CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35878/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7339/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittime della defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ragusa, ove elettiva mente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'11 febbraio 2019 n. 747/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'11 febbraio 2019 n. 747/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2003, in relazione a plusvalenza derivante dal trasferimento di un terreno edificabile, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 18 novembre 2015 n. 4781/17/2015, per effetto della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione 1'8 gennaio 2017 n. 221, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittime della defunta [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa col n. 627/02/2010, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contestualità temporale della donazione dalla madre alle figlie e della vendita dalle figlie ad un terzo non potesse escludere la duplicità dei trasferimenti concernenti il medesimo immobile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, si sono costituite con controricorso, deducendo l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 37 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 1417 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente escluso la simulazione della donazione dell'immobile tra madre e figlie e la dissimulazione della vendita dell'immobile tra la madre ed il terzo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittime della defunta [OSCURATO:PERSONA], hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che era stato notificato dall'Agenzia delle Entrate alla defunta [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto del difensore costituito nel giudizio di appello, ancorché le stesse si fossero già costituite, nella qualità di eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di appello, riassumendolo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 18 novembre 2015 n. 4781/17/2015. 1.1 L'eccezione è fondata. 1.2 Difatti, è convinzione del collegio che il ricorso debba essere considerato affetto dal vizio di nullità radicale ed insanabile in quanto proposto nei confronti di soggetto inesistente, e quindi in violazione dell'art. 366, n. 1, cod. proc. civ.. Alla stregua della citata disposizione e del pacifico orientamento giurisprudenziale, non essendo configurabile un rapporto processuale nei confronti di soggetto inesistente, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione di che trattasi essendo stato indirizzato nei confronti del de cuius, anziché degli eredi che avevano preso parte al precedente grado del giudizio, concluso dalla sentenza impugnata, non potendo attribuirsi alcun rilievo giuridico, peraltro, all'eventualità (nella specie, comunque, insussistente) che nell'intestazione della sentenza di appello, per mero errore materiale, continui a figurare l'indicazione della parte defunta (Cass., Sez. Lav., 9 dicembre 1999, n. 13775; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2002, n. 10815; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2004, n. 15533). 1.3 Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che la nullità del ricorso per cassazione, allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, anziché nei confronti degli eredi, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, possa essere sanata dalla costituzione in giudizio degli eredi, che sia avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in termini: Cass., Sez. 1^, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., Sez. 2^, 15 giugno 2020, n. 11466), resta il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittime della defunta [OSCURATO:PERSONA], si sono costituite nel presente giudizio ben oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) (14 marzo 2020). 1.4 Ne discende che si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 1 5 % sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettu