CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 10879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge, con riferimento all’illegittima mancata riduzione della pena pecuniaria. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. [OSCURATO:PERSONA] riafferma infatti che,nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello exart. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre,Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01 ).Nel caso di specie,la pena pecuniaria inflitta è stata ritenuta congrua dalle parti nella proposta accolta dallaCorte di appello, con chiara rinuncia alla sua sindacabilità. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . [OSCURATO:PERSONA]