CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31738/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di Teramoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 8 maggio 2025 il Tribunale di Teramo, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi degli artt. 674 cod. proc. pen. e168, comma 1) n. 1) cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale dellapena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna emessa delTribunale di Ancona il 17 dicembre 2014 per reati di cui agli artt. 367 e 646 cod.pen., commessi dal 3 marzo al 25 luglio 2012, divenuta irrevocabile il 1 dicembre2018.A ragione della decisione osserva che è il condannato ha commesso il reatodi cui all'art 3 l. n. 54 2006, per il quale ha riportato condanna con sentenza delTribunale di Teramo, in data 25 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 13 aprile2023, entro il termine di cinque anni dalla data di revocabilità della sentenza chegli ha riconosciuto il beneficio. Il reato de quo è stato, infatti, commesso dalmese di maggio dell'anno 2017 con condotta perdurante, che, come si evincedall’accertamento in sede cognitiva, era proseguita fino alla sentenza di primogrado, emessa dal Tribunale di Teramo il 25 ottobre 2021.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge inrelazione all’art. 168, comma 1) n. 1) cod. pen., nonché vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza ha disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena in assenza del presupposto normativo dellaconsumazione, giudizialmente accertata con decisione irrevocabile, di un nuovoreato in epoca successiva a quella in cui è stato commesso il reato giudicato conla sentenza che ha concesso il beneficio.Erroneamente il Giudice dell'esecuzione ha attributo rilevanza al dato dellaperduranza della condotta illecita di cui all’art. 3 l. n. 54 2006 dal maggio 2017fino alla data della sentenza che ha definito il primo grado del giudizio.Risulta dalla sentenza di condanna che [OSCURATO:PERSONA] non era più obbligato aversare la somma a titolo di mantenimento ad una delle due figlie, nelle moredivenuta autosufficiente, e che aveva adempiuto all’obbligo di mantenimento neiconfronti della moglie e dell’altra figlia già dal 2018 per sette mesi, nel 2019 perundici mesi e nell'anno 2021 per sei mesi. Tali versamenti intermedi, come siricava dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, hanno determinato lacessazione della permanenza interrompendo la condotta perdurante rendendonel caso di specie non configurabile la causa risolutiva prevista dall'art 168,comma 1) n. 1) cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La giurisprudenza di legittimità, ha costantemente affermato giudicedell'esecuzione, in presenza di specifiche contestazioni sulla data diconsumazione «può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e,occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui siapossibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini delladecisione che gli è demandata» ma solo nel caso in cui «il "tempus commissidelicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nelcapo di imputazione» (cfr. Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240475,Sez. 1 n. 30609, del 15/04/2014, Raia, Rv. 261082).Nell’ambito di interesse in questa sede, quello relativo all’applicazionedell’istituto della revoca della pena sospesa per un reato commesso nelquinquennio ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1), cod. pen. è stato precisato cheil giudice dell'esecuzione «non può che prendere atto dei dati cronologicicontenuti nel capo di imputazione con contestazione chiusa, perché nonmodificati dal giudice della cognizione su impulso della parte interessatalegittimata a proporre impugnazione e quindi coperti dal giudicato, e non ha, diconseguenza, alcuna necessità di ricavare i detti dati dalla motivazione dellesentenze poste in esecuzione come invece sarebbe chiamato a fare nel caso dicontestazioni aperte o comunque di descrizione carente del capo di imputazione»(sez. 1 n. 30711 del 10/05/2019, n.m.).E’ altrettanto pacifico che la revoca della sospensione condizionale ex art.168, comma primo, n. 1, cod. pen. va disposta se il nuovo reato ha, come nelcaso in esame, natura permanente purché sia stato anche in parte commessodurante il periodo di osservazione (cinque anni per delitti successivi alla sentenzacon la quale sia stata concessa la sospensione), indipendentemente dallacircostanza che l’irrevocabilità della precedente sentenza sia successiva all’iniziodella permanenza; una diversa interpretazione renderebbe possibile commettereun reato permanente, in via indefinita nel tempo, senza subire il rischio dellarevoca della sospensione condizionale (Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, dep.2021, Hmidi, Rv. 280756 - 01; Sez. 1, n. 30504 del 07/07/2011, Polito, Rv.251029).2. L’ordinanza impugnata non si è discostata dai richiamati principi.In applicazione del disposto di cui all'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., harevocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con lasentenza del Tribunale di Ancona, in data 17 dicembre 2014, sul presupposto,corretto in fatto ed in diritto, che nel quinquennio successivo alla data diirrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa (1 dicembre2018), era sopraggiunta la sentenza del Tribunale di Teramo, in data 25 ottobre2021, divenuta irrevocabile il 13 aprile 2023, per il reato di omesso versamentodell'assegno periodico di mantenimento dei figli stabilito dal giudice in caso diseparazione (originariamente previsto dalla norma di cui all’art. 3 l. n. 54 2006oggi abrogata e trasfusa nell'articolo 570-bis cod. pen.). La consumazione di talereato, stante la contestazione "aperta" che aveva trovato confermanell’accertamento in sede di cognizione, era iniziata nel maggio dell'anno 2017ed era proseguita anche negli anni successivi alla data di irrevocabilità dellasentenza che aveva concesso il beneficio, fino alla decisone di primo grado (25ottobre 2021). Fino a tale ultima data, come esplicitamente riconosciuto nelricorso, [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’interrompere la condotta criminosa, si era limitatoad alcuni sporadici versamenti dell’assegno in favore della moglie e delle figlieverso cui era obbligato, ritenuti dal giudice della cognizione non idonei a far venirmeno i l reato contestato in applicazione del consolidato principiogiurisprudenziale secondo cui integra la fattispecie delittuosa anchel'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentarequando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loroesigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione (daultimo Sez. 6, n. 1879 del 04/11/2020 dep. 2021, C., Rv. 280584 - 01).3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente