CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 27927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 N. 13213/2026 R.G., su ricorso di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Questa Corte, pronunciando sul ricorso proposto nell’interesse di MeskineIchrak avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data26/11/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo altresì lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nel relativo dispositivo, trascritto su ruolo di udienza del 04/06/2026 N.13213/2026 R.G., risulta indicato “condanna il ricorrente” anziché “condanna laricorrente”: trattasi, all’evidenza, di mero errore materiale, emendabile con laprocedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., con conseguente annotazione dellacorrezione sull’originale dell’atto. P.Q.MDispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sulruolo di udienza del 4 giugno 2026 n. 13213/2026 R.G., su ricorso di MeskineIchrak nel senso che, ove e' scritto "condanna il ricorrente", deve intendersi eleggersi "condanna la ricorrente". Manda alla cancelleria per le annotazioni suglioriginali.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente