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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 06336/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAHAMADOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3 marzo 2023, dichiarava non punibile ex art. 131 bis cod.pen. il reato di cui all'art. 712 cod.pen. ritenuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] così riqualificata l'ipotesi di ricettazione allo stesso originariamente contestata.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. commesso il 30 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

In primo luogo va richiamato l'orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole. per l'imputato, mentre la seconda lascia, inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 - 01).

Ne consegue pertanto che il ricorso del Waguè appare proposto in presenza di un interesse specifico e concreto diretto ad ottenere una formula più favorevole.

Quanto al merito della doglianza la stessa appare fondata posto che nel caso di specie avrebbe proprio dovuto dichiararsi l'estinzione del reato ex art. 157 cod.pen.; ed invero, la corte di appello, a seguito della riqualificazione della fattispecie di ricettazione in quella più lieve di natura contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. avrebbe dovuto prendere atto dell'avvenuto decorso del tempo necessario a prescrivere per la fattispecie contravvenzionale che è pari ad anni 5 compreso l'effetto interruttivo; sicchè nel caso di specie aggiunti i 64 giorni di sospensione COVID, si perviene al 2 febbraio 2023, data antecedente la pronuncia di appello del 3-3-23.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 11 gennaio 2024 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. fi na io ardo [OSCURATO:PERSONA] pENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-ARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 3 FEB,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAHAMADOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 3 marzo 2023, dichiarava non punibile ex art. 131 bis cod.pen. il reato di cui all'art. 712 cod.pen. ritenuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] così riqualificata l'ipotesi di ricettazione allo stesso originariamente contestata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. commesso il 30 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. In primo luogo va richiamato l'orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole. per l'imputato, mentre la seconda lascia, inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 - 01). Ne consegue pertanto che il ricorso del Waguè appare proposto in presenza di un interesse specifico e concreto diretto ad ottenere una formula più favorevole. Quanto al merito della doglianza la stessa appare fondata posto che nel caso di specie avrebbe proprio dovuto dichiararsi l'estinzione del reato ex art. 157 cod.pen.; ed invero, la corte di appello, a seguito della riqualificazione della fattispecie di ricettazione in quella più lieve di natura contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. avrebbe dovuto prendere atto dell'avvenuto decorso del tempo necessario a prescrivere per la fattispecie contravvenzionale che è pari ad anni 5 compreso l'effetto interruttivo; sicchè nel caso di specie aggiunti i 64 giorni di sospensione COVID, si perviene al 2 febbraio 2023, data antecedente la pronuncia di appello del 3-3-23. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 11 gennaio 2024 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. fi na io ardo [OSCURATO:PERSONA] pENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-ARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 3 FEB,
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