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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 17983/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 692/2019 depositata il29/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 692/17/2019depositata il 29/01/2019 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Barano d’ Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’ originario ricorso proposto dal contribuente ritenendo legittimo l’avviso di pagamento relativo ad acconto TARI per l’anno 2017;

1.1. come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, il contribuente non aveva diritto ad alcuna riduzione dell’imposta in ragione del carattere stagionale dell’attività, che l’imposta era dovuta anche in relazione all’ attività di ristorazione che non risultava cessata, che era stato rispettato il parametro della vicinanza al punto più vicino di raccolta e che l’atto impugnato risultava adeguatamente motivato;

2. [OSCURATO:PERSONA], coniuge erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria;

3. il Comune di Barano d’ Ischia resiste con controricorsoe memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si eccepisce l’efficacia del giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ;

1.1. viene rilevato che, già in sede di comparsa di costituzione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], erano state depositate le sentenze nn. 8723/2015; 27723/15, 5828/15 passate ingiudicato, che avevano annullato identici avvisi impugnati per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, precisandosi che l’atto impugnato è identico a quello ritenuto illegittimo dalle sentenze richiamate per annualità precedenti, da ciò discendendo la piena applicabilità del concetto e del principio di giudicato esterno;

2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione falsa applicazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, dell'art. 7 l. 212/2000, dell’art. 3 l. 241/90 e dell’art.24 Cost.;

2.1. ad avviso della ricorrente del tutto erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto l’atto de quoadeguatamente motivato non considerando che, secondo la giurisprudenza pacifica, ove l’ ente impositore si discosti dai dati indicati nella denuncia da parte del contribuente, come avvenuto nel caso in esame, è tenuto ad emettere un avviso di accertamentoed esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati indicati nella denuncia presentata mentre il comune, ignorando completamente la denuncia di inizio e fine occupazione presentata ritualmente e senza neppure citarla, con l'atto impugnato aveva liquidato l'acconto di euro 14.050,58 in base alla superficie di mq. 766,65 per l'intero anno senza alcun elemento concreto, senza in alcun modo specificare tutti gli elementi richiesti in merito alla determinazione del maggior importo dovuto rispetto al dichiarato, alle tariffe applicate, arbitrariamente variate dalla [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva la competenza e che non risultavano allegate all'avviso di pagamento come prescritto;

3. con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., errata ed illegittima applicazione della tariffa e della categoria, violazione art.59, commi 4, 5 e 6 d.lvo 507/1993;

3.1. si rileva che i giudici di appello non avevano tenuto in debita considerazione il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione, precedute da altre denunce di fine occupazione nell'anno precedente, presentate nei termini previsti, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e mai contestate, in cui era stata dichiarata la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della TARI, la categoria, il periodo di occupazione e produzione di rifiuti, con la specifica richiesta di tassazione per il solo periodo stagionale e riduzione prevista in relazione alla ubicazione e assenza del servizio di raccolta; 4.il primo motivo va disatteso;

4.1. occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti didurata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01);

4.2. deve, quindi, osservarsi che le citate sentenze non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile.

La contribuente, peraltro, si è limitata a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto “elementi pregiudiziali della medesima fattispecie impositiva comuni” senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi “pregiudiziali” comuni, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza;

5. il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati;

5.1. in via generale va considerato che la sentenza impugnata appare immune da censure nella parte in cui ha ritenuto l’atto impugnato adeguatamente motivato in ragione degli oneri motivazionali configurabili per atti impositivi quale quello in esame (vedi, ex multis, Cass. 31.07.2019, n. 20620; Cass. 12.12.2018, n. 30039; Cass. 09/05/2017, n. 11270; Cass. 11.04.2019, n. 10128).

In tema di TARSU, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile expost, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., 5 Sez. 5", 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^,12 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996; Cass., Sez. 5", 22 marzo 2021, n. 7952; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2022, n. 4245) - risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5", 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952);

5.2. va pure rilevato che la tesi secondo cui le tariffe applicate sarebbero state “arbitrariamente variate dalla [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva la competenza” costituisce una mera allegazione che non risulta essere stata previamente dedotta nelle fasi di merito e che, in ogni caso, appare priva di riscontro alcuno;

5.3. né coglie nel segno la contestazione secondo cui il Comune, nell’ incorrere nel vizio di motivazione, avrebbe del tutto omesso di prendere in esame il tenore della denunzia di inizio dell’occupazione in cui era stata dichiarata la superficie occupata, la categoria, il periodo di occupazione, la produzione di rifiuti nonché la posizione disagiata;

5.4. anche in relazione a tale aspetto, non risulta assolto l’onere di specificità del motivo, non essendo stato riportato il contenuto dell’atto introduttivo e dell’appello da cui evincere chela questione in esame, così come prospettata, era stata effettivamente introdotta nel giudizio sin dal primo grado e, successivamente, riproposta al giudice di appello il quale, valutate le complessive emergenze processuali, ha ritenuto legittimo l’atto impositivo;

5.5. la censura è, poi, inammissibile atteso che, come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

5.6. nel ricorso de quonon risulta trascritto, neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione né sono stati forniti i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, segnalandone, dunque, la presenza negli atti del giudizio di merito mediante precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, essendosi limitata la parte ricorrente a dedurre “(cfr. doc. 12, 13, 14)” non meglio precisati, senza chiarire a quale atto del processo sarebbero stati allegati ovvero in quale fase processuale sarebbero stati prodotti;

5.7. in ogni caso la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno, di per sé, non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui all’ art. 62, comma 2 d.lgs. n. 507 del 1993;

5.8. la normativa in esame indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che -di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo -com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09);

5.9. pertanto se la struttura è dotata di licenza annuale – come accertato nelle specie in fatto dai giudici di merito -non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale.

La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie (vedi Cass. 22756/2016 e in senso conforme vedi Cass.33426/2018);

5.10. la contribuente deduce, ancora, profili di asserita inutilizzabilità del bene per problemi di accessibilità “a causa dell’ invasione del mare” in relazione ai quali, stante il silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che trattasi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, al che consegue che la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. nn. 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4087/2012);

5.11. quanto alla questione relativa alla chiesta riduzione nella misura del 40% in relazione alla ubicazione e assenza del servizio di raccolta - profilo questo asseritamente non preso in esame dai giudici di appello –il ricorso è privo del requisito dell’autosufficienza analogamente a quanto evidenziato al §. 5.5.;

5.12. peraltro parte ricorrente richiama le risultanze di una perizia di parte circa la rilevante distanza del punto di raccolta, circostanza, del tutto irrilevante, alla luce del principio affermato da questa Corte, nel solco dei principi affermati da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, secondo il quale, la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a dei semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgereal vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 6 maggio 2015; Cass. del 07/07/2016, n. 13922; Cass. del 09/04/2018, n. 8621; Cass. del 24/06/2020, n. 12387; Cass. n. del 16/03/2022, n. 8584);

6. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Barano d’ Ischia liquidate come da dispositivo;

6.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D .P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Barano d’ Ischia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.400,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 692/2019 depositata il29/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 692/17/2019depositata il 29/01/2019 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Barano d’ Ischia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’ originario ricorso proposto dal contribuente ritenendo legittimo l’avviso di pagamento relativo ad acconto TARI per l’anno 2017; 1.1. come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, il contribuente non aveva diritto ad alcuna riduzione dell’imposta in ragione del carattere stagionale dell’attività, che l’imposta era dovuta anche in relazione all’ attività di ristorazione che non risultava cessata, che era stato rispettato il parametro della vicinanza al punto più vicino di raccolta e che l’atto impugnato risultava adeguatamente motivato; 2. [OSCURATO:PERSONA], coniuge erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; 3. il Comune di Barano d’ Ischia resiste con controricorsoe memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si eccepisce l’efficacia del giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ; 1.1. viene rilevato che, già in sede di comparsa di costituzione innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], erano state depositate le sentenze nn. 8723/2015; 27723/15, 5828/15 passate ingiudicato, che avevano annullato identici avvisi impugnati per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, precisandosi che l’atto impugnato è identico a quello ritenuto illegittimo dalle sentenze richiamate per annualità precedenti, da ciò discendendo la piena applicabilità del concetto e del principio di giudicato esterno; 2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione falsa applicazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, dell'art. 7 l. 212/2000, dell’art. 3 l. 241/90 e dell’art.24 Cost.; 2.1. ad avviso della ricorrente del tutto erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto l’atto de quoadeguatamente motivato non considerando che, secondo la giurisprudenza pacifica, ove l’ ente impositore si discosti dai dati indicati nella denuncia da parte del contribuente, come avvenuto nel caso in esame, è tenuto ad emettere un avviso di accertamentoed esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati indicati nella denuncia presentata mentre il comune, ignorando completamente la denuncia di inizio e fine occupazione presentata ritualmente e senza neppure citarla, con l'atto impugnato aveva liquidato l'acconto di euro 14.050,58 in base alla superficie di mq. 766,65 per l'intero anno senza alcun elemento concreto, senza in alcun modo specificare tutti gli elementi richiesti in merito alla determinazione del maggior importo dovuto rispetto al dichiarato, alle tariffe applicate, arbitrariamente variate dalla [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva la competenza e che non risultavano allegate all'avviso di pagamento come prescritto; 3. con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., errata ed illegittima applicazione della tariffa e della categoria, violazione art.59, commi 4, 5 e 6 d.lvo 507/1993; 3.1. si rileva che i giudici di appello non avevano tenuto in debita considerazione il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione, precedute da altre denunce di fine occupazione nell'anno precedente, presentate nei termini previsti, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e mai contestate, in cui era stata dichiarata la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della TARI, la categoria, il periodo di occupazione e produzione di rifiuti, con la specifica richiesta di tassazione per il solo periodo stagionale e riduzione prevista in relazione alla ubicazione e assenza del servizio di raccolta; 4.il primo motivo va disatteso; 4.1. occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti didurata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01); 4.2. deve, quindi, osservarsi che le citate sentenze non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile. La contribuente, peraltro, si è limitata a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto “elementi pregiudiziali della medesima fattispecie impositiva comuni” senza tuttavia chiarire quali sarebbero tali elementi “pregiudiziali” comuni, dato questo che rende la censura inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza; 5. il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati; 5.1. in via generale va considerato che la sentenza impugnata appare immune da censure nella parte in cui ha ritenuto l’atto impugnato adeguatamente motivato in ragione degli oneri motivazionali configurabili per atti impositivi quale quello in esame (vedi, ex multis, Cass. 31.07.2019, n. 20620; Cass. 12.12.2018, n. 30039; Cass. 09/05/2017, n. 11270; Cass. 11.04.2019, n. 10128). In tema di TARSU, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile expost, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., 5 Sez. 5", 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^,12 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996; Cass., Sez. 5", 22 marzo 2021, n. 7952; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2022, n. 4245) - risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5", 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952); 5.2. va pure rilevato che la tesi secondo cui le tariffe applicate sarebbero state “arbitrariamente variate dalla [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva la competenza” costituisce una mera allegazione che non risulta essere stata previamente dedotta nelle fasi di merito e che, in ogni caso, appare priva di riscontro alcuno; 5.3. né coglie nel segno la contestazione secondo cui il Comune, nell’ incorrere nel vizio di motivazione, avrebbe del tutto omesso di prendere in esame il tenore della denunzia di inizio dell’occupazione in cui era stata dichiarata la superficie occupata, la categoria, il periodo di occupazione, la produzione di rifiuti nonché la posizione disagiata; 5.4. anche in relazione a tale aspetto, non risulta assolto l’onere di specificità del motivo, non essendo stato riportato il contenuto dell’atto introduttivo e dell’appello da cui evincere chela questione in esame, così come prospettata, era stata effettivamente introdotta nel giudizio sin dal primo grado e, successivamente, riproposta al giudice di appello il quale, valutate le complessive emergenze processuali, ha ritenuto legittimo l’atto impositivo; 5.5. la censura è, poi, inammissibile atteso che, come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; 5.6. nel ricorso de quonon risulta trascritto, neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione né sono stati forniti i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, segnalandone, dunque, la presenza negli atti del giudizio di merito mediante precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, essendosi limitata la parte ricorrente a dedurre “(cfr. doc. 12, 13, 14)” non meglio precisati, senza chiarire a quale atto del processo sarebbero stati allegati ovvero in quale fase processuale sarebbero stati prodotti; 5.7. in ogni caso la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno, di per sé, non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui all’ art. 62, comma 2 d.lgs. n. 507 del 1993; 5.8. la normativa in esame indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che -di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo -com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09); 5.9. pertanto se la struttura è dotata di licenza annuale – come accertato nelle specie in fatto dai giudici di merito -non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale. La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie (vedi Cass. 22756/2016 e in senso conforme vedi Cass.33426/2018); 5.10. la contribuente deduce, ancora, profili di asserita inutilizzabilità del bene per problemi di accessibilità “a causa dell’ invasione del mare” in relazione ai quali, stante il silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che trattasi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, al che consegue che la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. nn. 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4087/2012); 5.11. quanto alla questione relativa alla chiesta riduzione nella misura del 40% in relazione alla ubicazione e assenza del servizio di raccolta - profilo questo asseritamente non preso in esame dai giudici di appello –il ricorso è privo del requisito dell’autosufficienza analogamente a quanto evidenziato al §. 5.5.; 5.12. peraltro parte ricorrente richiama le risultanze di una perizia di parte circa la rilevante distanza del punto di raccolta, circostanza, del tutto irrilevante, alla luce del principio affermato da questa Corte, nel solco dei principi affermati da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, secondo il quale, la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a dei semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgereal vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 6 maggio 2015; Cass. del 07/07/2016, n. 13922; Cass. del 09/04/2018, n. 8621; Cass. del 24/06/2020, n. 12387; Cass. n. del 16/03/2022, n. 8584); 6. conseguentemente il ricorso proposto deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Barano d’ Ischia liquidate come da dispositivo; 6.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D .P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Barano d’ Ischia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.400,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 17983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris