Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32524/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iere [OSCURATO:PERSONA];RG 13355-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole è del tutto distonico rispetto agli insegnamenti delle Sezioni Unite (cfr., per tutte, le motivazioni di Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011 Ud. (dep. 01/06/2011 ) Rv. 249651, Scibe') perché «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali».

Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando tutti i dati di fatto (collocazione della persona offesa, collocazione del portafogli, condotta anomala dell'imputata sia all'ingresso che all'uscita) che hanno indotto a reputare affidabile l'informazione fornita dalla vittima circa la presenza della banconota nel suo portafogli prima dell'accesso della prevenuta in casa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.MN C, A r',7 S.7 r O 1 SET 2026 2 [OSCURATO:PERSONA] 230 N ,157 ARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];RG 13355-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole è del tutto distonico rispetto agli insegnamenti delle Sezioni Unite (cfr., per tutte, le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Ud. (dep. 01/06/2011 ) Rv. 249651, Scibe') perché «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando tutti i dati di fatto (collocazione della persona offesa, collocazione del portafogli, condotta anomala dell'imputata sia all'ingresso che all'uscita) che hanno indotto a reputare affidabile l'informazione fornita dalla vittima circa la presenza della banconota nel suo portafogli prima dell'accesso della prevenuta in casa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.MN C, A r',7 S.7 r O 1 SET 2026 2 [OSCURATO:PERSONA] 230 N ,157 ARIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris