CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del terzo motivo di ricorso,inammissibile il ricorso nel resto, e l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alle circostanze aggravanti;sentita l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso, rimettendosi alla Corte quanto al terzo motivo, edepositato in udienza conclusioni scritte e nota spese, dichiarando che la partecivile non è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;sentita per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 novembre 2025 la Corte d'appello di Roma, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva ritenutoXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, colpevole del reato agli artt. 609-bis e 609-ter, 61,comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen. commesso un danno di XXXXXXXXXXXXX,riconosciute al ricorrente le circostanze attenuanti generiche equivalenti allecontestate aggravanti, ha rideterminato la pena, in anni sei di reclusione,confermando nel resto e condannando altresì il ricorrente alle spese di assistenzadella parte civile nel secondo grado del giudizio.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia AvvocatoChiara [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,affidato a tre motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione manifestamente illogica econtraddittoria in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa eal rischio di contaminazione del narrato in quanto non è stata espletata unaperizia per valutare la capacità specifica a testimoniare della minore (si cita Sez.3, n. 32.161 del 29/09/2015).Si deduce una significativa carenza motivazionale in ordine all'omessoespletamento, già censurato in appello, di una perizia sulla capacità generica especifica a testimoniare della minore, nel caso in esame necessaria al fine divalutare, proprio in relazione ai risvolti emotivi sulla minore, la plausibilità dellaversione alternativa dei fatti fornita dal ricorrente, che aveva riferito di un severorimprovero alla bambina, entrata senza il suo consenso nel bagno due voltementre questi si trovava nudo sotto la doccia; né appare corretto il rilievo che ilcontrasto di versioni, nell'audizione protetta e poi in sede di incidente probatorio,sarebbe sottratto alla cognizione dei giudici dell'appello in quanto la difformitànon era stata contestata nell’incidente probatorio, considerato che le difeseavevano invece depositato una relazione del proprio consulente tecnico professorXXXXXXXXX, che, stigmatizzando il narrato difforme della bambina, avevariportato nel suo elaborato le due versioni; infine, ulteriore elemento deponenteper la necessità di specifici accertamenti peritali, la Corte non avrebbeadeguatamente valutato la possibilità di una contaminazione del narrato da partedegli adulti di riferimento, cosiddetto fenomeno della colonizzazione, quale delvero concretamente emerso, in specie dalle dichiarazioni della madre dellaminore, e tuttavia contraddittoriamente ritenuto indice di genuinità, avendo labambina mantenuto fermo il suo racconto iniziale.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 609-bis cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in relazione alla valutazione della gravità del fattoe alla dosimetria della pena.Si duole dell'omessa individuazione sia nel capo di imputazione, chesuccessivamente con riguardo al fatto ritenuto in sentenza, della esatta modalitàesecutiva, fra le alternative previste dalla fattispecie che contemplano lacostrizione, declinata nelle varie forme di uso della violenza, condotte minatorieo abuso di autorità, ovvero l'induzione, che invece presuppone l'abuso di unacondizione di inferiorità fisica o psichica; distinzione che, pur nell'ambito dellamedesima cornice edittale influisce sicuramente nella valutazione degli indici digravità del fatto, per cui avrebbe conseguentemente generato una erratadosimetrica della pena.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alle contestate aggravantidi cui all'art. 609-ter, comma 1, lett. b), e 61 nn. 5 e 11 cod. pen.Si duole dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto il XXXXXXXXX non era ascendente,genitore o tutore della minore, come previsto dalla norma, ma soltanto ilcompagno convivente della sorella del nonno defunto della minore.Quanto poi alle aggravanti comuni di cui all'art. 61 nn. 5 e 11 cod. pen.,si assume che le stesse sarebbero assorbite dalla fattispecie della violenzasessuale commessa, come nel caso in esame, mediante abuso di autorità ovveroabusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica, così come l'età inferiorea 10 anni definisce la condizione di inferiorità psichica prevista dall'art. 609-bis,comma secondo, n. 1 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Giova, in premessa, osservare che si è in presenza di una "doppiaconforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovatavalutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguentiall'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura deidati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneoal giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione inrapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del qualeneppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che ilgiudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che nonesiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Nonè questo però il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del meritoabbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su unrisultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretendonouna diversa lettura degli elementi probatori, laddove censurano l'attendibilitàdella persona offesa, che, invece, come si dirà, è stata oggetto di attento vaglioin entrambi i gradi di giudizio con motivazione, adeguata alla specificità delcaso trattandosi nella testimonianza di una vittima minore di età, appenadecenne all’epoca dei fatti, giuridicamente corretta e immune da vizi logici e,dunque, incensurabile in questa sede.Va, poi, sempre in premessa, ulteriormente precisato che, ai fini delcontrollo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, allorquando, come nel caso in esame, igiudici del gravame, esaminando le censure proposte dagli appellanti con criteriomogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti aipassaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2,n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).Deve, poi, alla luce del contenuto dei motivi di ricorso dell’imputato,rammentarsi che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione ècircoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettivatenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (trale tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez.6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 3, n. 12110 del19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 - 01). Si richiama, sul punto, ilcostante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità dellamotivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Il controllo di legittimità sullamotivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, néall'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica dellarispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile:a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato in guisa tale da consentire di comprendere il percorso logicoseguito; b) l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o diillogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438 - 01; Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca, massimata su altro;Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv, 251760 - 01).3. Tanto premesso sono infondate le censure enunciate nel primomotivo, le quali contestano la valutazione di attendibilità della persona offesa inquanto non è stata espletata una perizia per valutare la capacità specifica atestimoniare della minore e comunque per non essere stata valutata lapossibilità di contaminazione del narrato da parte degli adulti di riferimento.3.1. Punto di partenza per l'esame delle doglianze appena indicate è lanozione di capacità a rendere testimonianza, ai fini della individuazione deglielementi rilevanti per la sua esclusione. Univoco risulta l'orientamentogiurisprudenziale in proposito. Precisamente, secondo la giurisprudenza,l'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delledomande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoriacirca i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con veritàe completezza; con la conseguenza che non ogni comportamentocontraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanzanell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determinal'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità atestimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, benpotendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati" (cfr., per tutte, Sez.3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670 - 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017,dep. 2018, S., Rv. 272605-01, e Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 2013,pen., la capacità a testimoniare è presunta, perché riconosciuta ad ognipersona (cfr. comma 1), e gli accertamenti sull'esistenza di tale capacità,quand'anche disposti prima dell'esame testimoniale, non precludonol'assunzione della testimonianza.3.2. Premesso che l'accertamento della capacità a testimoniare, direttoad appurare se il teste minore vittima di reati sessuali sia in grado di percepirela realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute apatologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda,invece, la veridicità del narrato (Sez. 3, n. 15207 del 26/11/2019 Ud. (dep.15/05/2020 ) Rv. 278780 - 01), va poi ribadito il principio, richiamato dallaCorte di merito, secondo cuiin tema di violenza sessuale nei confronti di minori,il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare nondetermina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, nonessendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementipatologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 8541 del18/10/2017, dep. 2018, Rv. 272299 - 01); in ogni caso, ove invece si rendanecessario, la scelta del metodo scientifico da utilizzare per valutare la capacitàa testimoniare è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede dilegittimità, se congruamente e logicamente motivata (Sez. 3, n. 44289 del18/06/2019, Rv. 277260 - 01).3.3. Si deve, altresì, considerare chela valutazione della attendibilitàdella persona offesa di reati sessuali, anche se minorenne, è compito esclusivodel giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta deldichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterniallo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espressoda periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solol'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi siastato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente ingrado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 189del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280824 - 01)3.4. Il Tribunale, oltre alla disanima dell'attendibilità della teste il cuivaglio è stato pienamente positivo, ha ravvisato la capacità a testimoniare dellaminore dal complesso degli elementi istruttori e ha osservato che dalla visioneintegrale delle videoriprese dell'incidente probatorio, che restituiva unabambina di 10 anni con tratti somatici e modalità espressive in linea con la suaetà, non sono minimamente emersi elementi sintomatici di profili patologici, delresto nemmeno segnalati nel corso dell'esame svoltosi con l'ausilio di unaspecialista psicologa. Mentre la Corte territoriale, ribadito che l'espletamento diaccertamenti peritali in ordine alla capacità testimoniale si rivela utileprincipalmente in casi, diversi da quello in esame, di minori di età assai ridotta,ha osservato che dalle dichiarazioni della madre e della bimba era emessosoltanto che questa aveva qualche problema di apprendimento e che, del resto,la stessa consulenza della difesa si limitava a formulare generiche perplessitàsullo sviluppo cognitivo senza ancorarle a dati specifici e concreti; di converso,lo svolgimento dell'incidente probatorio non aveva fatto emergere problemipsicopatologici e anzi aveva consentito di acclarare un corretto funzionamentoglobale delle competenze di base.La Corte d'appello, anche in tal caso in linea con quanto già rilevato dalTribunale, ha osservato altresì che nessuno, dunque neanche la difesa delricorrente, ha posto, in sede di incidente probatorio, il tema della capacità atestimoniare della minore e che, del resto, neppure nel corso del dibattimentoerano stati dedotti elementi indicativi di eventuali profili patologici in grado diinterferire con la capacità a testimoniare.3.5. Segnala poi la Corte territoriale nel confutare la doglianza afferenteall'inattendibilità del narrato della persona offesa che la minore aveva reso unracconto preciso, ricco di dettagli e suggestivo di immagini inquietanti (itoccamenti sotto la doccia e il leccamento dei genitali), come rilevato dai primigiudici ben difficilmente appartenenti al patrimonio di conoscenze di unabambina di 10 anni.Tale racconto era stato ripetuto coerentemente in più occasioni, allanonna, e poi al padre e alla madre, ma soprattutto, quel che esclude il dedottorischio di contaminazione del narrato - e rende evidente il difetto di specificitàdel correlato profilo di doglianza sottoposto a quel questa Corte, atteso che ilmotivo di ricorso non si confronta con quest'ultimo elemento - la bambinaaveva preso l'iniziativa del racconto, già completo in tutti i suoi elementi,nell'immediatezza e spontaneamente nei confronti della nonna, quale soggettoadulto di riferimento cui era al momento affidata; né d'altro canto era statadestinataria di richieste pressanti e di domande suggestive o conducenti daparte della madre e del padre, informati dei fatti dalla nonna. Nè rivestiva alcundecisivo rilievo l'eventualità, non emergente dall'incidente probatorio, che labambina fosse entrata in bagno di sua spontanea volontà e non costretta, inquanto l'abuso è dato dal successivo comportamento induttivo tenutodell'imputato il quale determinava costei ad assecondare la sua richiesta dientrare in doccia con lui seguita da quella di stendersi sul letto.3.6. Rappresenta infine la Corte territoriale che i rilievi mossi nellaconsulenza tecnica di parte, principalmente incentrati sulle modalità di raccoltadelle dichiarazioni in occasione della prima audizione, non possono essereconsiderati in quanto tali dichiarazioni - che non sono state acquisite al fascicoloper il dibattimento e neppure utilizzate per le contestazioni nel corsodell'incidente probatorio - non sono entrate a far parte del patrimonioconoscitivo dei giudici.Quanto a questo profilo, in disparte la natura generica e financoesplorativa del correlato profilo di doglianza, che vorrebbe trarre da talidichiarazioni non meglio individuati elementi di frizione rispetto al raccontoaccreditato dai giudici di merito e tali da incidere sul giudizio di attendibilità,osserva il Collegio, che l'indicata relazione del consulente di parte non risultaallegata al ricorso, con conseguente violazione del principio di autosufficienza(Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01. Si veda da ultimo anche Sez. 3,n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01).3.7. Le conclusioni della sentenza, ribadito che l'attendibilità dellapersona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la sua chiave dilettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni(Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01;Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011,Tosto, Rv. 250362 - 01), non rilevabili, e del vero neppure rilevate, nel caso inesame, sono pertanto immuni da vizi.4. Il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta l'omessaindividuazione dell'esatta modalità esecutiva del reato, costrittiva ovveroinduttiva, fra le alternative contemplate nel capo di imputazione, in quantoincidente sulla gravità del fatto e dunque sulla dosimetria della pena, e cosi ilterzo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione di legge in relazionealla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter,comma 1, lett. b), e 61, n. 5 e 11, cod. pen., sono inammissibili trattandosi diquestioni non devolute in grado di appello.4.1. Come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cuisintesi dei motivi d'appello tali censure sono del tutto assenti, e comunquedall'esame dell'atto – cui questo giudice ha legittimamente accesso trattandosidella verifica di un fatto processuale - le doglianze sono certamenteinammissibili in quanto presentate fuori dai casi consentiti, secondo la regolaricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, commasecondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv.256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenzan. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202;Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possasempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondogrado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo dellaCorte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.4.2. Si rileva inoltre, quanto al secondo motivo, inerente ladeterminazione del trattamento sanzionatorio, che la stessa Corte di merito, haben chiarito di avere riconosciuto d'ufficio le circostanze attenuanti generichecon la conseguente mitigazione della pena e di non poter operareanalogamente sulla pena base proprio in virtù del difetto di qualsiasi censura.4.3. Quanto al terzo motivo, rileva il Collegio che: l'aggravante a effettospeciale, contestata e ritenuta nel caso in esame, non riguarda affatto i rapportidi parentela con la minore bensì l'aver commesso il fatto nei confronti di unapersona che non aveva compiuto gli anni 14, all'epoca dei fatti corrispondenteal contenuto del comma 1, n 1, dall'art. 609-ter cod. pen., e attualmente, aseguito della novella di cui alla legge 19 luglio 2019 n. 69, contemplata dall'art.609-ter, comma 2, cod. pen., peraltro con un trattamento sanzionatorio piùsevero, correttamente non applicato nel caso in esame e comunqueneutralizzato dal riconoscimento, delle circostanze attenuanti generiche;inoltre, l'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche è compatibilecon il reato di violenza sessuale in quanto la condotta di abuso di autorità,contemplata dall'art. 609-bis cod. pen., non è ricompresa nella predettaaggravante (Sez. 3, n. 44042 del 26/09/2024, Rv. 287136 - 01; Sez. 3, n.13094 del 13/12/2019, dep. 28/04/2020, Rv. 279230 - 01).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale,di sostenere le spese del procedimento. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3167,00, oltre accessori dilegge.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida in complessivi euro 3167,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.