CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 41023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI Ldato avviso alle parti; -\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 22 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di istituto non concedibile anche per il superamento del limite di pena di cui all'art. 47-ter Ord.pen. 2. Avverso il decreto ha proposto impugnazione [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l'ufficio matricola del carcere. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. peri. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 103/2017 è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il