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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 39303/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4679/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al corso [OSCURATO:PERSONA] II n.287, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.81; -controricorrente - avverso la sentenza n.1335/01/14 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, pronunciata in data 7 maggio 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal consigliere 2 \ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con quattro motivi avverso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.1335/01/14 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, pronunciata in data 7 maggio 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973 con riferimento al recupero di un credito di imposta indebitamente compensato, per maggiore Ires ed altro relativa all'anno di imposta 2008; con la sentenza impugnata la C.t.r., dopo aver confermato la sentenza di primo grado in ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo del servizio postale, ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze del contribuente nel merito; in particolare, la C.t.r. affermava in primo luogo che il contribuente avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze nei confronti dell'ente impositore, quale titolare della pretesa tributaria; inoltre, il giudice di appello riteneva comunque che il contribuente aveva l'onere di dimostrare la correttezza della dichiarazione dei redditi, a fronte delle contestazioni dell'Agenzia delle entrate; inoltre, riteneva che nel caso di specie non vi fosse la violazione dell'art.36 bis d.P.R. n.600/1973, in quanto, come esattamente evidenziato dalla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA], la cartella di pagamento poteva essere emessa, senza previa notifica dell'avviso di accertamento, laddove veniva rilevato un errore materiale o di calcolo, ovvero risultavano vizi di forma nella compilazione della dichiarazione o emergevano indicazioni oggettivamente contraddittorie; a seguito del ricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituisce e resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la contribuente ha depositato memoria telematica; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.26 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, in relazione all'art. all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc.civ., violazione consistita nel fatto che la C.t.r. ha ritenuto validamente effettuata la notifica della cartella per posta raccomandata senza che vi fosse una relata e senza l'indicazione delle modalità con cui la notifica era stata effettuata; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., consistita nel fatto che la C.t.r. ha confermato il recupero di un credito di imposta per euro 470.949,48, con la procedura del controllo automatizzato, senza emettere un vero e proprio avviso di accertamento e di recupero, regolarmente motivato e contenente le ragioni di fatto e di diritto per cui il credito veniva ridotto; con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. , in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., consistita nel fatto che la C.t.r. ha posto a carico della contribuente l'onere della prova del credito di imposta nell'entità utilizzata, pur in mancanza di una previa adeguata contestazione dell'illegittimità dell'utilizzazione del credito di imposta da parte dell'ufficio; con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di legge processuale, con nullità del procedimento e della sentenza, e dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., consistita nel fatto che la C.t.r. ha posto a carico della contribuente l'onere della prova del credito di imposta nell'entità utilizzata, pur in mancanza di una previa adeguata contestazione dell'illegittimità dell'utilizzazione del credito di imposta da parte dell'ufficio; con tali motivi, la ricorrente sostanzialmente si duole del fatto che la C.t.r. non abbia considerato che la contestazione di indebita compensazione del credito d'imposta ed il suo conseguente recupero a tassazione presupponevano un motivato avviso di accertamento, sulla base dei principi generali di cui agli artt.3

I. n.241/1990 e 7

I. n.212/2000; ciò in quanto il giudice di appello aveva affermato che la contribuente, a fronte delle contestazioni dell'ufficio, non aveva assolto all'onere della prova sull'entità del credito compensabile; dunque, secondo la ricorrente, la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto che il "recupero del credito di imposta indebitamente compensato" potesse essere oggetto di rettifica con un mero controllo cartolare dei dati della dichiarazione, dato che aveva affermato che la contribuente avesse l'onere di dimostrare l'effettiva spettanza del credito, implicitamente riconoscendo la portata sostanziale del rilievo che aveva originato il recupero del credito;i motivi, così come formulati, appaiono inammissibili; secondo l'orientamento costante di questa Corte, "ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1658 del 27/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006; Sez. 3, Sentenza n. 389 del 11/01/2007; Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017); nel caso in esame, non risulta oggetto di censura il preliminare rilievo da parte della C.t.r. in punto di titolarità in capo all'Agenzia delle entrate del rapporto controverso; com'è noto, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (cfr. Sez.

U., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) e la pronuncia della C.t.r. in ordine alla titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio in capo all'amministrazione finanziaria non può essere degradata a mero obiter díctum, come assume parte ricorrente; infatti, questa Corte ha chiarito che «il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa (nella specie, la dedotta invalidità della notifica dell'atto impositivo impugnato), a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum"» (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015); pertanto, nel caso di specie, la pronuncia sulla titolarità del rapporto controverso in capo all'ufficio, integra una concorrente ed autonoma ratio decidendi, che, non essendo stata impugnata autonomamente, comporta il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole alla ricorrente; in tal senso depone anche il significato semantico dell'avverbio "comunque", utilizzato per introdurre le ulteriori ragioni per le quali la C.t.r. ha ritenuto che dovessero essere disattese le doglianze della società appellante sull'infondatezza della pretesa tributaria; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8000,00, a titolo di compenso, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4679/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al corso [OSCURATO:PERSONA] II n.287, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] brio; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.81; -controricorrente - avverso la sentenza n.1335/01/14 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, pronunciata in data 7 maggio 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal consigliere 2 \ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con quattro motivi avverso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.1335/01/14 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, pronunciata in data 7 maggio 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973 con riferimento al recupero di un credito di imposta indebitamente compensato, per maggiore Ires ed altro relativa all'anno di imposta 2008; con la sentenza impugnata la C.t.r., dopo aver confermato la sentenza di primo grado in ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo del servizio postale, ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze del contribuente nel merito; in particolare, la C.t.r. affermava in primo luogo che il contribuente avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze nei confronti dell'ente impositore, quale titolare della pretesa tributaria; inoltre, il giudice di appello riteneva comunque che il contribuente aveva l'onere di dimostrare la correttezza della dichiarazione dei redditi, a fronte delle contestazioni dell'Agenzia delle entrate; inoltre, riteneva che nel caso di specie non vi fosse la violazione dell'art.36 bis d.P.R. n.600/1973, in quanto, come esattamente evidenziato dalla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA], la cartella di pagamento poteva essere emessa, senza previa notifica dell'avviso di accertamento, laddove veniva rilevato un errore materiale o di calcolo, ovvero risultavano vizi di forma nella compilazione della dichiarazione o emergevano indicazioni oggettivamente contraddittorie; a seguito del ricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituisce e resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la contribuente ha depositato memoria telematica; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.26 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, in relazione all'art. all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc.civ., violazione consistita nel fatto che la C.t.r. ha ritenuto validamente effettuata la notifica della cartella per posta raccomandata senza che vi fosse una relata e senza l'indicazione delle modalità con cui la notifica era stata effettuata; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., consistita nel fatto che la C.t.r. ha confermato il recupero di un credito di imposta per euro 470.949,48, con la procedura del controllo automatizzato, senza emettere un vero e proprio avviso di accertamento e di recupero, regolarmente motivato e contenente le ragioni di fatto e di diritto per cui il credito veniva ridotto; con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. , in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., consistita nel fatto che la C.t.r. ha posto a carico della contribuente l'onere della prova del credito di imposta nell'entità utilizzata, pur in mancanza di una previa adeguata contestazione dell'illegittimità dell'utilizzazione del credito di imposta da parte dell'ufficio; con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di legge processuale, con nullità del procedimento e della sentenza, e dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., consistita nel fatto che la C.t.r. ha posto a carico della contribuente l'onere della prova del credito di imposta nell'entità utilizzata, pur in mancanza di una previa adeguata contestazione dell'illegittimità dell'utilizzazione del credito di imposta da parte dell'ufficio; con tali motivi, la ricorrente sostanzialmente si duole del fatto che la C.t.r. non abbia considerato che la contestazione di indebita compensazione del credito d'imposta ed il suo conseguente recupero a tassazione presupponevano un motivato avviso di accertamento, sulla base dei principi generali di cui agli artt.3 I. n.241/1990 e 7 I. n.212/2000; ciò in quanto il giudice di appello aveva affermato che la contribuente, a fronte delle contestazioni dell'ufficio, non aveva assolto all'onere della prova sull'entità del credito compensabile; dunque, secondo la ricorrente, la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto che il "recupero del credito di imposta indebitamente compensato" potesse essere oggetto di rettifica con un mero controllo cartolare dei dati della dichiarazione, dato che aveva affermato che la contribuente avesse l'onere di dimostrare l'effettiva spettanza del credito, implicitamente riconoscendo la portata sostanziale del rilievo che aveva originato il recupero del credito;i motivi, così come formulati, appaiono inammissibili; secondo l'orientamento costante di questa Corte, "ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1658 del 27/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006; Sez. 3, Sentenza n. 389 del 11/01/2007; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017); nel caso in esame, non risulta oggetto di censura il preliminare rilievo da parte della C.t.r. in punto di titolarità in capo all'Agenzia delle entrate del rapporto controverso; com'è noto, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (cfr. Sez. U., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) e la pronuncia della C.t.r. in ordine alla titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio in capo all'amministrazione finanziaria non può essere degradata a mero obiter díctum, come assume parte ricorrente; infatti, questa Corte ha chiarito che «il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa (nella specie, la dedotta invalidità della notifica dell'atto impositivo impugnato), a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum"» (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015); pertanto, nel caso di specie, la pronuncia sulla titolarità del rapporto controverso in capo all'ufficio, integra una concorrente ed autonoma ratio decidendi, che, non essendo stata impugnata autonomamente, comporta il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole alla ricorrente; in tal senso depone anche il significato semantico dell'avverbio "comunque", utilizzato per introdurre le ulteriori ragioni per le quali la C.t.r. ha ritenuto che dovessero essere disattese le doglianze della società appellante sull'infondatezza della pretesa tributaria; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8000,00, a titolo di compenso, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co
Sentenza Cassazione n. 39303/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris