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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17216/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso zi mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale -con il riferimento alla condotta del ricorrente, che ha anche apposto le targhe di un altro veicolo all'autovettura al fine di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e ai numerosissimi precedenti penali dello stesso (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza i mpugnata)- infatti, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667„ Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso zi mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale -con il riferimento alla condotta del ricorrente, che ha anche apposto le targhe di un altro veicolo all'autovettura al fine di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e ai numerosissimi precedenti penali dello stesso (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza i mpugnata)- infatti, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667„ Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e E
Sentenza Cassazione n. 17216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris