CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 34960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza exart. 599-bis cod. proc. pen. in data 12 dicembre 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 1650,00 di multa, riconosciuta la continuazione tra i fatti di rapina e ricettazione giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della stessa Corte di appello del 17/12/2018. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.quanto all’omessa motivazione sulla affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è proposto per motivi generici e comunque non deducibili avverso sentenze di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va evidenziato come la sentenza impugnata dia espressamente atto che il ricorrente in sede di proposta di concordato ha rinunciato ai motivi afferenti l’affermazione di responsabilità e, rispetto a tale statuizione, l’impugnazione nulla di specifico deduce limitandosi ad una generica doglianza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente ineuro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA].