CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 07862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35503/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 484/2018,depositata il 26/09/2018 , R.G.N. 317/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno con la sentenza n. 484/2018, aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del locale tribunale ,quindi accogliendo l’opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo n.841/2016 emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e revocando lo stesso. La corte territoriale aveva ritenuto tempestiva l’opposizione al decreto ingiuntivo ed aveva ritenuto che la domanda del Taglianetti, diretta ad ottenere il pagamento del TFR relativo al periodo di lavoro anteriore al 2001, fosse erroneamente rivolta alla società ATEC, allorchè, per il periodo in questione il Taglianetti era dipendente di altra società, quale la [OSCURATO:PERSONA]. In ragione di ciò e della ulteriore circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA], al momento della proposizione del ricorso monitorio era estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 28.7.2010, la corte riteneva che il Taglianetti avrebbe dovuto proporre la domanda ai soci, quali successori. La Corte accoglieva l’appello e revocava il decreto ingiuntivo. Avverso detta decisione il Taglianetti proponeva ricorso affidato a quattro motivi anche coltivati da successiva memoria. ATECsrl rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 111 Costituzione e degli artt. 641, 645,345 e 437 co.2, 112 e 132 numero 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., per la omessa pronuncia circa la eccepita violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello ed la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione. Parte ricorrente si duole della valutazione circa la tempestività del ricorso in opposizione allorchè, per giungere a tale decisione, la corte di merito aveva ritenuto necessaria la produzione in giudizio oltre che delle ricevute di notifica pec, anche di quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente. Con tale determinazione era risultato sovvertito l'onere probatorio ricadente su [OSCURATO:SOCIETA] circa la prova, posta a suo carico, della tempestività della opposizione che avrebbe dovuto assolvere depositando le quattro ricevute di invio telematico e ricezione. La censura evidenzia altresì l’omessa indicazione in sentenza dei documenti attraverso cui la corte di merito aveva accertato la tempestività della opposizione non confrontandosi con la eccepita violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello. 2)-con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, 167, 416 e 437 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c. La ricorrente denuncia che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che il difetto di titolarità del rapporto in giudizio non era stato eccepito e che pertanto, in assenza di specifica doglianza, la pretesa azionata doveva essere pacificamente intesa come diretta alla società convenuta. 3)-la terza censura denuncia l'omissione da parte della Corte territoriale circa l’accertamento sulla titolarità di [OSCURATO:SOCIETA] quale datrice di lavoro al momento di cessazione del rapporto e dunque la responsabilità della stessa alla corresponsione dell’intero trattamento di fine rapporto. 4)-con ultimo motivo è dedotta la violazione degli artt. 111 Cost.e 132 co.4 c.p.c.c per l’omesso esame circa la titolarità del rapporto di lavoro. Il primo motivo merita accoglimento. Deve osservarsi che la sentenza oggetto di esame, evidenziando la tempestività del ricorso in opposizione e, dunque, l’errata decisione del giudice di prime cure, non chiarisce sulla base di quale documentazione sia stato svolto l’accertamento in questione. Parte ricorrente aveva contestato l’utilizzo di documenti prodotti tardivamente e la impossibilità di fondare il decisum su tali atti, in ragione delle preclusioni oramai prodottesi e dell’assenza di valide prove attestative della tempestività del ricorso. Rispetto a tali eccezioni la corte di merito si è limitata ad affermare la tempestività, nulla argomentando rispetto alle eccezioni formulate. Deve a riguardo ritenersi che nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria( Cass.n.26597/2020). Di tali necessarie condizioni il giudice deve dar conto allorchè decida di dar esito a primari elementi di prova , il cui completamento è necessario al fine della ricerca della verità processuale. Nel caso in esame non è dato riscontro di tale percorso decisionale, soprattutto in presenza di eccezioni circa la possibilità di ricorrere alla produzione di documenti ritenuti nuovi dalla controparte. Per tali ragioni la censura deve essere accolta e valutata la controversia, sotto il profilo dei principi enunciati. Gli ulteriori motivi di censura risultano assorbiti da tale accoglimento. La sentenza deve pertanto essere cassata con riguardo al motivo accolto e rinviata la causa alla corte di appello di Salerno, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e ritiene assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinviala causa all