CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Sassari, in riforma di quella delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città – che, in esito a giudizioabbreviato, aveva ritenuto XXXXXXXXXXXX responsabile del reato di lesioni aggravate aidanni di XXXXXXXXX – lo ha ritenuto responsabile del più grave reato di cui agli artt. 56,575 cod. pen. e, «disapplicate le circostanze attenuanti generiche», avuto riguardo alladiminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione,oltre alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale per ladurata della pena, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese nei riguardidella parte civile. 1.1. Il Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio aveva contestatoall’imputato il reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e l’imputazione per il diverso reato dilesioni era derivata dall’esercizio, da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, delleprerogative di cui all’art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen.I fatti riguardavano l’aggressione realizzata dall’imputato nei riguardi della personaoffesa con un unico colpo alla testa, inferto con un martello.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari – esclusa la versione alternativa della dinamicafornita dall’imputato e da sua moglie, secondo cui la vittima era caduta a causa di unaspinta, battendo la testa contro uno spigolo – aveva ritenuto credibile la narrazione diXXXXXXXXX, riscontrata dal teste oculare XXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo la qualel’imputato, dal quale si era recato per chiedere la restituzione di una somma di denaro,l’aveva colpito alle spalle con un colpo di martello alla testa.Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado – nonostante leconclusioni del consulente del Pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricondotto lelesioni patite dalla vittima al colpo di martello, ritenuto idoneo a cagionare la morte –escludeva l’ipotesi del dolo di omicidio, poiché l’unicità del colpo e il contesto nel quale lacondotta fu realizzata erano significativi di «un intento lesivo più che di un reale animusnecandi».In punto di dosimetria della pena osservava che l’incensuratezza dell’imputato e il suobuon comportamento processuale, unitamente al comportamento della vittima (inopportunoe ai limiti della rilevanza penale), consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. 1.2. La Corte territoriale, come anticipato, ha riformato tale statuizione, e ha condannatol’imputato per il reato di tentato omicidio, come originariamente contestato. In particolare, muovendo dalla stessa ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza di primogrado, così come riveniente dalla credibile e riscontrata parola della persona offesa, esclusala versione della caduta (siccome smentita dalle risultanze in atti), ha indicato le ragioni perle quali gli stessi elementi di prova valutati dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminarideponessero per l’indicata, diversa qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, per laravvisabilità del dolo diretto quale atteggiamento psicologico che sorresse l’azione.In tale senso ha valorizzato: i) la violenza del colpo e le caratteristiche dell’arma (unmartello da carpentiere, del peso di mezzo chilo); ii) la gravità delle lesioni (fratturapluriframmentata infossata della teca cranica, lacerazione durale a opera di alcuni frammentiossei e contusione celebrale) in esito alle quali la persona offesa era giunta in ospedale in“codice rosso”, era stata sottoposta a intervento neurochirurgico urgente ed era statoaccertato un iniziale episodio comiziale, poi spontaneamente regredito; iii) la dinamicadell’aggressione che, secondo quanto affermato dalla vittima e confermato dal consulentedel Pubblico ministero, era avvenuta sorprendendo la stessa alle spalle, sicché il colpo – sebbene unico – era direzionato; iv) la sede corporea attinta (la testa).Ha, così, evidenziato la fallacia del ragionamento probatorio del [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoche aveva attribuito preponderante importanza all’unicità del colpo inferto, chiarendo che eranecessario valutare l’azione complessiva secondo un giudizio prognostico ex ante in terminidi valutazione dell’evento morte in termini quanto meno altamente probabili, poi nonverificatosi per fattori imprevedibili e, comunque, del tutto estranei alla condottadell’imputato (soccorsi tempestivi e azione di contrasto al processo causale innescatoopposta dai sanitari che intervennero d’urgenza).Quanto alla dosimetria della pena, il [OSCURATO:PERSONA] di appello ha escluso che l’imputatopotesse beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, per la gravità del reato così comeritenuto, dell’intensità del dolo e alla personalità negativa, come emergente dalle precedenticondanne e dai carichi pendenti.2. XXXXXXXX ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],e deduce due motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in punto di ritenuta qualificazione giuridicadi tentato omicidio.Richiama giurisprudenza di legittimità che subordina la possibilità del giudice di appellodi qualificare il fatto diversamente dall’imputazione, anche nel caso in cui l’imputato nonabbia avuto modo di interloquire preventivamente sulla stessa, senza per questo violare ilcontraddittorio, evidenziando che ciò è possibile purché gli sia assicurata la possibilità dicontestare la diversa qualificazione mediante ricorso dinanzi alla Corte di cassazione che,ove ritenga la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovràrestituire l’imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraversola proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa.Denuncia che, nel caso in esame, la nuova qualificazione avrebbe determinato unalesione del diritto di difesa avendo impedito l’acquisizione di un approfondimento peritalevolto a verificare se le valutazioni svolte dal giudice di appello in ordine alla relativitàdell’unico colpo inferto fossero scientificamente sostenibili. Del pari oggetto diapprofondimento avrebbe dovuto essere il luogo ove i fatti si erano svolti al fine di verificarese, in un tale locale di ridottissime dimensioni, la persona offesa potesse essere stata colpitaalle spalle. Chiarisce il ricorrente che tali approfondimenti, non necessari a fronte di unaimputazione per il reato di lesioni aggravate, divenivano fondamentali, invece, a fronte di unanuova e più grave qualificazione giuridica di tentato omicidio.Da ultimo, lamenta la disapplicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla merascorta della gravità del delitto contestato e sulla ricostruzione della condotta in manieradifforme dal giudice di primo grado.2.2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione in punto di criteri divalutazione delle deposizioni testimoniali sulla base delle quali è stata affermata la diversaqualificazione del fatto, poiché – al cospetto di discrasie tra le ricostruzioni fornite daimputato e vittima – sarebbe stato necessario operare un confronto tra testimoni ovverodisporre un approfondimento, nonostante il rito abbreviato prescelto.Analoghe considerazioni sull’insufficienza della motivazione sono svolte quanto allagravità delle lesioni, affermata sulla base del solo dato che la persona offesa fu sottoposta aintervento chirurgico “impegnativo“ e della complessiva dinamica del fatto. Si stigmatizza lacontraddittorietà tra l’affermazione secondo la quale l’unico colpo alla testa sarebbe statoinferto all’improvviso e alle spalle con quanto affermato nella consulenza del dottorLorenzoni, secondo cui l’ampiezza dell’arco di movimento consentita dalla lunghezzacombinata dell’arto e del manico di martello risulta compatibile con innumerevoli altreposizioni reciproche tra vittima e aggressore.Infine si denuncia il vizio di motivazione in punto di esclusione del beneficio dellecircostanze attenuanti generiche, invece da concedersi per la particolarità della situazione incui si svolsero i fatti, per la situazione di pericolo creata dalla stessa vittima nella richiestadel pagamento del debito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 17 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure infondate.1.Il primo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento.Osserva il Collegio che il ricorrente ha avuto conoscenza dell’imputazione di tentatoomicidio sin dall’inizio della propria vicenda processuale, tale essendo il reato contestato dalPubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputazione per il diverso reato dilesioni è derivata dall’esercizio, da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, delleprerogative di cui all’art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen.1.1. A tal proposito deve in primo luogo evidenziarsi come l’art. 423, comma 1-bis, cod.proc. pen., introdotto per effetto dall’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150, ha dato attuazione al criterio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 9, lett. n) dellalegge delega 27 settembre 2021, n. 134, e sancisce che «Se rileva che il fatto, le circostanzeaggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sonoindicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che ladefinizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare lenecessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice disponecon ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero».Il legislatore della riforma ha, dunque, espressamente riconosciuto il potere del giudicedell’udienza preliminare di sindacare la genericità dell’imputazione e quello di riqualificare ilfatto contestato, quando «la definizione giuridica non è corretta» e ha condizionato il loroesercizio al rispetto delle medesime modalità procedurali. L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc.pen., ha, infatti, recepito nella trama sistematica del codice di rito il principio di dirittoenunciato daSez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 – 01, conriferimento al sindacato del giudice dell’udienza sulla genericità dell’imputazione,estendendolo anche ai casi di riqualificazione dell’imputazione.[OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si rileva che «ambedue gliinterventi rispondono all’esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto lacompletezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di piùrealizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, perun verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilital’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, inogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltrea impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizioche emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimentosu un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quantodi modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o,addirittura, in esito ad esso».L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha, dunque, introdotto il contradittoriopreventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare delsindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione. Queta disposizionehasancito anche nell’udienza preliminare il principio affermato della sentenza Drassich(Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) e recepito dal costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 –01; Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021,Rv. 281817-03), secondo il quale il giudice può dare al fatto, nel rispetto del principio delgiusto processo di cui dell’art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più gravequalificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l’imputato sia statomesso in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridicadella vicenda. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte è inoltre ferma nel ritenere che l'osservanza deldiritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cuil'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della CorteEDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo gradoprovveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il dirittodi difesa proponendo impugnazione (si veda Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv.277948 – 01). Il principio è pacificamente applicabile per il caso in cui la diversaqualificazione avvenga in appello. Il giudice di appello nella sentenza può, a sua volta,qualificare il fatto diversamente dall'imputazione anche se l'imputato non abbiapreventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare ilcontraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità dicontestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione laquale, «ove ritenga che la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategiedifensive, dovrà restituire l'imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa,anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diversocontenuto dell'accusa» (tra molte, Sez. 5 - , n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235– 01). Altrettanto pacificamente, detto principio vale anche per il rito abbreviato (Sez. 6,10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961 – 01).1.3. Tirando le fila del discorso, nel caso di specie, come anticipato in premessa, ilricorrente ha avuto conoscenza della imputazione di tentato omicidio sin dall’inizio dellapropria vicenda processuale, tale essendo il reato contestato dal Pubblico ministero con larichiesta di rinvio a giudizio. L’intervenuta diversa qualificazione giuridica del fatto, affattoprevedibile, non ha pertanto in alcun modo impedito una corretta instaurazione del giudizio ela piena esplicazione del diritto di difesa anche in relazione all’accesso a riti deflattivi che,difatti, sono stati richiesti, essendo egli stato giudicato con il rito abbreviato.1. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancatoapprofondimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello di profili asseritamente critici (l’unicità delcolpo, la complessiva dinamica del fatto anche alla stregua delle ridotte dimensioni del localedove avvenne l’aggressione, la difforme ricostruzione dei fatti da parte della vittima e delpresunto aggressore).Si tratta di profili sui quali la Corte di appello – come si è già dato atto nella premessadel presente provvedimento – si è adeguatamente soffermata, superando ciascuno di essicon motivazione non manifestamente illogica, peraltro limitandosi a una diversa valutazionein termini giuridici di circostanze di fatto non controverse e, dunque, senza porre indiscussione le premesse fattuali della decisione riformata.Tale motivazione è solo genericamente avversata con il ricorso, rendendo il motivoinammissibile per aspecificità.Peraltro, quanto all’invocato approfondimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello,dev’essere qui richiamato il condiviso principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui«Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa larinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della provaassolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione delcomplesso degli elementi acquisiti», con la precisazione che nell’ipotesi – non ricorrente nelcaso in scrutinio – di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, lavalutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale"novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento dellecapacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del04/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287482 – 02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep.2019, P., Rv. 276318 – 02).2. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, va detto che, a fronte di un appello del Pubblicoministero, una volta che il [OSCURATO:PERSONA] del gravame abbia diversamente qualificato il fatto inaccoglimento di detta impugnazione, il riconoscimento delle attenuanti generiche ritornanella sua disponibilità e il relativo diniego, se – come nel caso in esame – motivatocongruamente (dolo particolarmente intenso, gravità del fatto, personalità negativadell’imputato inferita da precedenti condanne e carichi pendenti), non è sindacabile inpreliminarmente il questa sede.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione della partecivile XXXXXXXXX, che ha svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno postea carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti, daliquidarsi nella misura indicata in dispositivo.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 3.600,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.