CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1944
Cassazione n. 33718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: MAGAZZU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza resa dalla Corte di appello di Messina il 9 gennaio 2026, che ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Messina il 28 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di arresto ed euro 10.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), e 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il giudizio di colpevolezza riferito al reato di cui al capo 1, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito adeguatamente argomentato la rilevanza penale dell'intervento edilizio eseguito, escludendo in maniera non illogica la natura pertinenziale della tettoia, in ragione delle caratteristiche descritte nella relazione redatta dai tecnici del Comune di Messina all'esito del sopralluogo del 16 luglio 2024. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della formulazione del giudizio di colpevolezza riferito al reato di cui al capo 2, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di merito operato buon governo del principio elaborato da questa Corte, secondo cui, in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica in violazione della normativa di settore, anche se consistente nella costruzione di semplici volumi tecnici, con la sola eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, in quanto il reato tutela la sicurezza e l'incolumità pubblica (cfr. Sez. 3, n. 17707 del 31/01/2019, Rv. 275568). Osservato che pure il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 7), nella quale, in modo non irrazionale, è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la non modesta incidenza urbanistica delle opere abusivamente realizzate. Precisato che anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la conferma dell'ordine di demolizione, è manifestamente infondato, non confrontandosi la doglianza con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale si è dato atto della permanente sussistenza della tettoia, essendo comunque demandata alla fase esecutiva ogni ulteriore verifica sul punto. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale rimarcato l'entità degli abusi e la continuazione tra i reati contestati, sottolineando che, in ogni caso, la pena irrogata dal primo giudice risulta prossima ai minimi edittali (pagina 7 della decisione impugnata).Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MUkA 150-EF-3-5 rk. Tr [OSCURATO:PERSONA].73,..i„..FF,AA Sezioni.7 • 17 SET 7076 I [OSCURATO:PERSONA] D Doti. ndrel