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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 1984

Cassazione n. 22950/2026

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in per-sona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante protempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe n. 13/A, rappre-sentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da consi-derarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A), che dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e allap.e.c. [OSCURATO:EMAIL], con cui è elettivamentedomiciliata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Gagliardi.RicorrentecontroOpteuso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio acco-mandatario e legale rappresentante p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] (nato aNapoli il 24.03.1984, Cod.

Fisc. [OSCURATO:PERSONA] 84C24 F839Z), con sede in Na-poli alla [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia n. 10, [OSCURATO:PERSONA] e Partita IVANumero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/202606536140632, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Cilea n. 129presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, C.F.[OSCURATO:PERSONA] 63S23 F839E, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comuni-cazioni inerenti il presente giudizio presso il proprio domicilio digitaleall'indirizzo di P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) e/o alnumero di [OSCURATO:TELEFONO], e dal quale è rappresentato e difeso in que-sto procedimento in virtù di procura speciale in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 3482 depositata il20 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva l'[OSCURATO:PERSONA] 1 Cen-tro davanti al Tribunale di Napoli onde ottenerne la condanna al pagamen-to di euro 15.159,32, poi ridotti in corso di causa ad euro 14.741,87, a ti-tolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nelmarzo, nell'aprile e nel giugno 2017.2.- Nel contraddittorio con la convenuta, il Tribunale accoglieva la do-manda e la Corte d'appello della stessa città, adita dall'Asl soccombente,confermava la statuizione del primo giudice, accogliendo al contempo an-che l'appello incidentale della Opteuso, riconoscendole, oltre all'importogià liquidato in primo grado, ulteriori euro 1.605,67 a titolo di interessi exd.lgs. n° 231/2001 dovuti sulle fatture di acconto e di saldo, nonché lespese di recupero ex art. 6 del citato d.lgs.3.- Osservava la Corte, esaminando l'impugnazione principale dell'Asl,che il contratto inter partes, all'art. 5 terzo comma, prevedeva due solu-Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026zioni per il caso di prestazioni rese oltre il limite di spesa: quando il tettoveniva superato prima della data presunta e comunicata dall'Asl alla strut-tura, l'ente sanitario doveva emettere un provvedimento di regressionetariffaria, secondo le modalità previste dalla Delibera della [OSCURATO:PERSONA] (DGR) n° 1268 del 2008 (ipotesi a]); quando, invece, il superamentodel tetto si fosse verificato in periodo temporale successivo alla data indi-cata dall'Asl, nessuna remunerazione sarebbe spettata (ipotesi b]).Nel caso di specie, ricorreva la prima ipotesi, con la conseguenza che ilsuperamento del limite non giustificava il mancato pagamento del dovuto,neanche in base alla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del con-tratto, occorrendo invece un provvedimento di regressione tariffaria, inmancanza del quale persisteva il diritto dell'erogatore privato ad ottenereil pagamento delle prestazioni.L'Asl nella propria comparsa conclusionale aveva dedotto che il con-tratto tra le parti era stato sottoscritto solo a fine esercizio 2017 e che nonsanava prestazioni pregresse.Il rilievo era, tuttavia, infondato, in quanto le parti avevano validamen-te attribuito al contratto un'efficacia retroattiva.Passando all'appello incidentale, la Corte di merito rilevava che effetti-vamente, come denunciava l'appellante incidentale col primo motivo, ilTribunale non si era pronunciato sulla domanda di interessi moratori exd.lgs. n° 231/2001, che erano nondimeno dovuti, in quanto le prestazionierogate dalla struttura privata erano qualificabili come transazioni com-merciali.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione l'Asl,affidando il gravame a cinque mezzi illustrati da memoria.Resiste l'impresa con controricorso illustrato da memoria, nel qualeconclude per la reiezione dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applica-zione dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies del d.lgs. n° 502/1992 nonché degli artt. 5, terzo comma, e 7, se-condo comma, del contratto relativo all'annualità 2017 sottoscritto dalleparti il 28 dicembre 2017, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3,cod. proc. civ.In sostanza e riassuntivamente, l'Asl afferma che i tetti di spesa sonolimiti invalicabili e che, ove si verifichi un loro superamento, la strutturanon ha diritto ad ottenere il pagamento del dovuto sino al momento in cuiviene determinato, col procedimento di regressione tariffaria, lo sforamen-to non per struttura, ma per branca di prestazioni, con conseguente attri-buzione all'erogatore privato di un eventuale maggior credito, superiore altetto periodico, derivante da risparmi di spesa del settore.6.- Il mezzo – epurato da questioni inammissibili (l'allegazione sub let-tera i] involge accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito) e daprospettazioni contraddittorie (il motivo, da un lato, predica l'onere proba-torio della struttura di dimostrare il mancato superamento del tetto e,dall'altro, afferma che tale superamento è pacifico in causa o, comunque,che è stato provato dalla stessa Asl) – è nel resto fondato.È noto, infatti, che – in considerazione degli interessi collettivi e pub-blici compresenti nella materia delle prestazioni sanitarie e dell'esigenza diporre un limite alla spesa sanitaria – il tetto di spesa costituisce un limiteinvalicabile, con la conseguenza che, ove esso sia superato, il singolo ero-gatore privato non ha diritto di percepire il maggior importo, salvo poi re-stituirlo a seguito della concreta determinazione delle sue prestazioni re-Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026munerabili ad opera del provvedimento di regressione tariffaria (per tutte:Cass., sez.

I, 11 settembre 2025, n° 25002, con menzione di altri prece-denti).È vero, invece, il contrario, ossia che lo scavalcamento del tetto impe-disce qualsiasi maggiore remunerazione in assoluto, salve le determina-zioni assunte in sede di tavolo tecnico e di regressione tariffaria.A quanto sopra si può aggiungere (a confutazione di quanto illustratodalla resistente alle pagine 12-19 del controricorso) che i provvedimentiemessi dalla Regione non possono certo introdurre deroghe a norme im-perative, quali quelle che disciplinano la fissazione dei tetti di spesa.In conclusione, essendo dimostrato il travalicamento del limite di spe-sa, l'erogatore privato non aveva diritto di ottenere il pagamento dellamaggior somma azionata in causa, dovendo, invece, attendere i successiviprovvedimenti di regressione tariffaria sulla base dello sforamento com-plessivo di branca e delle quote concretamente imputabili ai singoli eroga-tori privati.7.- Col secondo motivo l'Asl deduce la nullità della sentenza impu-gnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione e/o la falsa applicazionedell'art. 11 del contratto sottoscritto fra le parti il 28 dicembre 2017, incontrasto con quanto previsto dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.In sostanza, l'Asl lamenta che la Corte abbia ritenuto inoperante nellafattispecie la clausola contrattuale con cui la struttura accettava incondi-zionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di fissazione deltetto di spesa, rinunciando alle azioni intraprese ed ai contenziosi futuri.Col terzo motivo l'Asl denuncia nullità della sentenza impugnata perviolazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n°231/2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.L'Asl nega che siano applicabili gli interessi moratori previsti dal d.lgs.n° 231/2001 alle prestazioni rese da erogatori privati.Col quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza im-pugnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Non essendo dovuto il capitale, non sarebbero dovuti nemmeno gli in-teressi moratori.8.- I motivi sopra riassunti sono assorbiti dall'accoglimento del primo.Si passa pertanto all'esame del quarto mezzo.9.- Dunque, con la quarta doglianza l'Asl deduce la nullità della sen-tenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applica-zione del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.In sostanza assume che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che ilcontratto che regolava le prestazioni del 2017 (sottoscritto il 28 dicembre2017) fosse stato validamente stipulato con efficacia retroattiva, con laconseguenza che per il tempo anteriore a tale data non vi sarebbe alcunaccordo scritto tra struttura e PA, come invece impongono gli artt. 16 e 17del r.d. 18 novembre 1923 n° 2440.In primo luogo, nessuna clausola faceva riferimento a tale retroattivi-tà; secondariamente, il tetto di spesa del 2017 era stato fissato con De-creto del Commissario ad acta n° 89 dell'8 agosto 2016, con la conse-guenza che la struttura da tale data era a conoscenza del limite fissato.10.- Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026È inammissibile nella parte in cui prospetta un'interpretazione dell'ac-cordo negoziale diversa da quella, del tutto plausibile, favorita dal giudicedel merito, oltretutto senza neanche indicare i canoni ermeneutici che sa-rebbero stati violati.È, invece, infondato nella parte in cui predica l'impossibilità giuridica distipula: evenienza che, per contro, è del tutto legittima, come già stabilitoda Cass., sez.

I, 22 giugno 2025, n° n° 16685 e n° 16687.15.- All'accoglimento del primo motivo, segue il rinvio della causa allaCorte d'appello di Salerno in diversa composizione, la quale provederà aregolare le spese anche per la presente fase processuale.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, ilterzo ed il quinto; respinge il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in per-sona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante protempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe n. 13/A, rappre-sentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da consi-derarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A), che dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e allap.e.c. [OSCURATO:EMAIL], con cui è elettivamentedomiciliata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Gagliardi.RicorrentecontroOpteuso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio acco-mandatario e legale rappresentante p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA] (nato aNapoli il 24.03.1984, Cod. Fisc. [OSCURATO:PERSONA] 84C24 F839Z), con sede in Na-poli alla [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia n. 10, [OSCURATO:PERSONA] e Partita IVANumero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/202606536140632, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Cilea n. 129presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, C.F.[OSCURATO:PERSONA] 63S23 F839E, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comuni-cazioni inerenti il presente giudizio presso il proprio domicilio digitaleall'indirizzo di P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) e/o alnumero di [OSCURATO:TELEFONO], e dal quale è rappresentato e difeso in que-sto procedimento in virtù di procura speciale in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 3482 depositata il20 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva l'[OSCURATO:PERSONA] 1 Cen-tro davanti al Tribunale di Napoli onde ottenerne la condanna al pagamen-to di euro 15.159,32, poi ridotti in corso di causa ad euro 14.741,87, a ti-tolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nelmarzo, nell'aprile e nel giugno 2017.2.- Nel contraddittorio con la convenuta, il Tribunale accoglieva la do-manda e la Corte d'appello della stessa città, adita dall'Asl soccombente,confermava la statuizione del primo giudice, accogliendo al contempo an-che l'appello incidentale della Opteuso, riconoscendole, oltre all'importogià liquidato in primo grado, ulteriori euro 1.605,67 a titolo di interessi exd.lgs. n° 231/2001 dovuti sulle fatture di acconto e di saldo, nonché lespese di recupero ex art. 6 del citato d.lgs.3.- Osservava la Corte, esaminando l'impugnazione principale dell'Asl,che il contratto inter partes, all'art. 5 terzo comma, prevedeva due solu-Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026zioni per il caso di prestazioni rese oltre il limite di spesa: quando il tettoveniva superato prima della data presunta e comunicata dall'Asl alla strut-tura, l'ente sanitario doveva emettere un provvedimento di regressionetariffaria, secondo le modalità previste dalla Delibera della [OSCURATO:PERSONA] (DGR) n° 1268 del 2008 (ipotesi a]); quando, invece, il superamentodel tetto si fosse verificato in periodo temporale successivo alla data indi-cata dall'Asl, nessuna remunerazione sarebbe spettata (ipotesi b]).Nel caso di specie, ricorreva la prima ipotesi, con la conseguenza che ilsuperamento del limite non giustificava il mancato pagamento del dovuto,neanche in base alla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del con-tratto, occorrendo invece un provvedimento di regressione tariffaria, inmancanza del quale persisteva il diritto dell'erogatore privato ad ottenereil pagamento delle prestazioni.L'Asl nella propria comparsa conclusionale aveva dedotto che il con-tratto tra le parti era stato sottoscritto solo a fine esercizio 2017 e che nonsanava prestazioni pregresse.Il rilievo era, tuttavia, infondato, in quanto le parti avevano validamen-te attribuito al contratto un'efficacia retroattiva.Passando all'appello incidentale, la Corte di merito rilevava che effetti-vamente, come denunciava l'appellante incidentale col primo motivo, ilTribunale non si era pronunciato sulla domanda di interessi moratori exd.lgs. n° 231/2001, che erano nondimeno dovuti, in quanto le prestazionierogate dalla struttura privata erano qualificabili come transazioni com-merciali.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione l'Asl,affidando il gravame a cinque mezzi illustrati da memoria.Resiste l'impresa con controricorso illustrato da memoria, nel qualeconclude per la reiezione dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione e/o falsa applica-zione dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies del d.lgs. n° 502/1992 nonché degli artt. 5, terzo comma, e 7, se-condo comma, del contratto relativo all'annualità 2017 sottoscritto dalleparti il 28 dicembre 2017, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3,cod. proc. civ.In sostanza e riassuntivamente, l'Asl afferma che i tetti di spesa sonolimiti invalicabili e che, ove si verifichi un loro superamento, la strutturanon ha diritto ad ottenere il pagamento del dovuto sino al momento in cuiviene determinato, col procedimento di regressione tariffaria, lo sforamen-to non per struttura, ma per branca di prestazioni, con conseguente attri-buzione all'erogatore privato di un eventuale maggior credito, superiore altetto periodico, derivante da risparmi di spesa del settore.6.- Il mezzo – epurato da questioni inammissibili (l'allegazione sub let-tera i] involge accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito) e daprospettazioni contraddittorie (il motivo, da un lato, predica l'onere proba-torio della struttura di dimostrare il mancato superamento del tetto e,dall'altro, afferma che tale superamento è pacifico in causa o, comunque,che è stato provato dalla stessa Asl) – è nel resto fondato.È noto, infatti, che – in considerazione degli interessi collettivi e pub-blici compresenti nella materia delle prestazioni sanitarie e dell'esigenza diporre un limite alla spesa sanitaria – il tetto di spesa costituisce un limiteinvalicabile, con la conseguenza che, ove esso sia superato, il singolo ero-gatore privato non ha diritto di percepire il maggior importo, salvo poi re-stituirlo a seguito della concreta determinazione delle sue prestazioni re-Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026munerabili ad opera del provvedimento di regressione tariffaria (per tutte:Cass., sez. I, 11 settembre 2025, n° 25002, con menzione di altri prece-denti).È vero, invece, il contrario, ossia che lo scavalcamento del tetto impe-disce qualsiasi maggiore remunerazione in assoluto, salve le determina-zioni assunte in sede di tavolo tecnico e di regressione tariffaria.A quanto sopra si può aggiungere (a confutazione di quanto illustratodalla resistente alle pagine 12-19 del controricorso) che i provvedimentiemessi dalla Regione non possono certo introdurre deroghe a norme im-perative, quali quelle che disciplinano la fissazione dei tetti di spesa.In conclusione, essendo dimostrato il travalicamento del limite di spe-sa, l'erogatore privato non aveva diritto di ottenere il pagamento dellamaggior somma azionata in causa, dovendo, invece, attendere i successiviprovvedimenti di regressione tariffaria sulla base dello sforamento com-plessivo di branca e delle quote concretamente imputabili ai singoli eroga-tori privati.7.- Col secondo motivo l'Asl deduce la nullità della sentenza impu-gnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione e/o la falsa applicazionedell'art. 11 del contratto sottoscritto fra le parti il 28 dicembre 2017, incontrasto con quanto previsto dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.In sostanza, l'Asl lamenta che la Corte abbia ritenuto inoperante nellafattispecie la clausola contrattuale con cui la struttura accettava incondi-zionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di fissazione deltetto di spesa, rinunciando alle azioni intraprese ed ai contenziosi futuri.Col terzo motivo l'Asl denuncia nullità della sentenza impugnata perviolazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n°231/2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.L'Asl nega che siano applicabili gli interessi moratori previsti dal d.lgs.n° 231/2001 alle prestazioni rese da erogatori privati.Col quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza im-pugnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Non essendo dovuto il capitale, non sarebbero dovuti nemmeno gli in-teressi moratori.8.- I motivi sopra riassunti sono assorbiti dall'accoglimento del primo.Si passa pertanto all'esame del quarto mezzo.9.- Dunque, con la quarta doglianza l'Asl deduce la nullità della sen-tenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applica-zione del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.In sostanza assume che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che ilcontratto che regolava le prestazioni del 2017 (sottoscritto il 28 dicembre2017) fosse stato validamente stipulato con efficacia retroattiva, con laconseguenza che per il tempo anteriore a tale data non vi sarebbe alcunaccordo scritto tra struttura e PA, come invece impongono gli artt. 16 e 17del r.d. 18 novembre 1923 n° 2440.In primo luogo, nessuna clausola faceva riferimento a tale retroattivi-tà; secondariamente, il tetto di spesa del 2017 era stato fissato con De-creto del Commissario ad acta n° 89 dell'8 agosto 2016, con la conse-guenza che la struttura da tale data era a conoscenza del limite fissato.10.- Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Numero registro generale 5546/2024Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 22950/2026Data pubblicazione 09/07/2026È inammissibile nella parte in cui prospetta un'interpretazione dell'ac-cordo negoziale diversa da quella, del tutto plausibile, favorita dal giudicedel merito, oltretutto senza neanche indicare i canoni ermeneutici che sa-rebbero stati violati.È, invece, infondato nella parte in cui predica l'impossibilità giuridica distipula: evenienza che, per contro, è del tutto legittima, come già stabilitoda Cass., sez. I, 22 giugno 2025, n° n° 16685 e n° 16687.15.- All'accoglimento del primo motivo, segue il rinvio della causa allaCorte d'appello di Salerno in diversa composizione, la quale provederà aregolare le spese anche per la presente fase processuale. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, ilterzo ed il quinto; respinge il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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