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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04056/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Bari, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 7 maggio 2021, con il quale la Corte di appello di Bari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Bari, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva applicato a Mangione la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 3 febbraio 2020, aveva già rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di modifica della misura cautelare.

Mangione, pertanto, aveva presentato nuova istanza di modifica della misura cautelare, evidenziando che il giudice della cognizione di secondo grado aveva ritenuto l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; che lo stesso si trovava in regime di custodia cautelare da due anni; che i fatti accertati dai giudici della cognizione erano stati commessi tre anni e mezzo fa; che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stata concessa la misura cautelare degli arresti domiciliari; che Mangione aveva reso ampia confessione, aveva chiesto scusa alla persona offesa e aveva risarcito integralmente il danno; che la persona offesa aveva dichiarato che i rapporti con l'imputato erano tornati sereni.

1.2. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che, all'esito del giudizio di secondo grado, risultava pienamente confermato l'impianto accusatorio; che la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di ritenere attenuate le esigenze cautelari; che, anche all'esito della riduzione della pena nella misura concordata a seguito di rinunzia parziale ai motivi di appello, permaneva la proporzionalità della misura cautelare rispetto alla pena irrogata.

Il Tribunale di Bari ha evidenziato che la sostituzione della misura carceraria non poteva conseguire necessariamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, né alla riduzione della pena in appello, posto che non vi era agli atti un elemento di novità, concretamente indicativo di un affievolimento delle esigenze cautelari; che il tempo di esecuzione della misura non poteva essere rilevante; che la posizione del coimputato non poteva incidere sull'apprezzamento della permanenza e dell'intensità delle esigenze cautelari di Mangione; che la confessione era intervenuta solo dopo che il titolo cautelare era stato confermato dal Tribunale del riesame; che l'integrale risarcimento del danno (unico elemento di novità sopravvenuto) non era idoneo, da solo, ad accogliere l'appello, in considerazione del tipo di offesa arrecata con i fatti accertati e del giudizio di pericolosità soggettiva che ne derivava; che la dedotta cessazione dei motivi di contrasto tra l'imputato e la persona offesa non aveva fatto venir meno il pericolo di recidiva del reato; che, pertanto, la misura cautelare in atto era proporzionata alla gravità dei fatti e alla pericolosità di Mangione.

2. Il ricorrente lamenta vizio dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare e la riduzione della pena disposta dal giudice della cognizione costituivano fatti sopravvenuti da cui poter desumere il venir meno (o l'attenuazione) delle originarie esigenze cautelari.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe correttamente valorizzato l'avvenuto risarcimento del danno e l'avvenuta confessione poste in essere dall'imputato prima della discussione del rito abbreviato e ritenuta dal giudice di cognizione di secondo grado (insieme alla dichiarazione di scuse alla persona offesa) meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, con prevalenza sulla contestata circostanza aggravante.

Il Tribunale, infine, non avrebbe offerto alcuna valutazione in ordine alla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in località distante dal contesto geografico e familiare in cui era maturata la commissione del reato.

In data 7.12.2021 sono state depositate conclusioni scritte del ricorrente, con le quali Mangione insiste nell'accoglimento dei suddetti motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.

1.1. In modo logico e convincente il Tribunale ha argomentato la propria decisione sulla gravità della condotta posta in essere dall'imputato che ha messo in grave pericolo la pubblica incolumità e la stessa vita della vittima; infatti, soltanto la causalità aveva permesso alla persona offesa di riportare lievi lesioni, senza danni persistenti.Inoltre, la motivazione di rigetto dell'istanza di attenuazione della misura cautelare da parte della Corte di appello non appariva contraddittoria a fronte di un riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come prevalenti sulla contestata aggravante e dell'effettiva prova del risarcimento del danno, stante la particolare motivazione del fatto delittuoso posto in essere, costituente un tentativo di regolamento di conti con altri pregiudicati, per il controllo delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pure la censura relativa all'omessa considerazione del tempo trascorso è infondata.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima dell'entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421).

Pertanto, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

L'attualità di tale pericolo non va intesa come imminenza della commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito deve offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva può basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).1.2.

Anche la motivazione sulla scarsa incidenza nel giudizio sulla pericolosità di Mangione dell'avvenuta confessione da lui resa, dell'intervenuto risarcimento del danno alla persona offesa e della riconciliazione con questa p appare Dff1tEn e ben strutturata sul piano logico e fattuale, sicché le censure del ricorrente sembrano appuntate più contro la decisione della Corte di appello, che contro quella emessa dal Tribunale in sede cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., atteso che con le argomentazioni del provvedimento impugnato - come ha esattamente rilevato il Procuratore generale - il ricorrente non sembra confrontarsi, non avendo preso in esame direttamente le risposte date dal Tribunale ai motivi di appello presentati; basti pensare che tra l'altro è stato valorizzato il contenuto della lettera rinvenuta in sede di perquisizione al coindagato [OSCURATO:PERSONA] nella quale [OSCURATO:PERSONA] manifesta i suoi propositi di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché il fatto che abbia usato le armi da fuoco per eseguire un agguato in orario diurno in Gravina di Puglia in data 8.1.2018 denotava, indiscutibilmente, una personalità incline all'uso delle armi e pronta a considerare fisiologica l'uccisione dei propri avversari.

1.3. Infine, è infondata anche la censura per asserita disparità di trattamento con riferimento al provvedimento cautelare adottato nei confronti di un correo, atteso che questi aveva svolto un ruolo nell'esecuzione del delitto (il c.d. palo) certamente meno importante di quello di Mangione (che aveva sparato diversi colpi di arma da fuoco), nonché sulla assenza di considerazione dell'avvenuta confessione (atteso che il tribunale in modo convincente ha correttamente evidenziato che questa era intervenuta solo in udienza preliminare, dopo la formazione del giudicato cautelare in ordine alla esecuzione della sparatoria) e, da ultimo, dell'integrale risarcimento del danno cagionato alla vittima (atteso che essa aveva in modo assolutamente casuale riportato lievi danni, a fronte dei gravissimi pericoli corsi, che dovevano comunque essere tenuti presenti in sede cautelare dal giudice).

In definitiva, il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento del Tribunale impugnato e si presenta con un carattere prevalentemente confutativo della decisione assunta in sede cautelare dalla Corte di appello.

2. Al rigetto del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/12/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Bari, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 7 maggio 2021, con il quale la Corte di appello di Bari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Bari, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva applicato a Mangione la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 3 febbraio 2020, aveva già rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di modifica della misura cautelare. Mangione, pertanto, aveva presentato nuova istanza di modifica della misura cautelare, evidenziando che il giudice della cognizione di secondo grado aveva ritenuto l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; che lo stesso si trovava in regime di custodia cautelare da due anni; che i fatti accertati dai giudici della cognizione erano stati commessi tre anni e mezzo fa; che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stata concessa la misura cautelare degli arresti domiciliari; che Mangione aveva reso ampia confessione, aveva chiesto scusa alla persona offesa e aveva risarcito integralmente il danno; che la persona offesa aveva dichiarato che i rapporti con l'imputato erano tornati sereni. 1.2. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che, all'esito del giudizio di secondo grado, risultava pienamente confermato l'impianto accusatorio; che la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di ritenere attenuate le esigenze cautelari; che, anche all'esito della riduzione della pena nella misura concordata a seguito di rinunzia parziale ai motivi di appello, permaneva la proporzionalità della misura cautelare rispetto alla pena irrogata. Il Tribunale di Bari ha evidenziato che la sostituzione della misura carceraria non poteva conseguire necessariamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, né alla riduzione della pena in appello, posto che non vi era agli atti un elemento di novità, concretamente indicativo di un affievolimento delle esigenze cautelari; che il tempo di esecuzione della misura non poteva essere rilevante; che la posizione del coimputato non poteva incidere sull'apprezzamento della permanenza e dell'intensità delle esigenze cautelari di Mangione; che la confessione era intervenuta solo dopo che il titolo cautelare era stato confermato dal Tribunale del riesame; che l'integrale risarcimento del danno (unico elemento di novità sopravvenuto) non era idoneo, da solo, ad accogliere l'appello, in considerazione del tipo di offesa arrecata con i fatti accertati e del giudizio di pericolosità soggettiva che ne derivava; che la dedotta cessazione dei motivi di contrasto tra l'imputato e la persona offesa non aveva fatto venir meno il pericolo di recidiva del reato; che, pertanto, la misura cautelare in atto era proporzionata alla gravità dei fatti e alla pericolosità di Mangione. 2. Il ricorrente lamenta vizio dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare e la riduzione della pena disposta dal giudice della cognizione costituivano fatti sopravvenuti da cui poter desumere il venir meno (o l'attenuazione) delle originarie esigenze cautelari. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe correttamente valorizzato l'avvenuto risarcimento del danno e l'avvenuta confessione poste in essere dall'imputato prima della discussione del rito abbreviato e ritenuta dal giudice di cognizione di secondo grado (insieme alla dichiarazione di scuse alla persona offesa) meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, con prevalenza sulla contestata circostanza aggravante. Il Tribunale, infine, non avrebbe offerto alcuna valutazione in ordine alla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in località distante dal contesto geografico e familiare in cui era maturata la commissione del reato. In data 7.12.2021 sono state depositate conclusioni scritte del ricorrente, con le quali Mangione insiste nell'accoglimento dei suddetti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e di conseguenza deve essere rigettato. 1.1. In modo logico e convincente il Tribunale ha argomentato la propria decisione sulla gravità della condotta posta in essere dall'imputato che ha messo in grave pericolo la pubblica incolumità e la stessa vita della vittima; infatti, soltanto la causalità aveva permesso alla persona offesa di riportare lievi lesioni, senza danni persistenti.Inoltre, la motivazione di rigetto dell'istanza di attenuazione della misura cautelare da parte della Corte di appello non appariva contraddittoria a fronte di un riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come prevalenti sulla contestata aggravante e dell'effettiva prova del risarcimento del danno, stante la particolare motivazione del fatto delittuoso posto in essere, costituente un tentativo di regolamento di conti con altri pregiudicati, per il controllo delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. Pure la censura relativa all'omessa considerazione del tempo trascorso è infondata. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima dell'entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Pertanto, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. L'attualità di tale pericolo non va intesa come imminenza della commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito deve offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva può basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).1.2. Anche la motivazione sulla scarsa incidenza nel giudizio sulla pericolosità di Mangione dell'avvenuta confessione da lui resa, dell'intervenuto risarcimento del danno alla persona offesa e della riconciliazione con questa p appare Dff1tEn e ben strutturata sul piano logico e fattuale, sicché le censure del ricorrente sembrano appuntate più contro la decisione della Corte di appello, che contro quella emessa dal Tribunale in sede cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., atteso che con le argomentazioni del provvedimento impugnato - come ha esattamente rilevato il Procuratore generale - il ricorrente non sembra confrontarsi, non avendo preso in esame direttamente le risposte date dal Tribunale ai motivi di appello presentati; basti pensare che tra l'altro è stato valorizzato il contenuto della lettera rinvenuta in sede di perquisizione al coindagato [OSCURATO:PERSONA] nella quale [OSCURATO:PERSONA] manifesta i suoi propositi di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché il fatto che abbia usato le armi da fuoco per eseguire un agguato in orario diurno in Gravina di Puglia in data 8.1.2018 denotava, indiscutibilmente, una personalità incline all'uso delle armi e pronta a considerare fisiologica l'uccisione dei propri avversari. 1.3. Infine, è infondata anche la censura per asserita disparità di trattamento con riferimento al provvedimento cautelare adottato nei confronti di un correo, atteso che questi aveva svolto un ruolo nell'esecuzione del delitto (il c.d. palo) certamente meno importante di quello di Mangione (che aveva sparato diversi colpi di arma da fuoco), nonché sulla assenza di considerazione dell'avvenuta confessione (atteso che il tribunale in modo convincente ha correttamente evidenziato che questa era intervenuta solo in udienza preliminare, dopo la formazione del giudicato cautelare in ordine alla esecuzione della sparatoria) e, da ultimo, dell'integrale risarcimento del danno cagionato alla vittima (atteso che essa aveva in modo assolutamente casuale riportato lievi danni, a fronte dei gravissimi pericoli corsi, che dovevano comunque essere tenuti presenti in sede cautelare dal giudice). In definitiva, il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento del Tribunale impugnato e si presenta con un carattere prevalentemente confutativo della decisione assunta in sede cautelare dalla Corte di appello. 2. Al rigetto del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/12/2021 I
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