle interpretazioni della Cassa -7 - (pagina 24 del ricorso, punto 30)e hanno dunque rigettato le pretese alla luce delle medesime ragioni. 5.3.–La censura, anche a volerla reputare suscettibile di esame dinanzi a questa Corte ad ontad’una “doppia conforme”, è comunque irritualmente articolata, in quanto non scalfisce in modo efficace il percorso argomentativo della sentenza d’appelloe non offre una prova persuasiva della decisività dei fatti asseritamente pretermessi. A pagina 4, la Corte territoriale ha rilevato che una sentenza passata in giudicato ha accertato la mancata proposizione d’una valida domanda prima del 25 novembre 2002. A fronte di tale argomento, che illustra in modo perspicuo la ratio decidendi della pronuncia e s’incentra sulla mancata presentazione d’una domanda produttiva di effetti, la parte ricorrente si limita a ribattere che la sentenza del Tribunale di Roma non è idonea ad assurgere all’autorità di giudicato, in quanto non si configurerebbe come “un titolo esecutivo giudiziale”. Militerebbero in tal senso le enunciazioni di principio di Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397 (pagina 4 del ricorso per cassazione). Questa Corte, a sezioni unite, nella pronuncia richiamata, si è occupata dell’applicabilità della più lunga prescrizione sancita dall’art.2953 cod. civ. per l’actio iudicatie ha osservato che tale prescrizione opera soltanto per un titolo giudiziale divenuto definitivo. Da tale pronuncia, tuttavia,non si può desumere che l ’autorità di giudicato competa alle sole sentenze che fungono da titolo esecutivo, e dunque racchiudono statuizioni di condanna, o che sia precluso attingere elementi di valutazione, quanto agli accadimenti storici posti a fondamento della domanda, da una sentenza definitiva d’accertamentoresa tra le stesse parti (nella specie, il professionista e la Cassa), in una controversia che trae origine dalla richiesta della medesima prestazione (pensione di anzianità). -8 - Quanto alla sentenza della Corte d’appello di Roma, menzionata nel ricorso, ha dichiarato la novità della questione prospettata con riferimento alla domanda del 2004, senza, tuttavia, sconfessare le affermazioni relative alla carenza di regolari domande prima del novembre 2002. Anche su questo punto, la parte ricorrente non ha confutato in modo convincente le ragioni illustrate dalla Cassa in tutte le scansioni del processoe non ha dimostrato che, nell’esercizio del suo prudente apprezzamento e nella valutazione degli elementi di prova che si possono trarre da un giudicato, la sentenza impugnata presti il fianco a vizi, puntualmente identificati e conformi alle fattispecie regolate dall’art. 360 cod. proc. civ. Da questo punto di vista, le critiche, dietro lo schermo dell’omesso esame d’un fatto decisivo, sollecitano surrettiziamente a questa Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie e censurano la forza di convincimento che la sentenza impugnata ha attribuito ad alcuni dati, come quelli desumibili da una sentenza irrevocabile,anteponendoli ad altri. 5.4.–Inoltre, sotto la comune egida dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso ripercorre diffusamente le argomentazioni già svolte nei gradi di merito, in ordine ai redditi del 1997, alla forma della domanda, alla scarsa cooperazione prestata dalla Cassa. Tali critiche condividono le medesime ragioni d’inammissibilità già enunciate in linea generale con riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non può essere utilmente dedotto al cospetto d’una “doppia conforme”. A tali ragioni si affianca poi il rilievo che il motivo di ricorso, in parte qua, giustappone censure eterogenee, attinenti a profili diversificati,e sconfina anche nell’ambito del riesame del merito, analizzato in termini convergenti dai giudici di primo e di secondo grado. -9 - Il ricorrenteneppure si cura di articolare critiche pertinenti in ordine alle violazioni che inficiano il ragionamento dei giudici d’appello, inquadrandole in motivi che siano chiaramente riconducibili al paradigma definito dall’art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione è delineato dalla legge come un mezzo d’impugnazione a critica vincolata e non può che avere ad oggetto le censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Benché non sia imposta l’adozione di formule sacramentali e non sia indispensabile l’esatta indicazione numericadel motivo proposto, il ricorso dev’essere articolato in motivi specifici , che corrispondano, in maniera immediata e inequivocabile, a una delle cinque ragioni d’impugnazione enucleate dal codice di rito (Cass., S.U., 24 luglio 2013, n. 17931). Come ha puntualmente eccepito la Cassa tanto nel controricorso (pagine 17 e 18)quanto nella memoria illustrativa (p agine 2 e 3) , l e doglianze proposte dal ricorrente si esauriscono nella pedissequa riproposizione, “in ordine sparso”, delle stesse osservazioni espresse nei gradi di merito e disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. Così prospettato , il motivo non consente a questa Corte di apprezzare le mende logiche e giuridiche della sentenza impugnata alla stregua di un preciso referente normativo, che spetta al ricorrente tratteggiare in modo intelligibile e circostanziato. 6.–Ne discende l’inammissibilità del ricorso. 7.–Le spese del giudizio seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 8.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo -10 - unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter
Sentenza Cassazione n. 24943/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris