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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20220/2026

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( CUI 06USFOD ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.P.R. 309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o alla diversa qualificazione giuridica del fatto o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Otmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 06USFOD ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.P.R. 309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o alla diversa qualificazione giuridica del fatto o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Otmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris