CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Numero registro generale 22603/2022Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25036/2026Data pubblicazione 06/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3609/2022depositata il 26/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.La società consortile SZL è stata costituita nel luglio 2012 dalle impreseSEAF, Z-Costruzioni e dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione di un appalto affidato dall’[OSCURATO:SOCIETA]relativo all’eliminazione di un passaggio a livello lungo la S.S. 124 nelterritorio di Caltagirone. In data 31 ottobre 2012 le parti hanno stipulato ilcontratto di appalto.2.Nel corso dell’esecuzione dell’opera emergeva la presenza di una faldaacquifera non prevista dal progetto, che rendeva impossibile larealizzazione dell’opera senza una variante progettuale. A seguito di talecircostanza la [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la chiusura dello scavo giàeseguito per ragioni di sicurezza. Nonostante ciò, [OSCURATO:PERSONA] sollecitava laprosecuzione dei lavori e, successivamente, avviava il procedimento dirisoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore.3.La società SZL reagiva diffidando [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere ai sensi dell’art.1454 cod.civ., sostenendo che l’opera non fosse realizzabile senzavariante; decorso inutilmente il termine, la società riteneva risolto ilcontratto di appalto e proponeva un accertamento tecnico preventivo, nelquale la ctu confermava l’oggettiva impossibilità di eseguire i lavori percarenza progettuale imputabile alla stazione appaltante. Da parte suaANAS formalizzava la risoluzione contrattuale in danno ex art. 136d.lgs.163/2006 e la società consortile SZL avviava il giudizio dinanzi alTribunale di Roma, chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto exart. 1453 cod. civ o in subordine ex art. 1454 cod. civ. nei confronti diANAS e la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, comprensividelle spese vive sostenute per i lavori eseguiti, del mancato utile (lucroNumero registro generale 22603/2022Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25036/2026Data pubblicazione 06/09/2026cessante), del danno curriculare, legato alla perdita di chance in termini diqualificazioni SOA.4.Con sentenza n. 19798/2017, il Tribunale di Roma ha dichiarato larisoluzione del contratto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dellastessa al risarcimento del lucro cessante (circa € 152.000); ha irigettato,tuttavia, la domanda di rimborso delle spese vive e del danno curriculare,ritenendo il lucro cessante assorbente. Ha inoltre dichiarato inammissibileperché tardivo l’intervento volontario di [OSCURATO:PERSONA], uno dei soggettipartecipanti al raggruppamento di imprese che aveva ottenutol’aggiudicazione dei lavori e che aveva formulato una domanda dirisarcimento danni nei confronti di parte attrice.5.La società SZL ha quindi spiegato gravame, lamentando il mancatoriconoscimento delle spese vive, il rigetto del danno curriculare e l’erronealiquidazione delle spese di lite.6.Con sentenza n. 3609/2022, la Corte d’appello di Roma ha parzialmenteaccolto il gravame, riconoscendo una parte delle spese vive (circa €67.983,19) in applicazione del principio di non contestazione, ma haescluso il rimborso della parte restante, ha respinto la domanda di dannocurriculare e ha confermato la regolazione delle spese di lite.6.1. La Corte d’appello di Roma ha confermato l’accertamentodell’inadempimento imputabile ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendo corretta la risoluzionedel contratto ai sensi dell’art. 1454 cod.civ., con decorrenza dalla diffidaad adempiere notificata dall’appaltatore.6.2.La corte territoriale ha confermato il diritto dell’appaltatore alrisarcimento del lucro cessante, quantificato equitativamente nel 10%dell’importo contrattuale, quale utile di impresa non conseguito a causadella risoluzione, già riconosciuto dal tribunale.6.3.Accogliendo parzialmente l’appello della SZL, la corte territoriale haperò distinto il mancato utile dalle spese vive sostenute per i lavorieseguiti, affermando che esse costituiscono voci autonome e non possonoNumero registro generale 22603/2022Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25036/2026Data pubblicazione 06/09/2026ritenersi assorbite dal lucro cessante, che per definizione è calcolato alnetto dei costi.6.4. La corte d’appello ha applicato il principio di non contestazionericonoscendo alla società attrice il rimborso delle spese non specificamentecontestate da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. Detraendo gli importi relativi allefatture oggetto di contestazione, ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di ulteriori euro 67.983,19, oltre rivalutazione e interessicompensativi.6.5.La corte territoriale ha, invece, rigettato la domanda di risarcimentodel danno curriculare, ritenendo non provata né l’idoneità delladocumentazione prodotta (priva di valore certificatorio in tema diqualificazione SOA), né il nesso causale tra la risoluzione dell’appalto e laperdita o mancata acquisizione delle certificazioni necessarie per lapartecipazione a future gare.6.6.Quanto alle spese di lite la corte di merito ha confermato lacorrettezza della condanna alle spese pronunciata dal Tribunale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e del terzo interveniente [OSCURATO:PERSONA], precisandoche non si trattava di condanna solidale ex art. 97, comma 1, c.p.c., bensìdi condanna concorrente ai sensi del comma 2; la CA ha ritenuto infondateanche le censure sulla liquidazione delle spese dell’ATP per difetto dispecifica allegazione e prova degli esborsi; la CA ha infine regolato lespese del grado di appello ponendole a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura del50%, in ragione del parziale accoglimento dell’appello, compensando ilresto.7.Avverso tale decisione pubblicata il 26/5/2022 la SZL ha propostoricorso per cassazione, notificato il 28/9/2022 ed affidata quattro motivi,illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso mentre è rimastointimato il terzo interveniente [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHENumero registro generale 22603/2022Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25036/2026Data pubblicazione 06/09/20268.Con il primo motivo si denuncia una motivazione contraddittoria eillogica nella parte in cui la corte d’appello ha affermato che nell’attointroduttivo e negli atti di causa non vi sarebbe stata una specificaindicazione dei lavori eseguiti e delle relative spese, mentre la stessasentenza richiama testualmente tali lavori e fa riferimento agli allegatidocumentali (prospetti riepilogativi e fatture). Secondo la ricorrente, lacorte territoriale ha travisato gli atti e mal applicato gli artt. 74 e 87 disp.nonostante fossero documentalmente provate.8.1.La censura è inammissibile perché attinge il meritodell’apprezzamento di fatto svolto dalla corte territoriale in riferimento alquantum dei lavori eseguiti ed alle spese sostenute dall’appaltatrice checostituiscono una voce di danno distinta dal mancato utile (lucrocessante). La corte territoriale ha ritenuto di procedere allaquantificazione di detta voce sulla base del principio di non contestazionee tale decisione viene contestata dalla ricorrente sull’assunto che negli attivi era la documentazione di tali (maggiori) spese.8.2.Tuttavia l’esame della doglianza presuppone una rivalutazione delmateriale probatorio precluso, per come formulato e cioè come vizio dilegge in relazione agli artt. 74 e 87 diso. att. cod. proc. civ.,al giudice dilegittimità.9.Con il secondo motivo si deduce la violazione dei principisull’ammissibilità della ctu, ritenuta erroneamente “esplorativa” dalla corteterritoriale. La ctu richiesta non avrebbe avuto lo scopo di supplire acarenze probatorie, ma solo quello di verificare la congruità e pertinenzadelle spese documentate rispetto ai lavori eseguiti, a fronte dellecontestazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il mancato esperimento della ctu – o comunque diuna valutazione analitica delle fatture – avrebbe portato a un’illegittimaesclusione di oltre due terzi delle spese sostenute.9.1.Anche questa censura è inammissibile.Numero registro generale 22603/2022Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25036/2026Data pubblicazione 06/09/20269.2.E’ noto che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diversodalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidatoal prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suopotere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (cfr.Cass. 326/2000) e non potendo la motivazione dell'eventuale diniegocostituire oggetto di sindacato del giudice di legittimità.10.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge in temadi interessi, sostenendo che la corte d’appello abbia erroneamenteapplicato gli interessi compensativi al saggio legale, mentre, trattandosi dirapporto di appalto qualificabile come transazione commerciale, avrebberodovuto trovare applicazione gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002.10.1.La censura è inammissibile oltre che infondata.10.2.Inammissibile perché parte ricorrente nell’indicare i motivi sollevaticon il gravame non aveva svolto alcuna contestazione sul punto ( cfr.ricorso pag.9) . 9.3.Nel merito poi è noto che l'obbligazione risarcitoriada illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gliinteressi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivantedalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito neltempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativadeterminazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancatoguadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).Nelcaso di specie nessuna prova sul punto risulta essere stata fornita.11.Infine, con il quarto motivo la società censura l’erronea applicazionedell’art. 97 c.p.c. in materia di spese di lite. Secondo la ricorrente, la Corted’appello ha confermato una liquidazione unica delle spese come se ANASe [OSCURATO:PERSONA], (il cui intervento volontario era stato dichiaratoinammissibile) fossero parti legate da solidarietà, mentre si trattava diposizioni autonome e distinte, con differenti ragioni di soccombenza. Lespese avrebbero dovuto essere liquidate separatamente eNumero registro generale 22603/2022Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 25036/2026Data pubblicazione 06/09/2026proporzionalmente all’interesse e all’oggetto di ciascun rapportoprocessuale.11.1. La censura è inammissibile perchè non correlata alla ratio decidendiAnas e del signor [OSCURATO:PERSONA] doveva intendersi disposta non in via solidale aisensi dell’art. 97 comma 1, bensì ai sensi dell’art. 97, comma 2 cod. proc.civ. in parti uguali ma parziarie.12. In conclusione il ricorso in esame va respinto e parte ricorrente, inapplicazione del principio della soccombenza va condannata alla rifusionedelle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidatain dispositivo.13.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate in euro 8000,00per compensi, euro 200 per esborsi, 15 % per rimborso spese generali,oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]