CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 12994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 bis commi 1 e 3, 625 n. 2) cod. pen. Formula un unico motivo di ricorso con cui censura l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della diminuente. Ricorda che l'imputato ha confessato e che, sebbene l'ammissione di responsabilità non si sia ritenuta utile a fini investigativi, nondimeno essa è indice di resipiscenza e come tale deve essere valutata in ordine all'applicazione delle circostanze attenuati generiche. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato„ infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). La Corte territoriale sottolinea che la confessione resa dall'imputato, limitata unicamente alla sua posizione già compromessa dai risultati delle indagini, non ha alcuna valenza favorevole e non può essere considerata quale elemento favorevole, essendo sostanzialmente neutra. Ciò è sufficiente per considerare la sentenza esente dai vizi che le vengono addebitati. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Donat1la lerranti [OSCURATO:PERSONA] C LLE