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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18806/2026

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ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore.-intimato-Numero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 109/2023depositata il 17/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver stipulato un contratto difideiussione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per garantire il credito vantatoda questa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] –proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca,chiedendo che fosse dichiarato inesistente il credito vantato, per carenzadi prova, e che fosse dichiarata nulla la fideiussione, perché prestata inviolazione della normativa antitrust nonché degli artt. 1956 e 1957 c.c.Si costituiva, resistendo, la banca opposta.2.

Con sentenza n. 4466/2020, dopo aver espletato consulenzagrafologica che riconosceva come autentiche tutte le sottoscrizioniapposte da [OSCURATO:PERSONA] sulla documentazione bancaria, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,reiterando l’eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ai sensidegli artt. 1418 e 1322 c.c.; in subordine, attesa la presenza nelcontratto della clausola di cui all’art. 6 del modello uniforme ABI,chiedeva fosse dichiarata la nullità di tale clausola; invocava inoltre, pereffetto dell’inutile decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1957c.c., la sua liberazione dall’obbligo di garanzia.Resisteva al gravame [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].).4.

Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milanorigettava l’appello.5.

Avverso tale sentenza la Russo propone ora ricorso perNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026cassazione, affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria deicrediti da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo della mandatariaIntrum [OSCURATO:SOCIETA]6.

Il consigliere delegato formulava proposta di decisione acceleratadel seguente tenore: “Il ricorso, in cui viene dedotto un unico motivo, èinammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Non offre elementi per mutare ilconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema dicontratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che ilpagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinviopattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957,comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterioermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al terminesemestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersisufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di unarichiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che iltermine sia osservato mediante la proposizione di una domandagiudiziale” (Cass., 660/2025; Cass., 5179/2025; Cass., 22346/2017)”.Il difensore della ricorrente, peraltro, instava per la decisione delricorso, che quindi veniva avviato alla adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La ricorrente ha depositato memoria.Considerato che1.

Parte ricorrente, nella sua memoria, ha così argomentato:-) preliminarmente chiede che il relatore del ricorso sia altroConsigliere rispetto a quello che ha formulato la proposta di decisioneaccelerata; -) lamenta che nel caso di specie non è stata considerata laqualifica di consumatore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; invece, dalriconoscimento dello status di consumatore e dalla conseguenteNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicazione del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) dovevadiscendere l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità delleclausole contrattuali tali da determinare un significativo squilibrio acarico del consumatore; -) insiste sulla vessatorietà, e quindi sullanullità, delle clausole n. 6 e n. 7 del contratto di fideiussione, in quantoderogatorie, in senso solo favorevole al creditore, alla disciplina dell’art.1957 c.c., senza essere mai state oggetto di trattativa individuale, nonessendo stata fornita prova in tal senso dal professionista; -) sostiene,quale conseguenza della nullità delle suddette clausole, che la rinunciapreventiva del fideiussore alla decadenza ex art. 1957 c.c. divieneinefficace; che la richiesta stragiudiziale di pagamento non è idonea aevitare la decadenza del creditore, giacché il creditore avrebbe dovutonecessariamente attivare un’azione giudiziale entro il terminesemestrale ex lege previsto; -) chiede, conclusivamente, la rimessionedel ricorso alle Sezioni Unite, ovvero, in subordine, la trattazione inpubblica udienza.In via preliminare, osserva il Collegio che l’istanza della ricorrente disostituzione del relatore con altro Consigliere, diverso da quello che haredatto la proposta di decisione accelerata, non è suscettibile diaccoglimento, a mente del principio, affermato dalle Sezioni Unite diquesta Suprema Corte, secondo cui “Nel procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dald.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consiglieredelegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria enon è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, néNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimogiudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa” (v.

Cass., Sez.Un., n. 9611/2024).1.1.

Tanto premesso, ritiene, inoltre, il Collegio che il ricorso possaessere trattato all’esito dell’adunanza camerale, senza necessità di rinvioalla pubblica udienza, nei termini e per le ragioni che seguono.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., conriguardo agli artt. 1957 c.c. e 2697 c.c.

Omessa valutazione di unacircostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.Lamenta che “In buona sostanza, il Collegio, dopo avere precisatol’esistenza, nel contratto di fideiussione de quo, della clausola a “primarichiesta”, ha ritenuto rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. con ilsolo invio della diffida stragiudiziale del 14/04/2014 con cui l’istituto dicredito aveva revocato gli affidamenti ed era receduto dal rapportocontrattuale”.Censura dunque l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenutoche la banca avesse rispettato le prescrizioni cogenti ed imperative dicui all’art. 1957 c.c. mediante il semplice invio di una raccomandata,invece che a mezzo della proposizione di una domanda giudiziale.Sostiene la ricorrente che, mentre l’ipotesi di effettivo avvio di un’azionelegale nel semestre dalla “scadenza del credito” soddisfa sial’interruzione della decadenza che l’eliminazione di una situazione diincertezza sulla situazione giuridica e sull’interesse alla tutela di undiritto, la domanda stragiudiziale di adempimento nel semestre dallascadenza del credito se, per un verso, impedisce la decadenza ex art.1957 c.c., per altro verso, tuttavia, non fornisce certezza sull’interessealla tutela del diritto, il quale, per l’effetto, deve essere palesato in unNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026termine ragionevole.1.2.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., cosìapparendo condivisibile la proposta di definizione.1.3.

L’impugnata sentenza ha accertato che, nel caso di specie, lagaranzia prestata dalla odierna ricorrente doveva ritenersi “a primarichiesta”, in forza del disposto dell’art. 7 del contratto, che non risultaesser stato fatto oggetto di censure per violazione della normativaantitrust, di talché si è pronunciata conformemente all’orientamento diquesta Corte (v.

Cass., n. 13078 del 2008 e ribadito da Cass. n.22346/17), secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui lagaranzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevedel'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio diesegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a dettanorma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro deisuoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una merarichiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare conl'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi dellanorma” (v. anche Cass., n. 660/2025).Nel rilevare che, in tema di garanzia “a prima richiesta”,l’obbligazione non si estingue se il creditore, entro il termine previstodall’art. 1957 c.c., avanza anche una semplice richiesta stragiudiziale dipagamento, non essendo necessaria una domanda giudiziale,l’impugnata sentenza ha dunque esattamente applicato il suindicatoprincipio di diritto, mentre l’esame del motivo non offre elementi permutare tale orientamento, al quale si intende qui dare continuità.1.4.

Infine, le osservazioni svolte dalla ricorrente - nell’istanza concui ha richiesto la decisione del ricorso nelle forme ordinarie, e ribaditenella memoria illustrativa - secondo cui l’impugnata sentenza sarebbeerronea e viziata per non avere considerato il suo incontroverso statusdi “consumatore”, con ogni conseguenza in ordine alla nullità delleNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026clausole n. 6 e n. 7 del contratto di fideiussione nonché all’onere delcreditore di attivarsi entro il termine decadenziale di cui all’art. 1957c.c., sono formulate in termini assertivi e generici e non si correlano pernulla alla motivazione della sentenza impugnata.La corte territoriale ha, infatti, puntualmente rilevato: -) che ilcontenuto della clausola n. 6 della lettera di fideiussione sottoscrittadall’allora appellante, odierna ricorrente, è identico a quello dellacorrispondente clausola del censurato modello uniforme ABI e neriproduce dunque gli effetti giuridici, tali da creare uno squilibrio tra laposizione del fideiussore e quella del creditore; -) che, pertanto, neconsegue la nullità parziale della clausola; -) che da tale nullità deriva lareviviscenza della disciplina codicistica e, quindi, l’applicazione dell’art.1957 c.c., il quale impone, a pena di decadenza, al creditore di attivarsiper ottenere il pagamento entro sei mesi dalla scadenza del credito; -)che, nella fattispecie, il creditore si è attivato a mezzo di richiestastragiudiziale entro il previsto termine decadenziale.Orbene, così argomentando, l’impugnata sentenza si ècorrettamente pronunciata in jure, anche avuto riguardo alla tutela delfideiussore, se anche tale da rivestire lo status di consumatore.Tale tutela, infatti, è appunto assicurata dalla ritenuta nullitàparziale dell’art. 6 del contratto, là dove, secondo il summenzionatomodello ABI, prevedeva la preventiva rinuncia del fideiussore a farvalere il termine di decadenza a carico del creditore, e dunque finiva perdeterminare un grave squilibrio tra le parti (v., tra le tante, Cass., n.27558/2023).Tuttavia, una volta che sia stata dichiarata dal giudice la nullità disiffatta previsione, viene a rivivere il disposto di cui all’art. 1957 c.c., etale reviviscenza comporta dunque che nuovamente risorga a carico delcreditore l’onere di attivarsi per il recupero del credito entro il termine didecadenza: ed è appunto tale previsione, in sé, idonea ad assicurareNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’equilibrio delle rispettive posizioni delle parti e la piena tutela delfideiussore, quand’anche rivestisse lo status di consumatore.

D’altraparte, alcuna lesione della posizione del fideiussore, eventualmenteanche consumatore, può essere ravvisata, nel caso di garanzia prestata“a prima richiesta”, là dove il creditore ritenga di assolvere al proprioonere di attivarsi nel termine decadenziale a mezzo di una richiesta solostragiudiziale.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.3.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.4.

Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito diproposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio insostanziale conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quartocomma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 27/09/2023, n. 27433).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di euro 800,00, ai sensi dell’art. 96,comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 500,00 allaCassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore.-intimato-Numero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 109/2023depositata il 17/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver stipulato un contratto difideiussione con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per garantire il credito vantatoda questa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] –proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca,chiedendo che fosse dichiarato inesistente il credito vantato, per carenzadi prova, e che fosse dichiarata nulla la fideiussione, perché prestata inviolazione della normativa antitrust nonché degli artt. 1956 e 1957 c.c.Si costituiva, resistendo, la banca opposta.2. Con sentenza n. 4466/2020, dopo aver espletato consulenzagrafologica che riconosceva come autentiche tutte le sottoscrizioniapposte da [OSCURATO:PERSONA] sulla documentazione bancaria, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,reiterando l’eccezione di nullità del contratto di fideiussione, ai sensidegli artt. 1418 e 1322 c.c.; in subordine, attesa la presenza nelcontratto della clausola di cui all’art. 6 del modello uniforme ABI,chiedeva fosse dichiarata la nullità di tale clausola; invocava inoltre, pereffetto dell’inutile decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1957c.c., la sua liberazione dall’obbligo di garanzia.Resisteva al gravame [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].).4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milanorigettava l’appello.5. Avverso tale sentenza la Russo propone ora ricorso perNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026cassazione, affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria deicrediti da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo della mandatariaIntrum [OSCURATO:SOCIETA]6. Il consigliere delegato formulava proposta di decisione acceleratadel seguente tenore: “Il ricorso, in cui viene dedotto un unico motivo, èinammissibile ex art. 360-bis c.p.c. Non offre elementi per mutare ilconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema dicontratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che ilpagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinviopattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957,comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterioermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al terminesemestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersisufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di unarichiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che iltermine sia osservato mediante la proposizione di una domandagiudiziale” (Cass., 660/2025; Cass., 5179/2025; Cass., 22346/2017)”.Il difensore della ricorrente, peraltro, instava per la decisione delricorso, che quindi veniva avviato alla adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.La ricorrente ha depositato memoria.Considerato che1. Parte ricorrente, nella sua memoria, ha così argomentato:-) preliminarmente chiede che il relatore del ricorso sia altroConsigliere rispetto a quello che ha formulato la proposta di decisioneaccelerata; -) lamenta che nel caso di specie non è stata considerata laqualifica di consumatore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; invece, dalriconoscimento dello status di consumatore e dalla conseguenteNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026applicazione del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) dovevadiscendere l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità delleclausole contrattuali tali da determinare un significativo squilibrio acarico del consumatore; -) insiste sulla vessatorietà, e quindi sullanullità, delle clausole n. 6 e n. 7 del contratto di fideiussione, in quantoderogatorie, in senso solo favorevole al creditore, alla disciplina dell’art.1957 c.c., senza essere mai state oggetto di trattativa individuale, nonessendo stata fornita prova in tal senso dal professionista; -) sostiene,quale conseguenza della nullità delle suddette clausole, che la rinunciapreventiva del fideiussore alla decadenza ex art. 1957 c.c. divieneinefficace; che la richiesta stragiudiziale di pagamento non è idonea aevitare la decadenza del creditore, giacché il creditore avrebbe dovutonecessariamente attivare un’azione giudiziale entro il terminesemestrale ex lege previsto; -) chiede, conclusivamente, la rimessionedel ricorso alle Sezioni Unite, ovvero, in subordine, la trattazione inpubblica udienza.In via preliminare, osserva il Collegio che l’istanza della ricorrente disostituzione del relatore con altro Consigliere, diverso da quello che haredatto la proposta di decisione accelerata, non è suscettibile diaccoglimento, a mente del principio, affermato dalle Sezioni Unite diquesta Suprema Corte, secondo cui “Nel procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dald.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consiglieredelegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando insituazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria enon è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, néNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimogiudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa” (v. Cass., Sez.Un., n. 9611/2024).1.1. Tanto premesso, ritiene, inoltre, il Collegio che il ricorso possaessere trattato all’esito dell’adunanza camerale, senza necessità di rinvioalla pubblica udienza, nei termini e per le ragioni che seguono.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., conriguardo agli artt. 1957 c.c. e 2697 c.c. Omessa valutazione di unacircostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.Lamenta che “In buona sostanza, il Collegio, dopo avere precisatol’esistenza, nel contratto di fideiussione de quo, della clausola a “primarichiesta”, ha ritenuto rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. con ilsolo invio della diffida stragiudiziale del 14/04/2014 con cui l’istituto dicredito aveva revocato gli affidamenti ed era receduto dal rapportocontrattuale”.Censura dunque l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenutoche la banca avesse rispettato le prescrizioni cogenti ed imperative dicui all’art. 1957 c.c. mediante il semplice invio di una raccomandata,invece che a mezzo della proposizione di una domanda giudiziale.Sostiene la ricorrente che, mentre l’ipotesi di effettivo avvio di un’azionelegale nel semestre dalla “scadenza del credito” soddisfa sial’interruzione della decadenza che l’eliminazione di una situazione diincertezza sulla situazione giuridica e sull’interesse alla tutela di undiritto, la domanda stragiudiziale di adempimento nel semestre dallascadenza del credito se, per un verso, impedisce la decadenza ex art.1957 c.c., per altro verso, tuttavia, non fornisce certezza sull’interessealla tutela del diritto, il quale, per l’effetto, deve essere palesato in unNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026termine ragionevole.1.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., cosìapparendo condivisibile la proposta di definizione.1.3. L’impugnata sentenza ha accertato che, nel caso di specie, lagaranzia prestata dalla odierna ricorrente doveva ritenersi “a primarichiesta”, in forza del disposto dell’art. 7 del contratto, che non risultaesser stato fatto oggetto di censure per violazione della normativaantitrust, di talché si è pronunciata conformemente all’orientamento diquesta Corte (v. Cass., n. 13078 del 2008 e ribadito da Cass. n.22346/17), secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui lagaranzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevedel'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio diesegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a dettanorma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro deisuoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una merarichiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare conl'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi dellanorma” (v. anche Cass., n. 660/2025).Nel rilevare che, in tema di garanzia “a prima richiesta”,l’obbligazione non si estingue se il creditore, entro il termine previstodall’art. 1957 c.c., avanza anche una semplice richiesta stragiudiziale dipagamento, non essendo necessaria una domanda giudiziale,l’impugnata sentenza ha dunque esattamente applicato il suindicatoprincipio di diritto, mentre l’esame del motivo non offre elementi permutare tale orientamento, al quale si intende qui dare continuità.1.4. Infine, le osservazioni svolte dalla ricorrente - nell’istanza concui ha richiesto la decisione del ricorso nelle forme ordinarie, e ribaditenella memoria illustrativa - secondo cui l’impugnata sentenza sarebbeerronea e viziata per non avere considerato il suo incontroverso statusdi “consumatore”, con ogni conseguenza in ordine alla nullità delleNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026clausole n. 6 e n. 7 del contratto di fideiussione nonché all’onere delcreditore di attivarsi entro il termine decadenziale di cui all’art. 1957c.c., sono formulate in termini assertivi e generici e non si correlano pernulla alla motivazione della sentenza impugnata.La corte territoriale ha, infatti, puntualmente rilevato: -) che ilcontenuto della clausola n. 6 della lettera di fideiussione sottoscrittadall’allora appellante, odierna ricorrente, è identico a quello dellacorrispondente clausola del censurato modello uniforme ABI e neriproduce dunque gli effetti giuridici, tali da creare uno squilibrio tra laposizione del fideiussore e quella del creditore; -) che, pertanto, neconsegue la nullità parziale della clausola; -) che da tale nullità deriva lareviviscenza della disciplina codicistica e, quindi, l’applicazione dell’art.1957 c.c., il quale impone, a pena di decadenza, al creditore di attivarsiper ottenere il pagamento entro sei mesi dalla scadenza del credito; -)che, nella fattispecie, il creditore si è attivato a mezzo di richiestastragiudiziale entro il previsto termine decadenziale.Orbene, così argomentando, l’impugnata sentenza si ècorrettamente pronunciata in jure, anche avuto riguardo alla tutela delfideiussore, se anche tale da rivestire lo status di consumatore.Tale tutela, infatti, è appunto assicurata dalla ritenuta nullitàparziale dell’art. 6 del contratto, là dove, secondo il summenzionatomodello ABI, prevedeva la preventiva rinuncia del fideiussore a farvalere il termine di decadenza a carico del creditore, e dunque finiva perdeterminare un grave squilibrio tra le parti (v., tra le tante, Cass., n.27558/2023).Tuttavia, una volta che sia stata dichiarata dal giudice la nullità disiffatta previsione, viene a rivivere il disposto di cui all’art. 1957 c.c., etale reviviscenza comporta dunque che nuovamente risorga a carico delcreditore l’onere di attivarsi per il recupero del credito entro il termine didecadenza: ed è appunto tale previsione, in sé, idonea ad assicurareNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’equilibrio delle rispettive posizioni delle parti e la piena tutela delfideiussore, quand’anche rivestisse lo status di consumatore. D’altraparte, alcuna lesione della posizione del fideiussore, eventualmenteanche consumatore, può essere ravvisata, nel caso di garanzia prestata“a prima richiesta”, là dove il creditore ritenga di assolvere al proprioonere di attivarsi nel termine decadenziale a mezzo di una richiesta solostragiudiziale.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.4. Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta aisensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito diproposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio insostanziale conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quartocomma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di euro 800,00, ai sensi dell’art. 96,comma terzo, cod. proc. civ. e della somma di euro 500,00 allaCassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod.proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 8819/2023Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 18806/2026Data pubblicazione 09/06/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris