CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 49247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale li la Corte d'appello di Milano ha riformato, limitatamente alla pena, la sentenza emessa il 20/10/2020 dal locale Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione delle norme in tema di procedimento cartolare di appello. Erroneamente in sentenza si afferma che la difesa non ha presentato conclusioni per l'udienza del 9 marzo 2022, invece, depositate a mezzo p.e.c. in cancelleria il 4 marzo 2022; peraltro, nelle conclusioni scritte si eccepiva l'inammissibilità delle conclusioni del P.G., sia perché tardive, essendo state depositate il 2 marzo 2022, sia perché abnormi, in quanto contenenti identica richiesta di conferma delle sentenze di primo grado "per tutte le sentenze appellate per le quali non risultano avanzate istanze di trattazione orale". Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 337 cod. pen. e la manifesta contraddittorietà della motivazione, atteso il frequente riferimento alla violenza esercitata dal ricorrente, mentre dall'annotazione in atti risulta che il ricorrente era sdraiato a terra, si dimenava e tentava di scalciare l'agente: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, stante la tardività delle conclusioni della difesa, che risultano inviate il 4 maggio 2022, dunque, senza il rispetto del termine di cinque giorni precedenti l'udienza, previsto dall'art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, termine perentorio secondo l'orientamento di questa Corte. A tale conclusione si perviene in ragione delle cadenze previste dalla disciplina emergenziale, dettate proprio per garantire il contraddittorio, i diritti delle parti e per consentire al giudice l'esame delle argomentazioni e conclusioni delle parti (Sez. 6 n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262, in cui si chiarisce che si giunge a tale conclusione in base alla giurisprudenza consolidatasi con riferimento alla trattazione cartolare prevista dall'art. 611 cod. proc. pen., che rappresenta il modello cui si ispira la disciplina emergenziale, secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Sez.6, n. 11630 del 27/2/2020, Rv.278719; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv.274040; Sez.1, n. 13597 del 22/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673). 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, articolato in fatto e diretto a proporre una lettura alternativa della condotta, con argomentazioni che finiscono per sollecitare una rivalutazione di merito, preclusa in questa sede, specie a fronte della lineare ricostruzione in fatto contenuta in sentenza. Risulta, infatti, accertato sul piano oggettivo, che gli operanti, intervenuti su segnalazione del personale del centro commerciale per la presenza di un soggetto che molestava clienti e passanti, avevano trovato l'imputato steso sul marciapiede in evidente stato di alterazione alcolica, che gridava verso i 2 <2 passanti; dovendo procedere all'identificazione, erano stati costretti a richiedere l'intervento di altre pattuglie a causa dell'opposizione dell'imputato, che si dimenava con forza e tentava di sferrare calci ad un operante, tanto da dover essere trasferito a bordo di auto di servizio. Risulta, pertanto, corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno respinto la prospettazione riduttiva della difesa ed escluso la sussistenza di una mera resistenza passiva in ragione della violenta reazione oppositiva del ricorrente, diretta ad impedire o quantomeno ostacolare l'identificazione e l'interruzione della condotta molesta nei confronti dei passanti: violenza a tal punto intensa da avere richiesto l'intervento di altre pattuglie per bloccarne l'aggressività e ricondurlo alla calma. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo