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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 gennaio 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:21
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0744_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 gennaio 2021 – Commissione / Italia (Radiazioni ionizzanti) (causa C‑744/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2013/59/Euratom – Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti – Articolo 106 – Mancato recepimento entro il termine prescritto»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 9)

2. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 10) Dispositivo 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni di diritto interno eventualmente adottate per le questioni disciplinate da tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106, paragrafi 1 e 3, della direttiva in questione. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 399 del 25.11.2019 .

62019CJ0744_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 gennaio 2021 – Commissione / Italia (Radiazioni ionizzanti) (causa C‑744/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2013/59/Euratom – Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti – Articolo 106 – Mancato recepimento entro il termine prescritto» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 9) 2. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 10) Dispositivo 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni di diritto interno eventualmente adottate per le questioni disciplinate da tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106, paragrafi 1 e 3, della direttiva in questione. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 399 del 25.11.2019 .
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