CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11444/2024Numero sezionale 3988/2026Numero di raccolta generale 14374/2026Data pubblicazione 15/05/2026– intimato –avverso la sentenza n. 3805/28/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell’associazionesportiva dilettantistica L.C. [OSCURATO:PERSONA], impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Taranto l’atto di contestazionecon il quale l’Agenzia delle entrate gli aveva irrogato sanzioni perviolazioni della normativa Iva commesse nell’interesse della citataassociazione in relazione all’anno d’imposta 2009.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame sul rilievoche l’atto di contestazione era stato notificato oltre il termine di legge,previsto a pena di decadenza, per la sua notificazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo.5. – [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs.n. 472 del 1997 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenutoche l’Ufficio fosse decaduto dalla potestà sanzionatoria, pur essendo statol’atto di contestazione sanzioni notificato entro il termine previsto dalladisposizione da ultimo citata, cioè entro il 31 dicembre del quinto annoNumero registro generale 11444/2024Numero sezionale 3988/2026Numero di raccolta generale 14374/2026Data pubblicazione 15/05/2026successivo a quello in cui erano state commesse le violazioni contestate eavrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, invece omessa.2. – Il motivo è fondato.2.1. – L’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «L’atto dicontestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devonoessere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione onel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi […]».Alla stregua della littera legis, giusta l’impiego della disgiuntiva “o”, lanotifica dell’atto di contestazione può avvenire, oltre che nel termine delquinto anno successivo alla violazione, altresì, e comunque, «nel diversotermine previsto per l’accertamento dei singoli tributi»: ragion per cui, amisura che, per i singoli tributi, sia previso un termine più lungo delquinquennio si applica detto termine più lungo. È stato anche precisatoche l’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, nel discorrere di «diverso termineprevisto per l'accertamento dei singoli tributi», ha riguardo alla meraprevisione – in astratto, dunque – di un diverso termine perl’accertamento dei tributi, senza affatto presupporre che in concreto siproceda all’accertamento, viepiù contestuale, dei tributi; scopo dellanorma, infatti, è quello di equiparare il termine di accertamento dei tributial termine di contestazione delle sanzioni, alla stregua di un meccanismo(destinato ad operare in astratto) di binari paralleli, ma reciprocamenteindipendenti (così Cass. n. 22903/2025).Per verificare quale sia, in concreto, il termine decadenziale entro ilquale l’atto sanzionatorio deve essere notificato occorre allora avereriguardo, da un lato, all’anno della commissione dell’illecito, e calcolandoda tale momento il termine quinquennale (rectius, del 31 dicembre delquinto anno successivo) previsto dal ridetto art. 20, dall’altro, al termineprevisto per l’accertamento del tributo cui si riferisce la sanzione.Numero registro generale 11444/2024Numero sezionale 3988/2026Numero di raccolta generale 14374/2026Data pubblicazione 15/05/2026A quest’ultimo riguardo, venendo qui in rilievo sanzioni irrogate per laviolazione di norme in materia di Iva, va ricordato che, ai sensi dell’art.57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, nella sua formulazione applicabileratione temporis, «Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamentiprevisti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono esserenotificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione». Al secondocomma dello stesso articolo è poi previsto che «In caso di omessapresentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta anorma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneavrebbe dovuto essere presentata».Nel disciplinare il termine per la presentazione della dichiarazione inmateria di imposta sul valore aggiunto, l’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 322del 1998, sempre nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce,poi, che « Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata,il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il1° febbraio e il 30 settembre, in via telematica la dichiarazione relativaall'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'annoin cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale».In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, dunque, iltermine decadenziale per la notificazione dell’accertamento è individuatodalla legge, per gli accertamenti relativi all’annualità 2009, nel 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneavrebbe dovuto essere presentata, che è poi quello successivo all’annosolare per il quale l’Iva è dovuta.2.2. – Nel caso di specie la sentenza d’appello, dopo aver esclusol’operatività del cd. raddoppio dei termini, ha affermato che «l’atto diNumero registro generale 11444/2024Numero sezionale 3988/2026Numero di raccolta generale 14374/2026Data pubblicazione 15/05/2026contestazione impugnato, riferito all’annualità 2009, andava notificatoentro il termine perentorio del 31.12.2014 a pena di decadenza. Lanotifica, avvenuta il 24.12.2015, è tardiva con conseguente nullitàdell’atto impugnato».Tale conclusione sarebbe stata corretta solo se si fosse accertato oche la dichiarazione Iva per l’anno 2009 era stata presentatatempestivamente, cioè nel 2010, o che le violazioni contestate erano statecommesse nel 2009, essendo queste le sole ipotesi che avrebberodeterminato la scadenza al 31 dicembre 2014 del termine decadenziale diesercizio della potestà sanzionatoria. Ove, infatti, la dichiarazione Iva nonfosse stata presentata, o le violazioni fossero state commesse nel 2010, ilpredetto termine decadenziale sarebbe scaduto, in virtù delle previsioninormative dianzi richiamate, il 31 dicembre 2015, ovverosia il 31dicembre del quinto anno successivo alle violazioni o successivo a quelloin cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.La Corte regionale ha tuttavia omesso di compiere un accertamentocirca la sussistenza, nel caso di specie, di uno dei presupposti fattuali cheavrebbero potuto determinare la scadenza del termine decadenziale al 31dicembre 2014, e si è invece limitata ad affermare, in ciò incorrendo neldenunciato error in iudicando, che per il solo fatto che l’atto dicontestazione si riferiva all’annualità 2009, tale atto avrebbe dovutoessere notificato entro il 31 dicembre 2014.Ad un nuovo accertamento sul punto dovrà allora provvedere, nelrispetto dei criteri di computo sopra indicati, la fase di rinvio.3. – In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 11444/2024Numero sezionale 3988/2026Numero di raccolta generale 14374/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida