CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 aprile 2022
Cassazione n. 16318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG P. Gaeta, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Catania; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. n. 115/2002, lo ammetteva al patrocinio a spese dello Stato ma ometteva di liquidare le spese del procedimento, espressamente richieste dall'opponente; nonché avverso l'ulteriore e separato provvedimento, reso in calce alla nota spese con il quale il Tribunale disponeva che la liquidazione delle spese fosse effettuata alla conclusione della fase delle indagini preliminari. Ad avviso dell'esponente detti provvedimenti violano la previsione dell'art. 702-ter, u.c. cod. proc. civ., che trova applicazione al subprocedimento di cui all'art. 99 d.p.r. n. 115/2002, poiché esso dispone che il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli artt. 91 e seguenti. Osserva, inoltre, che nessuna norma autorizza il Presidente del Tribunale a differire la liquidazione delle spese relativo ad un procedimento che è autonomo rispetto al processo penale e che non può essere ricondotto al procedimento di liquidazione, peraltro eventuale, previsto per la successiva conclusione della fase delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato con riferimento all'ordinanza adottata dal presidnete del Tribunale; impone la riqualificazione in opposizione dell'impugnazione che ha ad oggetto il decreto pure adottato da quella A.G. 1.1. Dalla documentazione versata in atti emerge che nella medesima data dell'8 aprile 2022 il Presidente del Tribunale di Catania (i provvedimenti sono stati sottoscritti dal Gip del Tribunale di Catania, evidentemente delegato: cfr. Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644) adottò due provvedimenti: l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. n. 115/2002, accogliendo l'opposizione proposta dal Randazzo, lo ammetteva al patrocinio a spese dello Stato; il decreto, redatto in calce alla nota depositata il 2 aprile 2022 dal difensore del Randazzo, con la quale questi chiedeva per sé la liquidazione delle spese e degli onorari. 1.2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'insegnamento secondo il quale il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Depongono in tal senso le seguenti considerazioni, di recente rammentate da Sez. 4, n. 39164/2022: il d.P.R. n. 115/2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda; esso estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (al riguardo è sufficiente menzionare, oltre a Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Rv. 273108, Sez. U, n. 25931 del 24/4/2008, Albanese, in cui si è affermato che è del tutto corretta l'inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza e all'interesse del patrocinando, e precisato che tanto non vale per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato). Quanto al giudice competente a provvedere alla liquidazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, esso va individuato nel giudice del processo principale. Infatti, l'art. 83 d.p.r. n. 115/2002 dispone che l'istanza di liquidazione deve essere proposta davanti al giudice procedente (o che ha proceduto) per il giudizio principale, nel quale si è svolta l'attività difensiva da remunerare. La previsione dell'art. 83 comma 3-bis, d. P.R. n. 115/2002, per la quale «Il decreto di pagamento é emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» attiene unicamente al tempo della liquidazione e non alla individuazione del giudice chiamato a provvedervi (sez. 1, n. 35220 del 11/6/2018, Gentili, Rv. 273855; n. 37361 del 6/6/2014, D'Ambra, Rv. 261128, in fattispecie relativa al procedimento de libertate). Come è stato osservato da Sez. 4, n. 39164/2022, «tali principi si fondano sul rilievo, di indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato nel [OSCURATO:PERSONA] spese- di giustizia, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che poi è quello competente a deliberare sulla stessa ammissione al beneficio. Corollario implicito di tale principio è quello della concentrazione delle attribuzioni, ad evidente fine acceleratorio, tra giudice che definisce il procedimento e quello che liquida i relativi compensi». Discende da quanto sin qui esposto che la censura indirizzata all'ordinanza per essere mancante della statuizione in ordine alla liquidazione è infondata, poiché per tale adempimento è competente il giudice del procedimento principale. 1.3. Quanto all'impugnazione del decreto reso in calce alla nota spese, esso è nella sostanza un provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore. Avverso tale decisione si è già affermato che è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 d.p.r. n. 115/2002, "dovendo, in via di principio, riconoscersi all'interessato ed al di lui difensore il diritto a proporre detto gravame - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 116 ed 84 del DPR n. 115/02 - anche nel caso di provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi, in quanto omologo al decreto di pagamento" (Sez. 4, n. 29577 del 12/05/2005, Rv. 232017; in termini adesivi Sez. 4, n. 8014 del 17/01/2014, Rv. 259282). A ciò si aggiunga che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" (Sez. Un., ord. n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura). Ne discende che il ricorso avverso il menzionato decreto va qualificato come opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 e gli atti vanno trasmessi al Presidente del Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M. Rigetta il ricorso avverso il provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (depositato in data 11/04/2022) del Tribunale di Catania e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Qualificata come opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002 l'impugnazione avverso il provvedimento emesso, in data 8/04/2022, dal giudice per le indagini preliminari con cui si rimette alla conclusione della fase delle indagini preliminari la liquidazione delle spese, dispone la trasmissione degli atti al residente derVribunale di Catania per l'ulteriore corso. Cos