CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 1968
Cassazione n. 28356/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1968, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 28/06/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente deducendo vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Come ribadito anche dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte "Il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cessazione." (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie va aggiunto che la mera autentica da parte del difensore non esclude la natura personale del ricorso che, in ogni caso, si palesa inammissibile anche in riferimento alla doglianza, avanzata avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278170). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/04/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]